T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 30-03-2011, n. 506 Beni di interesse storico, artistico e ambientale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Nelle rubriche della non breve epigrafe sono riportati, pur per riassunto d’oggetto, una serie di atti e provvedimenti che, all’unisono, preliminarmente definiscono – contestualmente sottoponendo a tutela diretta, di carattere storicoarchitettonico e culturale, parte del complesso dei laghi che circondano la città ducale di Mantova, annessi sistemi di irrigazione idraulica e/o naturale di rivi ed altre opere complementari – di interesse particolarmente rilevante.

2 – Gli atti in questione altresì sottopongono, a salvaguardia di tale sopra dedotto insieme e tramite l’imposizione di un vincolo indiretto, una confinante zona non lacustre di non modeste dimensioni, declinando la stessa come zona di rispetto del citato insieme e interdicendo altresì in essa la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione (con esclusione del cd. Ambito interno n. 4 che riguarda una sola delle soggettività ricorrenti).

3 – In detta zona di rispetto, gravata da tale vincolo indiretto, sono in programma d’esecuzione, con destinazione urbanistica conforme ma con atti esecutivi incompleti sia sotto l’aspetto ambientale che sotto l’aspetto edilizio (invero è stata rilevata la necessità di dar corso anche alla V.I.A.: v. CdS Sez. IV n. 4246 del 05.07.2010 e non sono state ancora adottati le necessarie concessioni e/o permessi specifici), iniziative di materializzazioni di carattere residenziale ed alberghiero di vasto respiro che occuperanno ~ 400.000 mq e a cui sono interessate, sotto il profilo realizzativo, entrambe le soggettività qui ricorrenti.

4 – Allo stato risultano eseguite (v. in atti) solo alcune opere di urbanizzazione, con implementazione del necessario cantiere.

5 – Per completezza espositiva va ricordato che, nel passato recente, è stato qui posto definitivamente nel nulla un provvedimento della Sopraintendenza che – nell’esercizio di medesimi poteri e finalità – era pervenuto alla declinazione di un analogo vincolo per parte della stessa zona di interesse prendendo spunto dall’aver altrimenti declinato altre forme dirette di tutela e di salvaguardia per la fruizione e la visione della antica skiline della città ducale di Mantova; ciò alla stregua ed in ragione anche della raffigurazione della stessa skiline resa in preziosi, vecchi dipinti ed in storiche stampe.

6 – La Sopraintendenza – come si può dedurre – non ha dato corso impugnativo in secondo grado all’annullamento subito (TAR BS 861/2008) preferendo rimeditare in toto le proprie scelte di discrezionalità tecnica altrimenti e così pervenendo all’ulteriore provvedimento di vario vincolo qui posto in discussione ed al cui contenuto si rinvia per normata brevità espositiva.

7 – Tanto in narrativa premesso, si ricorda che all’U.P. del 28.04.2010 è emersa la necessità – previa riunione dei due rubricati ricorsi per evidenti e palmari connessioni di ogni tipo – di dare corso ad una complessa istruttoria e verificazione (O.I.C. n. 106 del 11.05.2010). In particolare si ritenne di dover acquisire, tramite il Direttore protempore del Settore/Servizio Urbanistica del Comune di Mantova, una volta sentiti i tecnici delle Società ricorrenti ed altresì i competenti Uffici della Sopraintendenza:

"A) per i mappali n. 22, 38, 42, 43, 44, 112, 114, 124, 135 e 166 del foglio 40 – Comune censuario di cui sopra,

1) certificato di destinazione urbanistica;

2) attestazione e/o certificazione di utile titolo (proprietà, diritto di superficie etc, etc.);

3) allocazione d’ambito del vincolo indiretto statale qui contestato con riferimento all’ambito 3 o 4 od altro;

B) per i mappali 136, 137, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 e 186 del detto medesimo foglio censuario,

1) ut supra come in A);

2) ut supra come in A);

3) ut supra come in A) (distinguendo con riferimento alla allocazione d’ambito che in alcuni casi ha carattere parziale: esempio n. 136 o totale per ambito 4 esempio nn. 137, 140, 146, 147, 147);

C) per i mappali n. 138, 166 (ripetere), 169, 176, 177 dello stesso foglio censuario di cui sopra,

1) ut supra come in A) e B);

2) ut supra come in A) e B);

3) ut supra come in A) e B);

D) per i mappali nn. 38, 58, 59 (vedasi sentenza n. 860/2008) e per i seguenti mappali nn. 139, 142 ed altri dello stesso foglio non figurati in atti ma presumibilmente utili a definire superfici di terreno senza soluzione di continuità;

1) ut supra come in A), B) e C);

2) ut supra come in A), B) e C);

3) ut supra come in A), B) e C);

E) separata cartografia, con indicazione di scala e con specifico orientamento per punti cardinali, di ciascun ambito di vincolo indiretto suddiviso per i relativi mappali (confini interni) con indicazione numerica censuaria di ciascuno dei medesimi, con indicazione simbolica impressa su ciascuno di essi della destinazione urbanistica ed indicazione simbolica del titolo di cui ai precedenti punto n. 2 per ciascuna lettera;

F) lucido sovrapponibile tramite il quale si possa ricavare il planivolumetrico di insediamento previsto e di interesse delle ricorrenti;

G) lucido sovrapponibile tramite il quale si possa ricavare se, negli ambiti di vincolo indiretto tutti (e perciò non solo il 3 o il 4), insistano ulteriori strutture o manufatti.

Al relativo contesto venivano allegate le seguenti istruzioni:

"I detti incombenti, come già premesso, dovranno essere posti in essere con le parti sopra indicate curando la raccolta della documentazione relativa a tutti i punti n. 2 inerenti le diverse lettere di cui sopra.

Il verificatore potrà richiedere – ove lo ritenga necessario per più compiutamente concretizzare i detti compiti – eventuali chiarimenti "omissis", qui all’uopo delegato; il tutto nei limiti di mere esplicazioni materiali in ordine alla corretta stesura del richiesto.

