T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 30-03-2011, n. 138 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti avevano partecipato alle elezioni del 6 e 7 giugno 2009, per il rinnovo degli organi elettivi di governo del Comune di San Giovanni in Galdo, quali candidati alle cariche di sindaco (F.E.S.) e di consiglieri comunali (M.E.M., D.Z.A., D.Z.M., D.D.C., L.R., M.M.A., P.S., G.A., P.M., B.R.), collegati alla lista civica n. 2, denominata "Rinnovamento e progresso nella continuità", la quale, all’esito delle operazioni di spoglio, aveva ottenuto 241 voti validi, al pari della lista civica n. 1, denominata "Uniti per migliorare", collegata al candidato sindaco M.P., ed a fronte dei 2 voti validi riportati dalla lista civica n. 3, denominata "Insieme si può".

2. Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale e iscritto a r.g. n. 245/2009, F.E.S., candidato alla carica di sindaco, aveva impugnato le operazioni elettorali de quibus, nella parte in cui il presidente del seggio non gli aveva attribuito quattro delle cinque schede contestate e non lo aveva proclamato sindaco, ma, avendo accertato la parità dei voti conseguiti dalla lista civica n. 1, "Uniti per migliorare", e dalla lista civica n. 2, "Rinnovamento e progresso nella continuità", aveva disposto il turno di ballottaggio tra i rispettivi candidati sindaci.

Nell’ambito di tale giudizio, si era costituito il controinteressato P.M., il quale aveva, altresì, proposto ricorso incidentale.

Erano stati, quindi, disposti incombenti istruttori con decreto presidenziale 154/2009 e con successiva ordinanza collegiale n. 99/2009.

Respinto il ricorso incidentale, dichiarati inammissibili i motivi aggiunti a quest’ultimo e improcedibili i motivi aggiunti a quello principale, questo Tribunale amministrativo regionale, con sentenza n. 613 del 22 luglio 2009, aveva accolto il ricorso principale e, per l’effetto, annullato le operazioni elettorali de quibus, nella parte in cui non erano stati attribuiti quattro voti in favore del F. ed era stata dichiarata la prosecuzione delle operazioni medesime al turno di ballottaggio.

Tale pronuncia era stata riformata dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato, con sentenza n. 1942 del 7 aprile 2010, in base al rilievo della inammissibilità del ricorso proposto in primo grado, in quanto rivolto ad atti relativi ad un procedimento elettorale non ancora conclusosi con la proclamazione degli eletti.

3. In ottemperanza alla decisione resa in appello, con decreto prefettizio del 30 luglio 2010, prot. n. 39776, era stato nuovamente indetto il turno di ballottaggio, svoltosi il 2627 settembre 2010, in esito al quale, con verbale del 27 settembre 2010, erano stati proclamati e, con deliberazione consiliare n. 1 dell’8 ottobre 2010, erano stati convalidati eletti, per la lista civica n. 1, "Uniti per migliorare", P.M. alla carica di sindaco, G.C., S.M., P.M.E., P.M., M., V.E., C.P., S.C. alla carica di consiglieri di maggioranza, mentre, per la lista civica n. 2, "Rinnovamento e progresso nella continuità", F.S.E., M.A., G.A., P.M. alla carica di consiglieri di minoranza.

4. Tali atti, unitamente alle connesse operazioni elettorali (ivi comprese quelle preordinate di cui ai verbali del 6 e 7 giugno 2009) erano impugnati col ricorso in epigrafe, nella parte in cui non erano state attribuite a F.S.E. quattro delle cinque schede contestate ed erano stati attribuiti 37 voti a P.M., così da dar luogo alla parità dei voti, alla mancata proclamazione a sindaco del F. ed alla convocazione dei comizi elettorali per il turno di ballottaggio.

A sostegno dell’esperito gravame, venivano dedotte le seguenti censure: a) violazione e falsa applicazione dei principi generali e delle leggi che regolano la materia elettorale; violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 64 e 69 del d.p.r. n. 570/1960; violazione del principio di salvaguardia della validità del voto; violazione degli artt. 71 del d.lgs. n. 267/2000, 5 e 6 del d.p.r. n. 132/1993; violazione della l. n. 108/1968 e della l. n. 43/1995; b) violazione della normativa che regola le operazioni elettorali; violazione del principio del contraddittorio e della correttezza e trasparenza nelle votazioni.

