Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16085 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso della Fondazione contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso IRPEG avanzate dalla Fondazione stessa, sul presupposto dell’applicabilità ad essa della norma di agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, lett. a) e b).

La Fondazione resiste con controricorso.

Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), ed accolto per manifesta fondatezza, ove si applichi il seguente principio di diritto:

In tema di IRPEG, il riconoscimento in favore delle fondazioni bancarie della riduzione a metà dell’aliquota, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, è subordinato all’effettivo perseguimento in via esclusiva da parte dell’ente di scopi di beneficenza, educazione, studio e ricerca, rispetto ai quali la gestione di partecipazioni in imprese bancarie assuma un ruolo non prevalente e comunque strumentale alla provvista delle necessarie risorse economiche. La prova di tale requisito è posta a carico dei soggetto che invoca l’agevolazione, e può essere fornita mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o dei collegio sindacale delle società partecipate; la relativa verifica postula un’indagine sull’esercizio in concreto dell’attività d’impresa, non limitata ai modi di gestione della partecipazione di origine, ma estesa all’attività complessivamente esercitata dalla fondazione nell’anno d’imposta, e presuppone innanzitutto che il relativo tema sia stato introdotto nel giudizio secondo le regole proprie del processo tributario, ovverosia mediante la proposizione di specifiche questioni nel ricorso introduttivo, non incombendo all’Amministrazione finanziaria l’onere di sollevare in proposito precise contestazioni (Cass. 10253/07, SS.UU. 1576/09)";

che la controricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, rilevato che la sentenza impugnata giunge a ritenere la Fondazione meritevole del beneficio fiscale sulla base dei solo statuto;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della Fondazione;

che appare equo compensare le spese dei gradi di merito e condannare la Fondazione al pagamento di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.100,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la Fondazione al pagamento di quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.100,00 di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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