Il detto verificatore, all’atto del deposito del richiesto medesimo, allegherà nota spese, comprese quelle per le eventuali vacazioni in ogni luogo necessario, che sarà liquidata – all’esito del giudizio di merito – secondo le ordinarie tariffe professionali alla stregua dei valori fissati per le consulenze di giustizia".

8 – La commissionata attività, anche di ricerca e di consultazione catastale, trova (e trovava) fondamento giustificativo: nella accertata difficoltà oggettiva di comprendere appieno quale potesse essere la specifica allocazione di sedime dell’intero insediamento edilizio sopra descritto, nella difficoltà di individuare puntualmente i mappali di corrispondenza materiale e quelli solo di riferimento per il carico urbanisticoedilizio dell’insieme materiale stesso ed, inoltre, nella necessità di individuare i vari orientamenti cardinali e le posizioni statiche da assegnare alle svariate costruzioni previste ed alle stesse infrastrutture esterne ed interne alla lottizzazione de qua.

8.1 – Inoltre va rilevato che le ricorrenti non avevano indicato né allegato per quale titolo giuridico fossero interessate ai molteplici mappali da loro stesse annotati in atti ed in ricorso od in ragione di quale diverso tipo di utile collegamento strumentale mostrassero di agire in giudizio.

Sicchè – non essendo stata formulata dalle parti avverse eccezione alcuna sul punto – tale sorvolo formale ha consentito di assegnare alle ricorrenti quantomeno il beneficio di aver prospettato un utile o sufficiente segno indicativo di chiare prove a loro favore della insistenza di un dato di attiva legittimazione. Da qui l’iniziativa d’ufficio per il mero riscontro di specie.

9 – Con corretta puntualità e con lodevole specificità e completezza il competente Dirigente del Comune di Mantova ha portato a termine quando richiesto, con il prezioso ausilio dei suoi capaci collaboratori.

10 – Pur se le norme processuali ex novo introdotte imporrebbero brevità espositiva e motivazionale e a cui è di molto uso, da tempo, soprattutto questo specifico Collegio, non si può fare a meno di riportare il contenuto della relazione (23.7.2010 n. 0024892):

"Con riferimento all’Ordinanza di cui all’oggetto si trasmette la documentazione sotto indicata precisando quanto segue:

punto A):

i mappali 22, 38, 42, 43, 44, 112, 114, 166 del foglio 40 del Comune di Mantova risultano soppressi e hanno originato e/o variato altri mappali a loro volta soppressi o già elencati agli altri punti della Vs. richiesta, come si evince dalle "visure storiche per immobile" dell’Agenzia del Territorio, allegate.

Si allega pertanto:

– certificato di destinazione urbanistica dei correnti mapp. 124 e 135 del foglio 40 del Comune di Mantova derivati da quelli richiesti al punto A), con relativa "allocazione d’ambito del vincolo indiretto" in riferimento all’ambito 3 o 4 così come richiesto a punto 3);

– titolo di proprietà (atto compravendita n. 51185 Rep. n. 15997 di Racc. dott. Massimo Bertolucci Notaio);

– si veda punto A.1) sopra;

punto B)

per i correnti mappali 136, 137, 140, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, del foglio 40 del Comune di Mantova, si allega:

– certificato di destinazione urbanistica con relativa allocazione d’ambito del vincolo indiretto" in riferimento all’ambito 3 o 4, così come richiesto al punto 3);

– titoli di proprietà (atto compravendita n. 48702 di Rep., e 14902 di Racc. dott. Massimo Bertolucci Notaio, atto compravendita n. 57339 di Rep., e 19296 di Racc., dott. Massimo Bertolucci Notaio, atto compravendita n. 34263 di Rep., e 6850 di Racc. dott. Fabio Vaini Notaio, integrati dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative ai mappali derivati e correnti, con i relativi frazionamenti);

– si veda punto B1) sopra;

punto C):

il mappale 138 del foglio 40 del Comune di Mantova risulta soppresso ed ha originato i mapp. 160 e 161, mentre i mappali 166, 169, 176, 177 del foglio 40 del Comune di Mantova risultano soppressi e hanno originato e/o variato altri mappali a loro volta soppressi o già elencati agli altri punti della vs. richiesta, come si evince dalle "visure per immobile" dell’Agenzia del Territorio, in allegato.

Si allega pertanto:

– certificato di destinazione urbanistica dei correnti mapp. 160 e 161 del foglio 40 del Comune di Mantova con relativa "allocazione d’ambito del vincolo indiretto" in riferimento all’ambito 3 o 4, così come richiesto al punto 3);

– titolo di proprietà (atto compravendita n. 34.263 di Rep. e 6.850 di Racc. dott. Fabio Vaini Notaio integrato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai mappali derivati e correnti, con i relativi frazionamenti);

– si veda punto C1) sopra;

punto D):

i mappali 38, 58, 59, 142 del foglio 40 del Comune di Mantova risultano soppressi e hanno originato e/o variato altri mappali a loro volta soppressi o già elencati agli altri punti della Vs. richiesta, come si evince dalle "visure per immobile" dell’Agenzia del Territorio, in allegato.

Si allega pertanto:

– certificato di destinazione urbanistica del corrente mapp. 139 del foglio 40 del Comune di Mantova derivato da quelli richiesti al punto D), con relativa "allocazione d’ambito del vincolo indiretto" in riferimento all’ambito 3 o 4, così come richiesto al punto 3);

– titolo di proprietà (atto compravendita n. 34.263 di Rep. e 6.850 di Racc. Dott. Fabio Vaini Notaio integrato dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai mappali derivati e correnti, con i relativi frazionamenti);

– si veda punto D1) sopra;

punto E):

si allega:

all. E1) cartografia orientata (scala 1:3.000) degli Ambiti 3 e 4 di vincolo indiretto, con indicazione di mappali, retinati in riferimento ai punti A) B) C) D) oggetto di richiesta;

all. E2) cartografia orientata (scala 1:3.000) degli Ambiti 3 e 4 di vincolo indiretto, con indicazione dei mappali retinati in base alle proprietà;

all. E3) tabella delle proprietà con indicazione degli ambiti di tutela indiretta e proprietà, per ogni mappale;

all. E4) tabella con indicazione dei "comparti" di piano lottizazione (P.L.) e degli Ambiti di vincolo" per ogni mappale.

