Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 17-01-2011) 05-04-2011, n. 13655

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione G.M. avverso la sentenza del Tribunale di Novara in data 25 giugno 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine ai reati di ingiurie e di minacce in danno di N.G., fatto commesso il (OMISSIS). il giudice dell’appello aveva ritenuto che la affermazione di responsabilità fosse da confermare perchè basata sulle dichiarazioni conformi della parte civile e di due testimoni. Aveva anche rigettato una richiesta di riapertura della istruttoria dibattimentale perchè volta ad acquisire elementi non indispensabili per la decisione.

Deduce:

1) il vizio di motivazione relativamente alla credibilità dei testi della accusa.

Il giudice dell’appello si era limitato ad affermare che si trattava di dichiarazioni convergenti mentre aveva trascurato di considerare che, come rilevato nei motivi di appello, si era trattato di dichiarazioni "fotocopie" rese da soggetti legati da vincoli di parentela e che contrastavano con altre dichiarazioni rilasciate in diversi procedimenti penali per analoghe vicende. Il giudice aveva liquidato il proprio dovere di replicare ai motivi di appello, addossando all’appellante stesso oneri probatori non previsti dalla legge. Avrebbe dovuto viceversa acquisire i detti verbali ai fini di una compiuta valutazione dei fatti di causa;

2) la violazione dell’art. 507 c.p.p..

Era emerso, durante la istruttoria dibattimentale, che presenti ai fatti erano taluni soggetti che alla difesa erano prima del tutto sconosciuti, avendo la propria cliente sempre negato i fatti ad essa contestati. Era stata formulata una istanza ex art. 507 per la relativa assunzione ed il giudice l’aveva illegittimamente respinta;

3) il vizio di motivazione riguardo ai motivi di appello.

Era stato rappresentato che i testi a carico avevano reso dichiarazioni diverse in altri processi ed era stato richiesto al Tribunale di acquisire i verbali, stante la impossibilità per il difensore di provvedere a tanto. Il Giudice, pur riconoscendo la rilevanza di tali testimonianze aveva però, del tutto illogicamente, affermato di potere decidere allo stato degli atti.

Il ricorso è inammissibile.

La parte contesta la completezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata che, da un lato, ha accreditato le dichiarazioni della parte civile e di due testi e, dall’altro, sarebbe mancante della valutazione di talune dichiarazioni rese dagli stessi testi in altri procedimenti e di dichiarazioni di altri soggetti che avrebbero assistito all’accaduto.

Si tratta però di vizi non apprezzabili da questa Corte.

Infatti la sentenza che fondi il riconoscimento di responsabilità sulle dichiarazioni conformi della parte civile e di altri due testi, ritenuti capaci di superare il vaglio della attendibilità, non presenta alcun aspetto di manchevolezza o di irrazionalità che possa essere fondatamente denunciato al giudice della legittimità. La critica della difesa della imputata che oppone a tale valorizzazione del materiale probatorio una diversa selezione delle prove si risolve in una inammissibile sollecitazione, rivolta alla Corte di legittimità, a valutare in maniera autonoma i risultati di prova, essendo invece tale compito esclusivamente demandato al giudice del merito.

Per quanto poi concerne la denunciata violazione dell’art. 507 c.p.p. o delle norme che presiedono alla riapertura della istruttoria dibattimentale, è appena il caso di rilevare che la costante giurisprudenza di legittimità è nel senso che il motivo di ricorso per cassazione consistente nella deduzione di mancata assunzione di una prova decisiva può essere proposto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione a norma dell’art. 495 c.p.p., comma 2, sicchè esso non può essere validamente invocato quando il mezzo di prova, sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 c.p.p., non sia stato dal giudice ritenuto necessario ai fini della decisione (Rv.

246932;massime precedenti Conformi: N. 4464 del 2000 Rv. 215809, N. 12539 del 2000 Rv. 218171, N. 33105 del 2003 Rv. 226534).

A ciò va aggiunto che anche le ulteriori censure sulla mancata acquisizione di verbali di prova sono formulate in termini assolutamente generici, senza cioè la doverosa indicazione del contenuto dei verbali stessi, ossia della descrizione della situazione di fatto che si pone a fondamento della questione sollevata: in tal modo, risulta non rispettato il disposto dell’art. 581 c.p.p. che impone la massima specificità nella redazione del motivo di gravarne, certamente non surrogabile attraverso vaghi rinvii ad atti precedentemente formati. Infatti il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso (Sez. 6, Sentenza n. 29263 del 08/07/2010 Ud. (dep. 26/07/2010) Rv. 248192; massime precedenti Conformi: N. 20370 del 2006 Rv. 233778, N. 47499 del 2007 Rv. 238333, N. 3360 del 2010 Rv. 246499, N. 11910 del 2010 Rv. 246552).

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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