Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 05-04-2011, n. 13682

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 30.10.2008, a seguito di incidente di esecuzione proposto nell’interesse di D.W. avverso il provvedimento di unificazione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica in sede in data 14.3.2008, che aveva determinato nei confronti del D. la pena complessiva espianda in anni quattro, mesi tre e giorni due di reclusione, Euro 22.330,21 di multa, anni uno, mesi sette e giorni dieci di arresto ed Euro 2.065,83 di ammenda, il Tribunale di Bari;

– detraeva dalla pena complessiva di cui sopra le pene di anni uno e mesi sette di reclusione, Euro 26.287,66 di multa ed anni uno e mesi due di arresto;

– revocava il beneficio dell’Indulto concesso al D. con ordinanza del Tribunale per i minorenni di Napoli in data 28.1.1987 relativamente alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 46,48 di multa;

– rigettava l’istanza di declaratoria di estinzione delle residue pene ai sensi degli artt. 172 e 173 c.p. ostandovi la contestazione della recidiva di cui ai capoversi dell’art. 99 c.p..

– rideterminava la pena espianda in anni tre, mesi tre e giorni due di reclusione, Euro 88,48 di multa, mesi cinque e giorni dieci di arresto ed Euro 2.065,83 di ammenda.

Con sentenza in data 9.4.2009 la Corte di Cassazione annullava con rinvio la predetta ordinanza osservando che il Tribunale aveva modificato il cumulo opposto dal ricorrente disponendo la revoca dell’indulto a seguito di richiesta formulata dal pubblico ministero per la prima volta all’udienza del 27.10.2008, per la fissazione della quale, disposta con ordinanza emessa al di fuori dell’udienza per l’acquisizione di documenti, risultava essere stato dato avviso ad uno solo dei due difensori nominati dal D., in violazione del contraddittorio; e riteneva assorbiti i restanti motivi di ricorso, precisando peraltro che l’effetto ostativo della recidiva rispetto alla prescrizione delle pene della reclusione e della multa presuppone che la stessa sia stata dichiarata, che con riferimento a ciascuna pena le condanne successive sono ostative solo in caso di irrogazione della pena della reclusione per delitti della stessa indole e che l’intervenuta riforma di cui alla L. n. 251 del 2005 non consente di valutare la recidiva nelle contravvenzioni neppure ai fini di cui all’art. 173 c.p..

Con il provvedimento impugnato, pronunciato a seguito del rinvio dalla Corte di Cassazione, il Tribunale di Bari rideterminava la pena dell’arresto detratta dalla pena complessiva espianda nella misura di anni due e giorni dieci, confermando per il resto le disposizioni di cui all’ordinanza dello stesso Tribunale in data 30.10.2008.

Il ricorrente lamenta:

1. nullità dell’ordinanza impugnata in relazione alla disposizione di revoca del beneficio dell’indulto per non essere stata la questione indicata nel provvedimento di fissazione dell’udienza;

2. nullità dell’ordinanza impugnata, sempre in relazione alla disposizione di revoca del beneficio dell’indulto, per violazione del D.P.R. n. 865 del 1986, art. 11 ed omessa motivazione;

3. nullità del provvedimento impugnato in relazione al rigetto dell’istanza di declaratoria di estinzione delle pene della reclusione e della multa per violazione dell’art. 172 c.p., vizio di motivazione ed inosservanza del principio di diritto stabilito sul punto dalla Corte di Cassazione;

4. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata espunzione dal provvedimento di unificazione della pena di mesi tre di arresto di cui alla sentenza del Pretore di Napoli in data 4.12.1997;

5. violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata espunzione dal provvedimento di unificazione della pena di mesi nove di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 26.4.1994.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla mancata indicazione della richiesta di revoca del beneficio dell’indulto nel provvedimento di fissazione dell’udienza, è infondato.

Con l’ordinanza impugnata si osservava che la richiesta di revoca veniva fatta pervenire al Tribunale nell’imminenza della celebrazione dell’udienza camerale ed era oggetto di specifiche conclusioni formulate dal pubblico ministero all’esito dell’udienza stessa, il che aveva dato modo alla difesa di interloquire sulla questione.

Il ricorrente ribadisce l’eccezione di nullità della pronuncia in quanto derivante dalla mancata indicazione della richiesta nel provvedimento di fissazione dell’udienza celebrata il 7.6.2010.

Il contenuto della decisione dell’incidente di esecuzione non è tuttavia vincolato da quanto indicato nel decreto di fissazione della relativa udienza camerale; decreto per il quale non è infatti prevista a pena di nullità la precisazione dell’oggetto della procedura. Una volta attivata quest’ultima, il giudice può pertanto decidere anche su questioni non indicate nel decreto (Sez. 3, n. 4235 dell’11.12.1996, imp. De Leo, Rv.207457). Legittimamente dunque il Tribunale di Bari disponeva nel caso di specie la revoca dell’indulto; tanto più che la stessa era oggetto di specifica richiesta del pubblico ministero, presentata prima della celebrazione dell’udienza e ribadita nella conclusioni in esito alla stessa, tanto consentendo ampiamente il contraddittorio sulla questione.