Il piano di lottizzazione approvato con Delibera di Consiglio Comunale 14 del 10.2.2005 individua:

– aree edificabili (comparti A, B, C, D con destinazione d’uso e relativi indici);

– aree "standard a parco urbano";

– aree "standard a verde esterne al P.L.";

– parcheggi, strade.

La tabella E4) riassume quanto segue:

i mapp. 141158162163164165167168170171172173175178179180181182183184185186 del foglio 40 sono compresi nell’Ambito di vincolo 3, nel sub comparto A del P.L. con destinazione residenziale (3 piani fuori terra, superficie lorda massima pari a mq. 25.586 e indice fondiario pari a 0,50 mq/mq) e terziario ricettiva (6 piani fuori terra, superficie lorda massima pari a mq. 5.000 e indice fondiario pari a 1,00 mq/mq).

I mapp. 153154155156157 del foglio 40 sono compresi nell’Ambito di vincolo 3, nel subcomparto B del P.L. con destinazione residenziale (2 piani fuori terra, superficie lorda massima pari a mq. 22.694 ed indice fondiario pari a 0,35 mq/mq).

I mapp. 144145 del foglio 40 sono compresi nell’Ambito di vincolo 3, nel subcomparto C del P.L. con destinazione residenziale (2 piani fuori terra, superficie lorda massima pari a mq. 4.401 e indice fondiario pari a 0,35 mq/mq).

Il mapp. 149 del foglio 40 è compreso nell’Ambito di vincolo 3, nel subcomparto D del P.L. con destinazione residenziale (3 piani fuori terra, superficie lorda massima pari a mq. 3.952 e indice fondiario pari a 0,50 mq/mq).

I mapp. 160 e 161 del foglio 40 sono compresi sia nell’Ambito 4 (prevalente) che nell’Ambito 3, nel subcomparto D del P.L. con destinazione residenziale (3 piani fuori terra, superficie lorda massima pari a mq. 3.952 e indice fondiario pari a 0,50 mq/mq).

I mapp. 124 e 135 del foglio 40 sono compresi nell’Ambito dei vincolo 3 e la destinazione è standard a verde esterna al P.L."

Il mapp. 146 del foglio 40 è compreso nell’Ambito di vincolo 3 (prevalente) e in parte nell’Ambito 4 e la destinazione è "standard a parco urbano".

I mapp. 136 e 137 del foglio 40 sono compresi sia nell’Ambito di vincolo 4 (prevalente) che nell’Ambito 3 destinati a strada/ciclabile.

I mapp. 139140147148 del foglio 40 sono compresi nell’Ambito di vincolo 4 e sono destinati a strada/ciclabile.

I mapp. 150151152159 del foglio 40 sono compresi nell’Ambito di vincolo 3 e sono destinati a strada/ciclabile.

Le destinazioni del P.L. relative ai singoli mappali sono verificabili anche dal lucido sovrapponibile della tav. 4 "Planivolumetrico" (successivo allegato F1).

Si rammenta inoltre che l’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.L. stabilisce:

"a) destinazioni d’uso delle aree ed i relativi indici di utilizzazione edilizia: tali prescrizioni sono vincolanti ed ogni eventuale modifica richiede variante al piano;

b) impostazioni planivolumetriche: tali impostazioni potranno, in sede di esecuzione, essere oggetto di eventuali modifiche, ai sensi del comma 10 art. 7 della L.R. 23/1997";

punto F):

predisposto:

all. F1) lucido sovrapponibile (scala 1:3.000) della tav. 4 "Planivolumetrico" del piano di lottizzazione approvato con DCC 14/2005.

punto G):

predisposta stampa dell’ortofotopiano (volo aereo 2009) "per l’individuazione di ulteriori strutture o manufatti" con relativo lucido sovrapponibile degli Ambiti di vincolo indiretto:

all G1) in scala 1:3.000 relativa ai soli Ambiti 3 e 4;

all. G2) in scala 1:10.000 relativa a tutti gli Ambiti di vincolo indiretto.

L’Ambito 3 di vincolo indiretto confina a nord con la strada Legnaghese, ad ovest con strada Cipata ed i nuclei abitati di Lunetta e Virgiliana, a sud con il complesso industriale del petrolchimico I.E.S. e ad Ovest con il Lago Inferiore.

L’Ambito 3 è caratterizzato dalla presenza di:

– a nord: un parcheggio pubblico per autoveicoli e l’area "Campo Canoa" (area per la pratica del canottaggio) con relative infrastrutture e fabbricati aventi una superficie coperta pari a circa 1.100 mq e di due grandi residenze aventi complessivamente una superficie coperta pari a circa 1.200 mq;

– al centro: sei edifici residenziali aventi complessivamente una superficie coperta pari a mq. 1.600 circa;

– a sud: edificio a confine di superficie coperta pari a circa mq 300 e edificio dismesso di mq. 12 circa.

L’Ambito 4 di vincolo indiretto confina a nord con sei edifici, ad ovest con strada Cipata ed il nucleo abitato denominato "Virgiliana" a sud con altri edifici di Virgiliana e ad ovest con l’Ambito 3.

Gli edifici citati distano, nel punto più vicino, circa 380 m dalla recinzione dello stabilmento industriale I.E.S..

L’Ambito 4 risulta inedificato.

Complessivamente gli Ambiti 3 e 4 hanno una superficie pari a mq. 787.000 circa, la superficie coperta complessiva dell’edificato esistente sugli Ambiti è pari a circa mq. 4.200.

Si fa presente che il mapp. 162 del foglio 40 del Comune di Mantova non oggetto di richiesta, è compreso all’interno del piano di lottizzazione ed è stato comunque riportato nella tabella indicata al punto E3, al fine di definire le superfici complessive del P.L. senza soluzioni di continuità.

