Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 05-04-2011, n. 13677 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti degli imputati Z. M. ed altri per irregolare notifica dello stesso secondo il rito degli irreperibili, con conseguente restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Il ricorrente lamenta violazione della legge processuale in ordine alla ritenuta necessità di reiterare le ricerche degli imputati e pronunciare nuovo decreto di irreperibilità successivamente all’emissione del decreto di citazione a giudizio e conseguente abnormità del provvedimento impugnato laddove disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Con il provvedimento impugnato si aderiva all’orientamento giudiziale per il quale l’irreperibilità dichiarata dal pubblico ministero inerisce esclusivamente alla fase delle indagini preliminari e deve essere nuovamente verificata, mediante ulteriori ricerche, successivamente all’emissione del decreto di citazione a giudizio.

Il ricorrente rileva che, secondo una tendenza giurisprudenziale ritenuta più rispondente al dato normativo, le ricerche effettuate, come nel caso di specie, ai fini della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415 bis c.p.p., ed il conseguente decreto di irreperibilità si collocano in una fase successiva a quella della indagini preliminari, formalmente terminata per l’appunto con l’emissione dell’avviso, e mantengono pertanto efficacia per la fase dibattimentale; e che la disposizione oggetto di doglianza si risolveva in un’indebita regressione del procedimento alla fase precedente, considerato che l’art. 143 c.p.p. attribuisce al giudice la rinnovazione della citazione a giudizio e la relativa notifica, rispetto alla quale le ricerche e l’emissione del decreto di irreperibilità sono atti strettamente funzionali.

Posto che il principio di tassatività dei mezzi di gravame esclude l’autonoma impugnabilità dell’ordinanza dichiarativa di nullità del decreto di citazione a giudizio (Sez. 5, n.4601 del 6.11.2000, imp. Glua, Rv.217446), con la conseguente subordinazione dell’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta ordinanza al riconoscimento dell’abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, siffatto carattere di abnormità va escluso per la disposizione di trasmissione degli atti in conseguenza della ritenuta nullità del decreto di citazione per invalidità della relativa notificazione (Sez. U, n.25957 del 26.3.2009, imp. Toni, Rv.243590). Tale provvedimento, anche laddove erroneamente adottato, non può invero essere considerato come avulso dal sistema processuale ed esorbitante i poteri riconosciuti al giudice del dibattimento, costituendo viceversa legittima manifestazione di questi ultimi nel caso in cui sia ravvisato un vizio di notifica (v. Sez. 2, n.17999 del 3.5.2006, imp. Arnesano, Rv.234760 con specifico riferimento alla notificazione effettuata con il rito degli irreperibili); conclusione tanto più valida nel caso di specie in presenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti sull’efficacia, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, del decreto di irreperibilità emesso per la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (v. fra le altre in senso favorevole Sez. 2, n.8029 del 9.2.2010, imp. Braho, Rv.246449; in senso contrario Sez. 5, n.30072 del 24.3.2009, imp. Pesce, Rv.24448l).

Il ricorso risulta pertanto proposto al di fuori dei casi consentiti e ne deve di conseguenza essere dichiarata l’inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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