Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16088 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il Collegio:

letto il ricorso proposto dalla Immobiliare Bellavista s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 18/24/08 del 12.3.2008 della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che aveva respinto il suo ricorso avverso un’ingiunzione di pagamento dell’ici emessa dal comune di Caste Volturno relativamente agli anni dal 1993 al 1996, avendo ritenuto il giudice di secondo grado di disattendere il motivo con cui la contribuente aveva dedotto di non avere mai ricevuto notifica de provvedimento;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso osservando che:

– "il primo motivo di ricorso, denunziando violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., censura la sentenza impugnata, come precisato nel quesito di diritto che lo conclude, per non avere esaminato la domanda della contribuente che assumeva che la notificazione dell’atto opposto era avvenuta in un luogo diverso da quello in cui la società aveva trasferito, antecedentemente, la propria sede";

– "il motivo è infondato, avendo la Commissione regionale affrontato il tema dell’avvenuta notifica dell’ingiunzione, assumendo che essa si era perfezionata mediante ricezione de plico da parte del portiere dello stabile e che la parte ricorrente non aveva fornito la prova circa l’inesistenza di qualsiasi rapporto tra sè ed il consegnatario dell’atto";

"il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione al successivo art. 145 e al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58 lamentando che il giudice di appello non abbia esaminato i documenti prodotti dal ricorrente (delibera della società del 28.5.2005 di trasferimento della propria sede e visura attestante la modifica sul punto dell’atto costitutivo) che dimostravano che all’epoca della notifica (27.12.2005) la società aveva già trasferito la propria sede dal luogo in cui la notifica medesima era stata eseguita";

– "il motivo è infondato, atteso che le prove dedotte, che si assumono non esaminate dal giudice di merito, non appaiono obiettivamente decisive ai fini della dimostrazione che, nel luogo in cui la notifica e avvenuta, la società non avesse effettivamente alcuna sede, e comunque inammissibile, in quanto non intacca la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto che comunque la nullità della notifica dell’ingiunzione fosse stata sanata dall’avvenuta proposizione dell’impugnativa da parte della società contribuente:

Rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti a quanto risulta dall’esame degli atti di causa;

che, pertanto, il ricorso va respinto, nulla disponendosi sulle spese di giudizio non avendo il Comune intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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