Si allegano infine il verbale (in originale) della riunione prescritta dall’ordinanza in oggetto (tenutasi in data 28.06.10) nonché "nota spese" relativa alle copie predisposte".

11 – Anche gli allegati, i grafici, i lucidi e le indicazioni dei forniti titoli legittimanti e di collegamento con i vari mappali sono risultati più che utili in quanto ben esposti: anche per chiarire ogni aspetto di fatto della intera vicenda.

Tanto è vero che si è già in grado di convenire con L.- C. e cioè che l’omissione del mappale n. 162 (Ambito 3) deriva da un errore materiale più che sanabile. Per altri mappali si dirà in seguito (180183185).

12 – Prima di proseguire oltre, preme rilevare che le ricorrenti LagoCastello (ric. 73/2009) e Conti sas (ric. 824/09) pare si percepiscano, l’una con l’altra, come controinteressate. Dato quanto sopra è evidente che tale formalizzata percezione è del tutto fuori luogo e qui irrilevante.

13 – Può essere, inoltre, estromesso dal giudizio il Comune di Mantova non essendo il medesimo parte in alcun modo necessaria ma solo spettatore neutrale o solo interessato in via di fatto in ordine alla conclusione della vicenda di specie. Del resto è questa la Sua richiesta. Analoga sorte processuale estromissiva pertiene anche alla Provincia di Mantova. D’altra parte nessuno di tali Enti pare propenso ad essere presente come soggetto che voglia intervenire ad adiuvandum od ad apponedum.

14 – Tanto premesso, va ora riportata l’unica uguale e riassuntiva rubrica di censura che – introdotta da L. – si ripresenta, inizialmente, per ben cinque volte, sotto articolati e partitamente diversi profili di vizi di identico contenuto e in tale modo medesimo unico rubricati:

a – violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 Cost., 2, L. 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; degli articoli 10, 13, 14, 15, 45, 46 e 47 del Dec. Lgs. 22.02.2004 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni; vizio del procedimento ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, presupposto erroneo, illogicità, perplessità e travisamento; sviamento di potere (I, II, III, IV e V motivi iniziali);

15 – Dalla citata Società è stato altresì avanzata domanda di risarcimento di danni.

16 – Al seguito questa stessa ha impugnato la medesima nota Sopr. 22.10.2008 solo in quanto notificatale anche dal Comune di Mantova, con riprospettazione delle medesime lamentele come sopra riassuntivamente rubricate.

17 – Intervenuto il decreto di vincolo, il medesimo veniva posto in discussione introducendo ancora L. motivi del tutto formalmente uguali a quelli di cui in precedenza; i medesimi ancor riassumibili in un’unica uguale rubrica ed altresì esposti al modo già descritto.

17.1 – Veniva altresì, introdotto un ulteriore motivo, sempre dotato di uguale rubrica, tramite il quale si contestava la congruità logica delle controdeduzioni della Sopraintendenza alle speculari osservazioni avanzate e la conseguente carenza motivazionale di relazione, affermandone così la apoditticità e la inconferenza.

18 – A differenza di "L.", la soc. Conti ha, tuttavia, introdotto e veicolato un unico atto di lamentela solo al seguito dell’emanazione del decreto di cui sopra, non gravandosi, in alcun modo, avverso gli ulteriori atti presi in considerazione da L. stessa.

19 – Anche della soc. Conti è stata avanzata domanda di risarcimento danni.

20 – I motivi introdotti da quest’ultima società sono di contenuto del tutto uguale a quelli, via via, introdotti da L.; anche se va considerato che la prima sola spunta interessi pur in Ambito 4 dove il vincolo indiretto non è assoluto e perciò non escludente qualsiasi tipo di edificazione.

21 – E’ ora necessario, ancora in via preliminare, segnalare che i richiamati mapp. 180, 183 e 185 (v. retro p. 11), menzionati in ricorso da L., sono, invece, stati venduti dalla stessa, nel 2006, alla soc. Le Ninfee (Notaio Bertolucci 9.8.2006 RN 6058) e perciò in data antecedente alla introduzione del presente ricorso. Essi sono state inseriti dalla Sopraintendenza nell’Ambito interno di vincolo indiretto n. 3 e sono sedime sostanziale di parte di un unico PL. Sicchè – alla stregua delle temporalità su dedotte – è evidente che per tali oggetti materiali il detto ricorso è improcedibile o comunque inammissibile per carenza di legittimazione. Né risulta chiaramente ed idoneamente allegato altro titolo utile. Ed è questa duplice circostanza che – segnalata pubblicamente in precedenza alla parte interessata – ha determinato il rinvio della discussione alla odierna data. Sul punto, in atti, viene poi confermato quanto sopra rilevato dalla stessa L..

21.1 – Nulla invece ha giustizialmente attivato la soc. Le Ninfee: pur la stessa ben conoscendo la vicenda; ciò quanto meno dalla data di riunione fissata (28.06.2010) per svariati aspetti inerenti l’espletamento della comminata attività di verificazione e di istruttoria sopra annotata: indipendentemente dal fatto che il decreto in discorso le sia stato notificato o meno.

22 – A tutte le argomentazioni presentate sia da L. che dalla Soc. Conti ha, soprattutto, controdedotto la Avvocatura erariale (e pur lo stesso Comune di Mantova). Tutte le amministrazioni locali sono da estromettersi – con già premesso – dal presente giudizio per le stesse ragioni in quanto carenti tutte di passiva legittimazione non essendo altresì parti necessarie e, in sostanza, le stesse volendo che tale sia la loro sorte giuridica di specie.

22.1 – La difesa erariale ha, di poi, concluso per l’infondatezza dell’intera gamma delle censure svolte da entrambe le ricorrenti società.

23 – All’U.P. del 23.II.2011 – dopo breve discussione – si è provveduto a rispedire le cause a sentenza poiché ritenute ormai mature per la decisione.

