Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16083 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF relativo a plusvalenza derivante da cessione immobiliare.

La contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, l’Agenzia censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato carattere edificatorio al terreno, invocando la norma interpretativa sopravvenuta di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla L. n. 248 del 2006.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di imposte sui redditi, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, che concorrono a formare il reddito imponibile secondo il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vanno individuate sulla base dell’interpretazione fornita dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo cui un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

In fatto, il giudice tributario ha accertato che, in data 3/5/99, precedentemente quindi alla vendita del (OMISSIS), il Comune di Coriano aveva adottato il PRG 97 secondo cui il terreno in questione rientrava nell’ambito destinato a parco tematico educativo ed era perciò edificabile, a nulla rilevando, in base alla norma interpretativa, la mancata approvazione dello strumento urbanistico.

Con il secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che l’Agenzia non abbia fornito la prova della percezione, da parte della contribuente, di somma superiore a quella (di L. 1.000.000.000) risultante dall’atto notarile.

Anche il secondo motivo è manifestamente fondato.

L’Ufficio, a sostegno della sua tesi, aveva fornito una pluralità di elementi indiziari. Di tali elementi il giudice tributario, nella sua motivazione, prende in esame, ritenendoli insufficienti, quelli relativi alla ubicazione dei bene ed alla circostanza che il consiglio di amministrazione della società acquirente aveva autorizzato una spesa massima di L. 2.000.000.000, ma nulla dice riguardo all’altro significative elemento, rappresentato dalla perizia estimativa della mutuante Cassa di Risparmio di Cesena. Resta pertanto integrato il denunciato vizio motivazionale";

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore, quanto al ricorso principale;

che, in via di ricorso incidentale condizionato, la contribuente dichiara di riproporre la questione di definizione dell’imposta per condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, e la domanda di esclusione delle sanzioni;

che entrambi i motivi sono privi di autosufficienza, non essendo riportato il tenore testuale delle relative deduzioni in appello;

che pertanto, riuniti i ricorsi, accolto il principale e rigettato l’incidentale condizionato, la sentenza impugnata, deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il principale e rigetta l’incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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