In estrema sintesi, i ricorrenti (F.S.E., M.E.M., D., D.Z.M., D.D.C., L.R., M.A., P.S., G.A., P.M., B.R.) lamentavano che: – illegittimamente quattro delle cinque schede contestate, pur essendo valide, non sarebbero state attribuite a F.S.E. ed alla lista civica n. 2, a lui collegata e denominata "Rinnovamento e progresso nella continuità"; – altrettanto illegittimamente 37 schede, pur essendo invalide, sarebbero state attribuite a P.M. ed alla lista civica n. 1, a lui collegata e denominata "Uniti per migliorare"; – durante le operazioni elettorali svoltesi il 26 e il 27 settembre 2010, il presidente del seggio avrebbe impedito di presenziarvi al rappresentante (F. Mario) della lista civica n. 2, collegata a F.S.E. e denominata "Rinnovamento e progresso nella continuità".

5. Costituitisi in giudizio i controinteressati P.M., C.P., C.M., V.E., G.C., M., F.M., S.C., C.A., P.M., P.M.E., S.M., oltre ad eccepire l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, proponevano ricorso incidentale.

Nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 69, comma 2, n. 2, del d.p.r. n. 570/1960, i ricorrenti incidentali si dolevano dell’illegittima attribuzione di 25 schede asseritamente invalide in favore di F.S.E. e della lista civica n. 2, a lui collegata e denominata "Rinnovamento e progresso nella continuità".

L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.

6. All’udienza pubblica del 22 marzo 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.

7. Quanto all’ordine di trattazione delle questioni, si antepongono quelle rivenienti dal ricorso incidentale, che è da ritenersi in parte fondato.

8. Sotto un primo profilo di doglianza, si sostiene che nove schede attribuite a F.S.E. ed alla lista civica n. 2, a lui collegata e denominata "Rinnovamento e progresso nella continuità", sarebbero invalide, dacché recanti segni di riconoscimento, costituiti da interpunzioni in corrispondenza dei nominativi dei candidati prescelti.

Al riguardo, il Collegio non ritiene di discostarsi dalla traccia seguita da questo Tribunale amministrativo regionale nella sentenza n. 613 del 22 luglio 2009, secondo cui simili segni grafici non sarebbero stati apposti con l’intento di far riconoscere l’elettore, ma al solo fine di esprimere compiutamente la preferenza: trattasi, invero, di segni grafici volti, all’evidenza, a separare il nome dal cognome dei singoli candidati prescelti ovvero ad abbreviarne il nome con la sola iniziale puntata.

Essi non sono tali, quindi, da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà degli elettori di far riconoscere il proprio voto, non potendosi considerare estranei alle esigenze di espressione del voto e ingiustificati rispetto alle modalità con cui gli elettori hanno inteso esprimere il voto stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, n. 109; TAR Campania, Napoli, sez. II, 20 aprile 2007, n. 4195).

9. Del pari prive di pregio le censure intese a dimostrare che l’inesatta riproduzione, su 13 schede, dei nominativi dei candidati della lista civica n. 2, "Rinnovamento e progresso nella continuità", costituirebbero segni di riconoscimento.

Deve, infatti, reputarsi sufficientemente chiara la volontà dell’elettore di indicare la preferenza a favore di un candidato e, tanto più, della lista di appartenenza, allorquando, malgrado lievi errori ortografici, tali da non impedirne l’identificazione, sia correttamente individuato il collegamento con la lista di riferimento oppure sia indicato il nome del candidato stesso in corrispondenza del simbolo della lista (TAR Piemonte, Torino, sez. II, 15 marzo 2006, n. 1305; cfr. anche TAR Molise, Campobasso, 23 aprile 2009, n. 143).

In ogni caso, l’eventuale vizio del voto di preferenza comporta la nullità di questo, e non anche del voto di lista, che risulti corrispondere all’effettiva volontà dell’elettore (Cons. Stato, sez. V, 21 settembre 2005, n. 4920).

In questo senso, occorre rammentare – sulla scorta della citata sentenza n. 613 del 22 luglio 2009 – che, ai sensi degli artt. 6, comma 2 del d.p.r. n. 132/1993 e 57, comma 4, del d.p.r. n. 570/60, per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la nullità dei voti di preferenza non importa la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide agli effetti del voto di lista.