24 – Tanto ulteriormente esposto o concluso in rito, evidenzia questo Collegio – come già premesso – che tutti i motivi di ricorso di entrambe le parti ricorrenti collettive sono, nella sostanza, coincidenti anche nel contenuto espositivo. La risposta sarà dunque da ritenersi comune per entrambe le dette parti: anche se si cercherà di distribuire la stessa con utili riferimenti puntuali e specifici, là ove necessario per compiutezza espositiva.

25 – Con il contenuto del primo comune mezzo di censura si aggredisce, per ragioni di carattere strumentale, la tutela diretta, di profilo storicoarchitettonico così come relazionabile al rilevato interesse culturale, pur per connubi storici di asserita particolare importanza, imposta in capo ad un complesso sistema: soprattutto di regimazione acquea. Questo viene poi rappresentato come unitario ed altresì come arricchito da datate opere anche di regimazione idraulica con riguardo al canale Rio, a parte di un fiume (il Mincio) ed ai Laghi di Mezzo ed Inferiore ed ad ulteriori opere connesse, anch’esse datate, quale il ponte dei Mulini e quello di S. Giorgio.

Infatti – tolto di mezzo il detto vincolo diretto – verrebbe così meno quel genetico presupposto adatto a sostenere la altrimenti diversa necessità di tutela dello stesso e posta alla base del vincolo indiretto nel quale insistono i siti delle Società ricorrenti.

25.1 – Il citato comune mezzo iniziale di attacco al vincolo diretto pare del tutto privo di pregio.

25.1.1 – Al fondo della detta iniziale censura insiste un argomentazione particolare a mezzo della quale si cerca di dimostrare la illogicità di un vincolo che si sviluppa di molto nello spazio e nel territorio, sostenendone la non riconducibilità o coadunabilità in un unico insieme funzionale, anche sotto l’aspetto materiale, ed asserendone la illogica cumulabilità con beni di carattere antropico e pur altrimenti di carattere naturale.

25.1.1.1 – A tale riguardo preme, tuttavia, ricordare i datati, ma ancora attuali, insegnamenti della Corte Costituzionale (n. 118 del 9 marzo 1990) alla stregua dei quali emerge come la cultura non abbia solo un rilievo autonomo ma che possa integrarsi – espressamente – anche con le res materiali antropiche di riconosciuto valore storico ed architettonico quali simboli perenni della sua espressione medesima, sia con le res naturali, se ancora rilevabili dalla intervenuta espressione del dato culturale medesimo, pur quale testimonianza dell’aspetto naturale storicizzatosi e che è restato impresso nell’ambiente relativo e circostante senza modificazioni eccessive.

Ulteriore e più recente giurisprudenza, soprattutto del Giudice amministrativo di II grado, appare ormai aver declinato, a mo" di diritto vivente, la assorbente prevalenza di un tale valore e delle sue espressioni materiali e naturali perenni, al modo che la conseguenza pratica necessaria – ove lo si rilevi – non possa altro che essere quella di conservare, valorizzare, proteggere tutto ciò come espressione della memorie di una nazione, dalla sua formazione, anche storica e culturale (e la città ducale ne è incontestabile esempio).

E tutto ciò medesimo ha talmente alto significato che il dato normativo che ne favorisce la sustanziazione è contenuto nella Costituzione, come valore fondamentale (cfr. CdS Sez. IV 20.12.2010 n. 8729).

25.2 – Viene, al modo descritto dalle ricorrenti ed invece, prospettata una concezione atomistica del duplice dato materiale (antropico e non) di riferimento nel decreto; ma, in realtà, è la rilevabile funzionalità coadunata sul terreno e tramite le acque che determina l’unitarietà del tutto a mezzo dello stesso elemento acqua che funge da collegamento e che permea e lambisce ogni aspetto naturale ed antropico medesimo, assumendo questo stesso in sé anche la allora funzione vitale e pratica della irrigazione dei campi e di controllo del regime stesso di tale elemento liquido. Ed è proprio anche tutto ciò stesso – che altrimenti e così – consente di definire l’insieme di specie come unico pur nella sua vasta espansione spaziale e nella sparsa mutevolezza del dato antropico: con riferimento, peraltro, ad una caratteristica altrettanto unica ed utile per stigmatizzare anche il valore intrinseco dello stesso (CdS Sez. VI 22.4.2010 n. 2278). La relativa estensione morfologica – anch’esso fungente da collegamento – è poi più che idonea – sotto l’aspetto logico: proprio perché relazionata anche a frammentati e sparsi dati storici e vestigia che appaiono però ancora ben presenti e radicati nel diverso dato naturale proprio; ciò in ragione del pressoché invariato stato dei luoghi, così retrodatabile idealmente ai diversi dati temporali rilevati nel decreto: senza – appunto – che siano intervenute eccesive mutazioni ad opera dell’uomo.

E dunque quanto delineato si rappresenta in atti come punto d’arrivo dell’attivato esercizio di un potere di valutazione tecnica con risultanze che non paiono inattendibili od irragionevoli all’evidenza (CdS Sez. VI: 24.12.2009 n. 8723 e 22.08.2006 n. 4926; Sez. V 5.9.2006 n. 5106, etc.).

25.2.1 – Sicché, con riguardo al divisato, non è razionalmente escludibile quanto ricavabile, sul punto di specie, dal contestato decreto finale sotto il profilo del vincolo diretto (ex multis: CGARS 22.07.2008 n. 673 e CdS Sez. VI 22.5.2008 n. 2430). Non può perciò emergere da ciò un giudizio di insufficiente adeguatezza delle inerenti giustificazioni e motivazioni di fondo poste a base del decreto stesso (CdS Sez. VI: 6.3.2009 n. 1332 e 2.11.2007 n. 5662). Le ulteriori argomentazioni della Sopraintendenza paiono, di poi, ragionevolmente rappresentare il collegamento delle opere in discorso con lo stesso percorso acqueo in essere visto anche alla stregua delle cultura ingegneristica del tempo, pur in funzione della regimazione delle acque, essendo la stessa di importanza vitale per la città di Mantova, circondata da tre laghi formati dal fiume Mincio, così disvelandosi, sotto altro profilo, il già dedotto collegamento unitario (ut supra 2430/09). Di modo che il valore culturale così assegnato non pare essere stato esplicitato in modo abnorme sotto il profilo della particolare qualificazione di importanza complessiva (CdS. Sez. VI 24.03.2003 n. 1496) dell’insieme dei beni materiali tutti a cui si riferisce (siano essi anche solo naturali). Anche da ciò deriva una logica possibilità di assegnare al tutto un ben determinato valore intrinseco; mentre il valore estrinseco parrebbe manifestarsi anche tramite la non irragionevole coadunanza spaziale di tutti i beni (CdS Sez. VI 10.09.2009 n. 9455). I quali ultimi possono così testimoniare, tramite la loro perenne insistenza nei luoghi, anche eventi storici indiscutibilmente accaduti e rispetto ai quali essi appaiono come memoria e testimonianza materiale e coeva degli stessi, ancora oggi insistendo in modo duraturo all’interno degli ambiti spaziali in cui si sono svolti, sviluppati e conclusi i primi.

