T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 30-03-2011, n. 2774

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Viene impugnato il Decreto in data 26 gennaio 1999 del Direttore amministrativo della Università degli Studi "La Sapienza" di Roma concernente diniego di riconoscimento della dipendenza da c.s. della infermità "emiparesi spastica di s. e lieve afasia in esito ad ictus cerebri con vascolopatia cerebrale ipertensiva"

Rappresenta l’istante il quale sino alla data della cessazione dal servizio (29.2.1996), ha espletato le funzioni di responsabile della Segreteria Studenti della facoltà di Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" dopo aver prestato in precedenza servizio presso la Segreteria Studenti della facoltà di Scienze Politiche:

a) che il 6.3.1996, pochi giorni dopo il suo collocamento a riposo veniva colpito da ictus cerebrale e che in occasione di ricoveri in Ospedale e successive dimissioni gli veniva diagnosticata la infermità "ictus cerebrale con emisindrome motoria destra. Grave sclerosi carotidea bilaterale. Ipertensione arteriosa. Cardiopatia sclerotica. Dislipidemia".

b) che sottoposto ad accertamenti sanitari da parte della Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di Medicina Legale di Roma veniva espresso il parere che il servizio particolarmente gravoso e stressante aveva costituito ruolo quantomeno concausale nella insorgenza o nel rapido aggravamento della infermità.

c) che, al contrario il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ha ritenuto non dipendente da fatti di servizio la infermità "de quo", trattandosi di forma di danno cerebrale, su base vascolare ad insorgenza improvvisa, legata a predisposizione costituzionale del soggetto, sulla insorgenza della quale gli eventi del servizio prestato non possono assurgere a valore di causa o concausa efficiente e determinante.

d) che da ultimo con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione di cui era dipendente ha rigettato, in recezione del parere negativo del C.P.P.O., la sua domanda di riconoscimento di causa di servizio della infermità in questione.

Deduce a motivi di gravame "Violazione e falsa interpretazione del D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e del D.P.R. 3.5.1957 n. 686. Eccesso di potere per difetto di motivazione, errore di fatto e falsità nei presupposti. Contraddittorietà in termini poiché la Università degli Studi di Roma si è limitata, senza alcuna valutazione critica ed obiettiva, a conformarsi al parere non vincolante del C.P.P.O., disattendendo, senza fornire al riguardo alcuna confutazione, il diverso parere formulato dalla C.M.O. di Roma.

Ritiene non considerato della stessa Amministrazione di appartenenza l’orientamento della scienza medico legale e della giurisprudenza amministrativa sulla incidenza del c.d. "stress" nel determinismo etiopatogenico delle infermità cardiovascolari soprattutto su un soggetto iperteso e affetto da disturbi cardiopatici e perciò particolarmente predisposto. Quanto al servizio svolto come responsabile della segreteria studenti della facoltà di Economia e Commercio, con circa 24.000 studenti iscritti viene dall’istante evidenziata la sottoposizione a situazioni di particolare tensione dovuta alle note condizioni di conflittualità fra studenti e docenti e a gravi carenze di organico di personale.

Il contraddittorio è stato istituto nei confronti della Università degli Studi "La Sapienza" di Roma costituitasi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

Tanto premesso anche per quanto concerne la integrazione del contraddittorio, va rilevato che la impugnativa proposta con il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento con il quale il direttore Amministrativo della Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (di cui il ricorrente era dipendente appartenente al personale delle Segreterie delle Facoltà) ha negato la dipendenza da causa di servizio di una infermità dallo stesso contratta.

Tale provvedimento è stato adottato con il decreto emesso in data 26/1/1999 dallo stesso Direttore amministrativo.

Appare ovvio che trattasi di questione insorta successivamente alla data del 30/6/1998 che, come noto, segna il limite diacronico stabilito dal legislatore per il riparto della giurisdizione tra il giudice amministrativo e il giudice ordinario con riferimento alle vertenze relative al periodo dal rapporto di lavoro anteriore al 30/6/1998 o successivo.

Già l’art. 45 – comma 17 – del D.Lg.vo n. 80 del 31/3/1998 (attualmente non più in vigore) aveva sancito la attribuzione alla autorità giudiziaria ordinaria, per quanto concerne i rapporti di lavoro di pubblici dipendenti, per le "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30/6/1998".

Tale espressione sia pure nella sua atecnica significanza, designa comunque la rilevanza della insorgenza della questione successivamente al 30/6/1998 perché si radichi la competenza del giudice ordinario.

Attualmente la disposizione di cui all’art. 63 del D.Lg.vo n. 165/2001 che devolve al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 – comma 2 – stesso D.Lg.vo (tra cui rientra anche la resistente Università degli Studi per il rapporto di lavoro del personale non docente) lascia alla giurisdizione del giudice amministrativo esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni mentre anche il comma 7 dell’art. 69 (Norme transitorie) dello stesso D.Lg.vo n. 165/2001 reitera la attribuzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, delle controversie di cui all’art. 63 (stesso decreto) relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 2008.

In conclusione va declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia vertente su questione insorta nel periodo di lavoro successivo al 30/6/1998 con conseguente devoluzione della stessa al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro presso il quale il giudizio dovrà essere proseguito previa riassunzione entro il termine di gg. 90 (novanta) decorrenti dalla comunicazione a cura della Segreteria della presente sentenza e con salvezza, in applicazione delle regole sulla "translatio iudicii", degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Si dispone la compensazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio sussistendo ragioni che la giustificano;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al ricorso indicato in epigrafe con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda e con obbligo di riassunzione del giudizio dinanzi al giudice del lavoro ed entro i termini in motivazione indicati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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