10. Un segno, ancorché sottile e non rettilineo, deve, poi, ritenersi sufficiente a imputare l’espressione di voto al simbolo tramite esso prescelto all’interno di una scheda, in favore della lista civica n. 2, "Rinnovamento e progresso nella continuità" e del relativo candidato sindaco, F.S.E..

11. Le scritte sovrapposte, rispettivamente, al nominativo del candidato sindaco e alla dicitura "candidato alla carica di sindaco" di due schede attribuite alla lista civica n. 2, "Rinnovamento e progresso nella continuità", si presentano del tutto indecifrabili e insuscettibili di esprimere alcuna preferenza, al punto che i singoli segni grafici di cui si compongono neppure risultano identificabili come lettere dell’alfabeto.

Esse appaiono, quindi, tali da denotare la volontà di rendere riconoscibili, ossia riconducibili agli elettori, i voti di lista con esse manifestati.

Conseguentemente, a differenza di quelle considerate retro, sub n. 8, 9 e 10, illegittimamente le due schede in parola non sono state dichiarate nulle ai sensi dell’art. 69, comma 2, n. 2, del d.p.r. n. 570/1960.

12. Venendo ora a scrutinare il ricorso principale, deve, in limine, declinarsene l’eccezione di inammissibilità sollevata dai controinteressati.

Sostengono, in particolare, questi ultimi che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 83 undecies del d.p.r. n. 570/1960, pronunciata da Corte cost., 7 luglio 2010, n. 236, nonché del tenore dell’art. 129, commi 1 e 2, cod. proc. amm., il ricorso principale sarebbe stato depositato tardivamente – il 26 ottobre 2010, ossia oltre il previsto termine decadenziale di 30 giorni – rispetto al provvedimento di convocazione dei comizi elettorali per il turno di ballottaggio (decreto prefettizio del 30 luglio 2010, prot. n. 39776).

Gli eccipienti tralasciano, tuttavia, di considerare che il cennato provvedimento di convocazione dei comizi elettorali per il turno di ballottaggio non rivestiva immediata lesività per i ricorrenti, i quali avrebbero potuto superare detto ballottaggio a discapito dei controinteressati.

13. Nel merito, infondate sono le doglianze con cui viene predicata la nullità di 37 schede attribuite a P.M. ed alla lista civica n. 1, a lui collegata e denominata "Uniti per migliorare".

Esse non trovano, infatti, riscontro in adeguati supporti documentali e si presentano, nel complesso, generiche, sia quanto alla descrizione dei vizi denunciati, sia quanto all’individuazione delle schede invalide, nonostante queste fossero accessibili ai ricorrenti, i quali avevano avuto modo di prenderne direttamente visione già in sede di verificazione disposta da questo Tribunale amministrativo regionale con ordinanza n. 99/2009, così come emerge dalla relazione del 14 luglio 2009, prot. n. 39013/S.E.

In questo modo, non può intendersi assolto l’onere probatorio ex artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, cod. proc. amm.

Ed invero, ove – come, appunto, nella specie – siano nella disponibilità della parte interessata gli elementi di prova idonei a sostenerne la domanda giudiziale, opera il principio di cui all’art. 2697 cod. civ. (TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 16 aprile 2009, n. 3921), laddove lo strumento della verificazione, diretto ad accertare la validità, veridicità e attendibilità dei predetti elementi di prova, non può assurgere ad un ruolo sostitutivo degli stessi, ma deve presupporne la compiuta allegazione.

D’altronde, anche se nel giudizio elettorale l’onere della prova si presenta attenuato rispetto alla regola generale dell’art. 2697 cod. civ., per l’evidente difficoltà di accedere all’intera documentazione elettorale (difficoltà superata, nel caso in esame, dalla visione delle schede, resa possibile in sede di verificazione), risulta, comunque, necessario che chi agisce in giudizio offra almeno un principio di prova dei fatti asseriti, non essendo consentita la proposizione di gravami generici e per così dire "esplorativi’, finalizzati solo ad ottenere l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice amministrativo (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 17 ottobre 2007, n. 6097).