25.3 – Va inoltre rilevato che non si può escludere aprioristicamente un tale tipo di annotata coadunanza, anche funzionale, di un antico sistema dell’altrimenti tipo descritto, solo in ragione della intervenuta pertinenza di un diverso vincolo ambientale e naturale a mente di un già disvelato valore paesistico e/o paesaggistico.

25.3.1 – Infatti la negazione di tale coesistenza è del tutto fuori luogo. Invero, il vincolo qui in discussione non ha la stessa funzione del vincolo paesaggistico e/o paesistico in quanto considera i dati materiali in essere e perciò anche i contenitori dell’elemento acqueo (e gli alvei relativi) come ulteriori elementi che – pur attraverso l’opera dell’uomo – finiscono col comporre una rara testimonianza della storia, della arte e della cultura tipica di una civiltà che è stata anche dei Gonzaga e che si raffigura pure come archeologia ingegneristica, quale espressione materiale di un’arte antica in materia di regimazione delle acque stesse (v. per utili spunti CdS Sez. VI 19.1.2007 n. 111).

25.3.2 – Le soc. ricorrenti non riescono, dunque, a scalzare, in modo sufficiente, il detto dato globale di fondo che rappresentava anche un utile struttura complessa di carattere funzionale per la coltivazione dei campi circostanti i Laghi di Mantova ed è altresì ora testimonianza materiale per la allora stessa e necessitata ricerca di sicurezza delle popolazioni stanziali dentro e fuori le mura della città medesima.

25.3.3 – Non v’è dunque contraddizione alcuna; né v’è illogica sovrapposizione poiché tutti e due i detti vincoli – peraltro, non sovrapponibili del tutto sotto il profilo spaziale – possono reciprocamente convinvere (cfr. CdS Sez. IV 05.07.2010 n. 4246) e l’uno non esclude l’altro.

25.4 – Va altresì annotato, secondo una giurisprudenza ormai più che consolidata e costante, che – per quanto vi siano in essere attività umane rilevanti e per quanto la relativa zona possa dirsi degradata (ma non è il caso come si è visto) – non può affermarsi solo perciò la inutilità del vincolo di specie de qua.

25.5 – Va inoltre osservato che non tutte le autonome argomentazioni ricognitive della Sopraintendenza sono poste in discussione: altrimenti così annotando che anche molte di esse sono postulate in base a valutazioni tecniche di stretto merito, non confrontabili con valutazioni di altro tipo e pur con conclusioni di altre Autorità: peraltro preposte alla protezione e alla soddisfazione di altri e diversi interessi pubblici.

25.6 – Le conclusioni che precedono rendono del tutto insignificante quel manifestato sospetto di fondo secondo il quale il qui criticato risultato sarebbe stato riproposto al solo fine di impedire alle Società ricorrenti di realizzare il vasto P.L. in discorso; questo non solo perché il vincolo imposto è totalmente diverso ed altrimenti, pur ponderatamente, raffigurato rispetto al precedente, ma anche perché non pare impedibile che – res melius perpensa – la Sopraintendenza possa arrivare al risultato qui contestato. Sicché può desumersi l’insufficienza probatoria di un tale indizio che scaturisce, in fatto, solo dalla ripetizione di un procedimento di specie analoga.

26 – Non miglior sorte merita il secondo comune mezzo di censura che riguarda solo il vincolo indiretto.

Si osserva, in primo luogo, che con la inerente attività istruttoria la Sopraintendenza – ricercando, con uso di discrezionalità tecnica, la utile e corretta dimensione dello spazio circostante il vincolo diretto – ha dovuto, necessariamente, partire dal dato spaziale del vincolo diretto medesimo e dalla sue caratteristiche particolari come sopra descritte. Se ne è, dunque, approcciata – in altrimenti primo luogo – una contiguità spaziale e pressoché finitima che è del tutto fisica. Ciò al fine di delineare una idonea cornice territoriale proprio a confine e perciò meglio in grado di funzionare da barriera di salvaguardia, da corona spaziale, per il decoro del vincolo diretto.

La scaturita unitaria fascia di rispetto e la relativa superficie – tenuto conto che con riguardo agli Ambiti 3 e 4 la stessa risulta per lo più intonsa e cioè quasi priva di costruzioni (la relazione illustra la presenza di opere, pur anche infrastrutturali al solo piano di campagna per una superficie di mq. 4200 rispetto alla superficie dei due citati Ambiti pari a 800.000 mq.; inoltre molte delle costruzioni sono allocate al margine più esterno), – non pare perciò – proprio in relazione a quanto testè parafrasato – sproporzionata spazialmente rispetto all’imposto vincolo diretto: quanto meno all’evidenza. Essa poi è rapportata – in un modo che non appare irragionevole – al suo dato morfologico più rilevante e cioè quello agricolo o naturale che è rimasto pressoché intonso nel tempo. Sicché non è irragionevole, all’evidenza, nemmeno la sua ampiezza, la sua profondità e la relativa distanza dal confine opposto e cioè quello più lontano dalle sponde lacustri (v. i connessi profili della verificazione). Di talché il giudizio di questo Giudice deve qui arrestarsi, altrimenti potendosi sconfinare nel merito della detta scelta (cfr. CdS Sez. VI: 4.11.1996 n. 1437; 6.09.2002 n. 4566; 23.05.2006 n. 3078; 17.10.2006 n. 6344; 19.1.2007 n. 111; 5.8.2007 n. 4322; 29.04.2008 n. 1939; 25.11.2008 n. 5794).

