Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 05-04-2011, n. 13692 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma con ordinanza emessa in data 27.8.2010 ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 22.7.2010 dal GIP presso il Tribunale di Roma nei confronti di V.I., indagato per il reato di violenza sessuale commesso in data antecedente e prossima al (OMISSIS) ai danni della minore M.P.C..

Il difensore dell’indagato ha proposto, ricorso per cassazione, ex art. 311 c.p.p., per i seguenti motivi:

1. violazione di legge ed illogicità o carenza della motivazione con riferimento all’eccezione di incompetenza territoriale: l’ordinanza è stata emessa dal giudice territorialmente incompetente, infatti l’unico capo di imputazione ascritto al V., attiene fatti che si sarebbero svolti "….in luogo ignoto, verosimilmente in un albergo nella zona del cassinate ed in epoca immediatamente antecedente e prossima al 23.5.2010". Pertanto competente era il GIP c/o il Tribunale di Cassino, ove la posizione del V., dovrebbe essere trasferita, mentre non sarebbe condivisibile l’affermazione fatta propria dal Tribunale del riesame che ritiene che la violenza sessuale sia stata compiuta dal ricorrente per eseguire gli altri reati ai sensi dell’art. 12 c.p.p., lett. c);

2. illogicità o carenza di motivazione in relazione all’art. 272 c.p.p., in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato; tali vizi emergerebbero non solo dal testo del provvedimento impugnato – già censurato innanzi al riesame – ma anche da altri atti del procedimento, quali i verbali di assunzione di informazioni rese al P.M. da M.P.C. e M. J.C.. Infatti i giudici hanno ritenuto attendibile la narrazione della persona offesa, in quanto riscontrata da elementi non in grado, invece, di avere tale valenza, quali il riconoscimento fotografico del V., della pizzeria e degli appartamenti nella disponibilità dell’indagato, nonchè le dichiarazioni rese da M.J.C., mentre sono state omesse alcune affermazioni di tale teste. Non ci sarebbe nessuna motivazione sul fatto che ci fu una contrattazione per la prestazione sessuale tra l’indagato e la presunta persona offesa, pertanto non sussiste la violenza sessuale. Il giudice de liberiate avrebbe travisato gli elementi di prova agli atti, senza alcun riscontro sia di natura obiettiva che logica circa il fatto che V.I. fosse al corrente delle vessazioni subite dalla M. da parte dei suoi connazionali.

3. illogicità della motivazione anche in merito alle asserite sussistenti esigenze cautelari e conseguente violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 3. Il tribunale non avrebbe indicato da quali elementi di fatto venga desunta la probabilità che il ricorrente abbia intimidito la persona offesa, nè da quali si deduca il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. I giudici non hanno tenuto conto dello stato di assoluta incensuratezza, della assenza di pendenze penali, dell’età avanzata del ricorrente (quasi settantenne), e della grave cardiopatia di cui è affetto (che rende inverosimile una qualsivoglia condotta violenta), nè delle modalità e circostanze del fatto che inducono a ritenere l’episodio connotato da caratteri di eccezionalità;

pertanto le esigenze cautelari possono essere fronteggiato anche mediante l’applicazione di una misura diversa da quella di massimo rigore. L’inadeguatezza degli arresti domiciliari può essere ritenuta soltanto quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza dell’obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso non è fondato. Il Tribunale ha evidenziato con motivazione congrua il fatto che il reato di violenza sessuale per cui si procede a carico del ricorrente risulta connesso ex art. 12 c.p.p., lett. c) con altri relativi allo sfruttamento della prostituzione minorile (artt. 600, 601 e 600 bis c.p.), per cui ricade nella competenza della DDA prevista per i reati di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis.

Anche in relazione al secondo motivo di ricorso, in riferimento alla sussistenza dei gravi indizi, si evidenzia che l’ordinanza ha espressamente fatto rinvio all’ampia disamina svolta nell’ordinanza del G.I.P. circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiamando l’orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 41569 del 12/11/2007, Verdesan, Rv. 237903 e Sez. 5, n. 16587 del 29/4/2010, Pm in proc. De Lorenzo, Rv. 246875) ed ha svolto anche un’autonoma valutazione circa l’attendibilità del racconto della minore, supportato e riscontrato da numerosi elementi, seppure sintetico nella narrazione circa le modalità della violenza.

Invece il terzo motivo di ricorso è, in parte, fondato.

Va innanzitutto osservato che i giudici hanno posto in evidenza la sussistenza di esigenze probatorie che giustificherebbero la restrizione in custodia cautelare in carcere (dovendosi accertare i rapporti tra il V. e gli sfruttatori) senza esplicitare per quali ragioni tali esigenze non possano essere tutelate anche da una misura cautelare di tipo diverso.

E’ opportuno ricordare che l’adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, per quanto specificamente riguarda le esigenze di prevenzione di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c), può essere affermata solo quando elementi specifici, inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto indichino quest’ultimo come propenso all’inosservanza degli obblighi connessi ad una diversa misura, (in tal senso Sez. 1, n. 30561 del 30/7/2010, Micelli, Rv. 248322).

Di contro, il Tribunale del riesame si è limitato a richiamare il pericolo di reiterazione nel reato, ritenendolo sussistente anche in riferimento alla misura degli arresti domiciliari, senza chiarire come in tale situazione il ricorrente possa sfruttare le medesime condizioni che gli hanno consentito di perpetrare la violenza in danno della minorenne rumena. Per cui sotto questo profilo la novazione dell’ordinanza risulta insufficiente e deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza Impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in punto di adeguatezza della misura.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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