14. Ciò premesso in via di principio, è appena il caso di soggiungere, più in dettaglio, che:

– in virtù del principio "utile per inutile non vitiatur’, l’indicazione, all’interno di 25 schede, del solo nome (ad es., "., "., "., ".) di alcuni candidati non avrebbe potuto condurre alla nullità del voto di lista, ma solo del voto di preferenza, stante l’avvenuta barratura del simbolo della lista civica n. 1, "Uniti per migliorare" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2006, n. 109);

– non vengono puntualmente individuate le tre schede che sarebbero prive della barratura sul simbolo della lista civica n. 1, "Uniti per migliorare", e che recherebbero nominativi non riconducibili a singoli candidati;

– alla stregua di quanto osservato retro, sub n. 8, l’abbreviazione puntata ("C.na") del nome ("Concettina") di una candidata (Graziano Concetta, detta Concettina) non integra, di per sé, un segno di riconoscimento inequivocabile dell’elettore, ma è da intendersi funzionale all’espressione di voto posta in essere;

– del tutto indimostrato e generico si rivela, infine, l’assunto secondo cui su otto schede sarebbero state apposte "frasi, sigle, segni e tratti di matite", idonei a individuare i soggetti votanti.

15. Del pari infondate risultano le censure concernenti la dedotta validità dei voti attribuiti, all’interno di due delle cinque schede contestate, in favore di F.S.E. e della lista civica n. 2, a lui collegata e denominata "Rinnovamento e progresso nella continuità".

15.1. In proposito, il Collegio osserva che il voto espresso con la preferenza per "Graziano Annetta" (anziché Anna) riporta, altresì, ingiustificatamente la trascrizione del nominativo del candidato sindaco F.S.E., già prestampato sulla scheda.

Ebbene, una simile espressione di voto è da reputarsi inficiata dalla chiara volontà di rendere riconoscibile l’elettore (cfr., in tal senso, TAR Sicilia, Catania, sez. I, 24 febbraio 2005, n. 301).

15.2. Un’altra scheda reca, analogamente a quelle analizzate retro, sub n. 11, oltre all’indicazione del candidato D.Z.A. (già, di per sé, difficilmente decifrabile, come rilevato nella relazione di verificazione del 19 giugno 2009) una scritta, sovrapposta alla dicitura "candidato alla carica di sindaco", del tutto illeggibile e suscettibile non già di esprimere una preferenza (al punto che i singoli segni grafici di cui si compone neppure risultano identificabili come lettere dell’alfabeto), bensì di integrare un evidente segno di riconoscimento dell’elettore.

15.3. Ciò posto le due schede di cui sopra, a dispetto di quanto sostenuto dai ricorrenti principali, sono state legittimamente dichiarate nulle dal presidente di seggio.

16. A questo punto, il Collegio ritiene di poter arrestare il proprio scrutinio circa la validità o invalidità dei voti espressi in corrispondenza delle operazioni elettorali svoltesi il 6 e 7 giugno 2009.

Alla luce di quanto accertato retro, sub n. 815, al candidato sindaco F.S.E. ed alla lista civica n. 2, a lui collegata e denominata "Rinnovamento e progresso nella continuità", avrebbero dovuto attribuirsi 239 voti, anziché 241, a fronte dei 241 voti che avrebbero dovuto attribuirsi al candidato sindaco P.M. ed alla lista civica n. 1, a lui collegata e denominata "Uniti per migliorare" e che avrebbero, quindi, implicato l’immediata proclamazione di quest’ultimo ai sensi dell’art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000.

Pertanto, ferma restando la mancata impugnazione della dichiarata nullità della scheda contestata recante il nominativo "P.M.", anche a voler riconoscere – in accoglimento delle censure dei ricorrenti principali – la validità delle altre due delle cinque schede contestate e dichiarate nulle dal presidente di seggio (l’una riportante il nominativo "Concettina" entro il riquadro della lista civica n. 2, "Rinnovamento e progresso nella continuità"; l’altra riportante il nominativo di "M.A.", candidato della lista civica n. 1, "Uniti per migliorare", entro il riquadro della lista civica n. 2, "Rinnovamento e progresso nella continuità"), il candidato sindaco F.S.E. e la lista civica n. 2, a lui collegata e denominata "Rinnovamento e progresso nella continuità", avrebbero raggiunto un totale di 241 voti, e cioè avrebbero ragguagliato quello legittimamente attribuito al candidato sindaco P.M. ed alla lista civica n. 1, a lui collegata e denominata "Uniti per migliorare".