26.1 – Da tali considerazioni consegue che, nel caso, non è nemmeno irragionevole l’aver valutato partitamente ed in medias res i diversi ambiti interni alla zona di un vincolo indiretto che – come si è visto – è ancora priva di interventi antropomorfici eccessivamente rilevanti. Tali invero sono le caratteristiche degli Ambiti 3 e 4 nei quali rileva – a margine – solo l’insorgenza di qualche struttura anche abitativa; in disparte l’ulteriore fatto (discretivo) che, nell’Ambito 4, l’inedificabilità assume caratteri relativi. Nel mentre va anche detto che le osservazioni avanzate per contestare le preannunciate scelte della Sopraintendenza appaiono alquanto apodittiche e pur lacunose.

Né pare al Collegio che attenga ad utile sostanza richiamare – per quanto di ragione – proposizioni, qui fuori luogo, di altre Autorità.

26.2 – Passando ora al profilo di censura che fa leva sulla mancanza di proporzionalità – già per alcuni aspetti considerato in precedenza – va ancora richiamata la qui confermata estensione spaziale del vincolo diretto, così altrimenti ricordando – pur a tutto concedere sul punto in quanto dovrebbe intendersi che l’invocato principio di proporzionalità non è del tutto trasferibile in questa sede poiché, di norma, pertiene a regole comunitarie in materia di localizzazione di opere ed interventi per lo più pubblici e/o di pubblica utilità – che lo stesso va qui utilizzato – appunto – in termini più che relativi in rapporto alla estensione del vincolo diretto; vincolo quest’ultimo che, nel caso, si è visto investire anche un insieme di opere e vestigia spazialmente distanti tra loro ma funzionalmente collegate dall’acqua e pur collegabili nel modo già dettagliatamente descritto.

26.2.1 – V’è inoltre da osservare che, nel campo di specie – come già ricordato -, v’è la netta prevalenza dell’interesse pubblico sotteso che può essere concretizzato con la conservazione e la preservazione dell’esistente storicoculturale, pur per il tramite la individuazione di una cornice spaziale che funge da vincolo indiretto e che è destinata ad assumere quelle funzionalità già illustrate e che sono state rilevate dalle stessa Sopraintendenza in modo non abnorme.

26.3 – E’ solo poi il caso di accennare che alcune propaggini del previsto e vasto insediamento edilizio (peraltro di massima approvato con P.L. prima del vincolo di specie ma al modo definibile come indifferente alla vicenda presente; cfr. CdS Sez. VI n. 3078 del 23.5.2008 e 27.04.2010 n. 42370) distano non molto dalle sponde lacuali e si collocano proprio là ove lo stesso piano di campagna inizia dolcemente e naturalmente a degradare verso le relative rive.

A margine di tale ultime osservazioni può altresì ricordarsi che, anche sotto il profilo edilizio ed ambientale, nulla è del tutto concluso e definito (cfr. a contrario CdS Sez. VI 03.11.2010 n. 7761). Infatti – come già cennato – residua l’adozione della V.I.A. e mancano ancora i relativi premessi edilizi.

27 – Anche il terzo comune mezzo di censura è privo di pregio.

27.1 – L’Ambito 3 della zona di rispetto in discorso non è urbanizzato ed occupato secondo le descrizioni delle soc. interessate, rilevandosi lo stesso nel modo già descritto; nello stesso non (v. foto aeree) insistono, poi, tutti quegli elementi antropomorfici declinati dalle ricorrenti stesse e che ottunderebbero materialmente – a loro dire – gli scopi propri della zona a vincolo indiretto.

Infatti le denunciate antropomorfizzazioni sono quasi del tutto assenti da detto specifico ambito: come si è già avuto modo di segnalare, ciò data la minima superficie occupata. Mentre resta ben evidente, accertabile ed ancor permeante l’assetto naturale ed agricolo in essere della zona medesima.

27.2 – Vale di poi la pena di ricordare ancora che il potere esercitato, nel caso, dalla Sopraintendenza, è ben diverso e ha ben altre finalità rispetto a quello esercitato – e che è ancora, per altri aspetti, in via di considerazione – nella diversa sede solo collegata ai caratteri paesaggisticoambientali; né – come si è già concluso – pare emergere contraddizione evidente alcuna o sovrapposizione illegittima per sviamento di questo o di quel diverso potere: ciascuno dei quali, invero, esercitato per diverse finalità.

27.3 – L’Ambito 4 non è occupato dalle strutture del tipo descritto dalle soc. ricorrenti ed in esso si riscontrano, in limine esterno, sole pochissime abitazioni (6 villette a schiera) insistenti nella parte più lontana dalle rive lacustri.

27.3 – Per il residuo, si rimanda alle considerazioni già svolte; ciò anche con riguardo alla dedotta presa di posizione dell’Ente Parco del Mincio, non sottacendo il fatto che strutture del tipo descritto in atti delle ricorrenti e cioè strutture industriali (raffinerie e depositi) non occupano né l’Ambito 3 né l’Ambito 4.

28 – Non miglior sorte merita la quarta comune lamentela. Va così osservato che il predicato affidamento, che si afferma essere intervenuto, potrebbe – se del caso – essere solo vantato con riguardo a profili qui non in discussione; a parte il fatto che – come più volte cennato – manca la prescritta VIA e gli atti singoli di permesso di costruire.

In ogni caso ove ciò fosse, va rammentato che la Sopraintendenza, oltre ad essere autorità estranea, nel caso, ai poteri di carattere urbanisticoedilizio ha, nel caso stesso, esercitato un potere ben diverso e non confondibile con quelli esercitati in precedenza. Un affidamento del tipo predicato non può essere perciò assolutamente vantato nei confronti di quest’ultima.