2. Il secondo motivo di ricorso, sempre relativo alla disposizione di revoca del beneficio dell’indulto con riguardo alla sussistenza dei presupposti della stessa, è anch’esso infondato.

Il ricorrente rileva in merito che l’ordinanza impugnata è priva di motivazione; che peraltro, posto come il D.P.R. n. 865 del 1986, art. 11 preveda la revoca in caso di condanna per un delitto non colposo a pena detentiva non inferiore ad anni uno, la sentenza di condanna del Pretore di Brindisi in data 30.11.1992, richiamata dall’ordinanza annullata con rinvio, irrogava la pena di mesi otto di reclusione, mentre la pena di anni tre e mesi sei di reclusione di cui alla sentenza di condanna in data 23.4.1993 risultava estinta per esito positivo della misura dell’affidamento in prova; che alla pena oggetto del beneficio revocato era comunque applicabile l’indulto di cui al D.P.R. n. 394 del 1990; e che detta pena è in ogni caso prescritta ai sensi dell’art. 172 c.p..

Contrariamente all’assunto del ricorrente, la revoca dell’indulto risulta specificamente motivata nel provvedimento con richiamo al punto del certificato penale relativo alla sentenza del Tribunale di Brindisi in data 8.3.1991, con la quale veniva applicata nei confronti del D. la pena di anni uno e mesi uno di reclusione per il reato di resistenza e altri commessi il (OMISSIS); precedente che, per la pena inflitta e la data di commissione dei fatti, realizza le condizioni per la revoca del beneficio. Le ulteriori richieste di applicazione di altro provvedimento demenziale o, in alternativa, della causa estintiva della prescrizione della pena, non poste all’attenzione del giudice di primo grado, non possono essere valutate in questa sede.

3. Fondato è invece il terzo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di declaratoria di estinzione delle pene della reclusione e della multa.

Con l’ordinanza impugnata si osservava come dall’esame del certificato penale risultasse che nelle decisioni di condanna alle pene in oggetto si teneva conto della contestata recidiva aggravata, realizzandosi di conseguenza l’effetto preclusivo.

Il ricorrente rileva che nel giungere a tale conclusione il Tribunale si basava unicamente sulle risultanze del certificato penale, dal quale non emerge se la recidiva sia stata effettivamente dichiarata o sia stata viceversa esclusa, omettendo di provvedere alla necessaria acquisizione delle sentenze; e che inoltre veniva omesso qualsiasi accertamento sull’essere i reati ostativi della stessa indole di quelli oggetto della questione.

La motivazione del provvedimento impugnato è in effetti carente laddove giustifica le sue conclusioni con il mero riferimento alle risultanze del certificato penale. Le quali evidenziano, per le sentenze di condanna in discussione, la mera contestazione della recidiva unitamente alle circostanze aggravanti; ma non consentono "di verificare se la recidiva sia stata in concreto riconosciuta o viceversa esclusa, profilo determinante per il giudizio sulla sussistenza di cause ostative alla prescrizione delle pene secondo il principio di diritto affermato con la precedente sentenza di questa Corte, del resto corrispondente all’orientamento giurisprudenziale in materia (Sez. 5, n.37550 del 26.6.2008, imp. Locatelli, Rv.241945).

Difettando qualsiasi riferimento motivazionale alla causa ostativa alternativamente prevista dall’art. 172 c.p. nella ricorrenza di successive condanne per reati della stessa indole di quelli per i quali venivano inflitte le pene della cui estinzione si discute, il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio per nuovo esame che valuti, sulla base di idonea documentazione, l’effettivo riconoscimento della recidiva nei giudizi definiti con le sentenze di condanna in questione o la sussistenza di altre condizioni impeditive dell’effetto estintivo.

4. Fondato è altresì il quarto motivo di ricorso, relativo alla mancata espunzione dal provvedimento di unificazione della pena di mesi tre di arresto di cui alla sentenza del Pretore di Napoli in data 4.12.1997.

In effetti con l’ordinanza impugnata venivano dichiarate estinte per prescrizione le sole pene dell’arresto di mesi tre di cui alla sentenza del Pretore di Bari in data 21.2.1994, di mesi uno e giorni dieci di cui alla sentenza del Pretore di Torino in data 27.10.1994, di mesi due di cui alla sentenza del Pretore di Napoli in data 13.1.1997 e di mesi cinque di cui alla sentenza del Pretore di Roma in data 15.12.1997, ma non anche quella di cui alla sentenza in premessa, pur relativa ad un reato contravvenzionale.

Il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio anche per questo aspetto.

5. Non vi è infine luogo a provvedere in questa sede sul quinto motivo di ricorso, relativo alla mancata espunzione dal provvedimento di unificazione della pena di mesi nove di reclusione di cui alla sentenza del Tribunale di Roma in data 26.4.1994 in quanto riformata con sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 9.3.2006 che dichiarava il reato estinto per prescrizione, trattandosi di questione che non risulta proposta al giudice di primo grado.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bari per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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