In tale ipotesi, si sarebbe determinata la parità di voti tra il candidato sindaco F.S.E. e il candidato sindaco P.M., la quale, ai sensi dell’art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, avrebbe, comunque, dato luogo al turno di ballottaggio, così come effettivamente svoltosi in forza del decreto prefettizio del 30 luglio 2010, prot. n. 39776.

Di qui la carenza di interesse a dedurre la validità dei voti espressi in favore del candidato sindaco F.S.E. e della lista civica n. 2, a lui collegata e denominata "Rinnovamento e progresso nella continuità", nell’ambito di altre due delle cinque schede contestate e dichiarate nulle dal presidente di seggio.

17. Resta, infine, da vagliare la legittimità del turno di ballottaggio tenutosi il 26 e il 27 settembre 2010, allorquando – come denunciato dai ricorrenti principali – il presidente del seggio avrebbe impedito di presenziarvi al rappresentante (F. M.) della lista civica n. 2, "Rinnovamento e progresso nella continuità".

17.1. Come emerge dal verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale del 26 settembre 2010, il rappresentante (F. M.) della lista civica n. 2, "Rinnovamento e progresso nella continuità", aveva lamentato che il presidente del seggio gli aveva impedito l’accesso alla sala destinata alle votazioni fino alle ore 18.45 del 26 settembre 2010.

A ciò il presidente del seggio aveva replicato che, "memore delle scorse consultazioni in cui i rappresentanti delle due liste con la loro presenza intimorivano gli elettori che si recavano a votare… sentito il parere della maggior parte degli elettori dell’una e dell’altra lista che gli hanno confidato di temere per la loro riservatezza nel voto, ha deciso di far restare i rappresentanti delle due liste appena al di fuori della sala delle votazioni affinché non potessero intimorire gli elettori… alle 18.45, costatato che aveva già votato l’80% degli aventi diritto, ha deciso di far accomodare detti rappresentanti dentro il locale delle votazioni poiché era decaduto il rischio di intimidazione".

17.2. Ad avviso del Collegio, una simile determinazione non può considerarsi tale di inficiare la regolarità delle operazioni elettorali poste in essere.

Al riguardo, non può, di certo, ignorarsi l’indirizzo secondo cui i rappresentanti di lista, pur non essendo componenti del seggio elettorale, sono pur sempre soggetti che svolgono funzioni regolate dalla normativa elettorale (art. 32, comma 9, del d.p.r. n. 570/1960) e, in particolare, beninteso nell’interesse della lista rappresentata, un’attività di controllo dell’intero procedimento elettorale (cfr. art. 40 del d.p.r. n. 570/1960, in base al quale "i rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell’ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all’ufficio"), con la facoltà di visionare anche le singole schede.

Neppure può, tuttavia, prescindersi dalle oggettive e concrete circostanze, attestate dal verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale del 26 settembre 2010, le quali hanno indotto il presidente del seggio ad adottare misure precauzionali, al fine di attenuare il clima di intimidazione verosimilmente creatosi in una realtà locale ristretta e di salvaguardare la regolarità delle operazioni elettorali, segnatamente sotto il profilo della libertà e della segretezza del voto. Misure che, peraltro, non hanno impedito in toto ai rappresentanti di lista di presenziare alle operazioni elettorali e che sono state, comunque, rivolte senza discriminazioni, sia ai rappresentanti della lista civica n. 1, "Uniti per migliorare" sia ai rappresentanti della lista civica n. 2, "Rinnovamento e progresso nella continuità".

In un simile contesto, non sono, dunque, ravvisabili violazioni suscettibili di inficiare la legittimità del turno di ballottaggio tenutosi il 26 e il 27 settembre 2010 e degli esiti delle relative operazioni elettorali.

18. In conclusione, il ricorso incidentale deve essere accolto limitatamente ai profili di doglianza esaminati retro, sub n. 11, mentre il ricorso principale, stante la ravvisata infondatezza delle censure scrutinate retro sub n. 13, 14, 15 e 17, deve essere in parte respinto e, stante il parziale accoglimento del ricorso incidentale e la conseguente carenza di interesse all’accoglimento delle censure richiamate retro, sub n. 16, deve essere dichiarato in parte improcedibile.

19. Considerata la peculiarità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di lite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

– in parte accoglie il ricorso incidentale;

– in parte respinge e in parte dichiara improcedibile il ricorso principale;

– compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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