28.1 – D’altra parte, accedendo alle tesi delle istanti, non si potrebbe, comunque, non ammettere che – dato il breve tempo intercorso tra le vicende cd. paesaggistiche e quelle di cui qui si discute – un affidamento del tipo vantato medesimo non potrebbe altrimenti ritenersi consolidato. Ed invero, se ciò fosse predicato quale qualificazione dello stesso, tale qualificazione sarebbe irragionevole a fronte degli interessi pubblici qui coinvolti (cfr. CdS Sez. IV 10.12.2010 n. 8729) nella discussione.

29 – Quanto alla successiva comune censura – indicata come quinta – anche di essa non v’è ingresso utile. Invero è del tutto fuori luogo e fuorviante affermare che i beni sottoposti a vincolo indiretto sono lontani 1500 dal confine esterno del vincolo diretto; ciò infatti è del tutto improduttivo poiché non vero; a dimostrare ciò basta quanto rilevabile dagli atti tecnici al seguito di verifiche ed istruttoria. Del resto si può anche annotare che, soprattutto l’Ambito 3, confina direttamente con le sponde del Lago Inferiore (e cioè col limite del vincolo diretto) e che molte delle previste abitazioni dovrebbero ivi sorgere al limite di vincoli lineari paesaggistici legali e cioè a soli 200 ml dalla sponda dello stesso lago. Per il resto si rimanda alla già ritenuta sufficienza della attività istruttoria posta in essere dalla Sopraintendenza il cui divisato spessore spaziale di tutela indiretta non è parso essere stato definito, non solo in modo sproporzionato, ma anche in modo tecnicamente apodittico.

29.1 – Quanto ai particolari aspetti di andamento morfologico ritenuti irrilevanti al fine di conservazione del piano naturale di campagna in essere in Ambito 3 si rimanda a quanto in precedenza scrutato, altrimenti concludendo che, nel caso, il perenne aspetto pressoché naturale del medesimo non può rilevare solo per una utile visibilità (o meno) ma anche per fornire una più viciniore area ancora intonsa del tutto a mo" di utile decoro e a mo" di protezione estrema quale cornice ultima di piena tutela stessa per quell’antico sistema sopra declinato come vincolo diretto ed unitario dalla stessa Sopraindentenza e dalla medesima intravisto come non suddivisibile in modo parcellizzato. A tacere del fatto che sono state proposte – con paragone del tutto inconferente – strutture antropiche ultronee.

30 – Quanto all’ultimo rilievo, va ricordato che la giurisprudenza esclude che, anche per i casi di specie, le osservazioni degli interessati debbano essere prese partitamente in considerazione e partitamente divisate.

Ciò a fronte della ampia discrezionalità tecnica assegnata alla Sopraintendenza, sia sotto il profilo della imposizione di un vincolo diretto che di un vincolo indiretto. Va altresì ricordato come la lamentata marginalizzazione del principio di proporzionalità spaziale non è stata illustrata dalle parti ricorrenti come tale o dalle stesse ex se considerata, ma solo in quanto relazionabile all’area di insistenza di un diverso vincolo paesaggistico; ma, nel caso, tutto ciò sconta – come già cennato più volte – l’esercizio di un potere ben diverso da quello qui in discorso. Ed invero solo qui insistono, come presupposto rivelatosi utile e necessario, aspetti materiali ben diversi (sia antropici che non), partitamente individuati e circoscritti in relazione anche al loro dedotto valore storico e culturale ancora in essere e che ancora conservano tra loro.

Va altresì annotato che utile qualificazione non può essere solo quella che riguarda l’aspetto visivo e/o prospettico ma anche quella riferibile ad altri aspetti funzionali in ragione della cornice scelta pur a decoro ed a conservazione, anche per la effettiva fruibilità collettiva del bene stesso.

30.1 – Quanto concluso vale anche per l’Ambito 4 pur osservando che, ivi, il divieto di edificabilità ha solo carattere relativo.

31 – Infine come conclusione – che può circolare per tutti gli aspetti di censura relativi alla imposizione del vincolo indiretto per gli Ambiti 3 e 4 – non si può omettere di ricordare che lo spessore di esplicazione delle ragioni della imposizione di un vincolo di tale fatta, indiretto e strumentale, deve essere valutato in relazione alle specificità della situazione di fatto in essere ed alla peculiarità ed alla particolarità del contesto: soprattutto quando lo stesso si presenti in termini pressoché esemplari, proprio come nel caso di specie.

Sicchè se anche la relativa motivazione fosse sintetica, già di per sé la stessa sarebbe, comunque, idonea a giustificare la criticata scelta restrittiva (da CdS Sez. VI 21.4.1999 n. 482).

32 – E dunque ed in conclusione vanno respinti tutti i motivi di ricorso.

33 – Di talchè, in disparte la conseguente non rilevabilità dell’ingiustizia (e meno) del lamentato danno, va, comunque, annotato che l’insistenza di quest’ultimo non risulta neppure provata in alcun modo. E, ove lo stesso comuque vi fosse, non è dimostrato che il medesimo sia teleologiramente ascrivibile alla Sopraintendenza.

34 – Le spese di lite possono compensarsi, soccorrendo al riguardo, sufficienti motivi. Alle soccombenti società restano accollate le spese di verificazione da sborsasi, a favore del Comune di Mantova ed indicate nella sola modestissima somma di Euro 256,50.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente decidendo – asseverata la riunione dei ricorsi de quibus, estromessi dal giudizio il Comune di Mantova e la Provincia di Mantova, dedotta la relativa inammissibilità a ricorrere con riguardo ai mapp. 180183 e 185 fg. 40 in ordine al solo ricorso 73/09, per il resto li respinge entrambi, in uno con le due diverse domande risarcitorie.

Spese di lite compensate.

Le spese di verificazione, nella somma sopra indicata, sono a carico delle soc. soccombenti in solido e sono poste a favore del Comune di Mantova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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