Cons. Stato Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 1966 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a seguito dell’invio dell’avviso previsto dall’art. 9, comma 2, della legge n. 205/2000 per i ricorsi ultraquinquennali, avvenuto in data 2.2.2010, la parte ricorrente non ha presentato nuova istanza di fissazione, mentre una istanza di prelievo è stata depositata dalle sole parti appellate;

Ritenuto che, al fine di evitare la perenzione dei ricorsi ultraquinquennali (oggi disciplinata dall’art. 82 cod. proc. amm.), l’onere di produrre, nel termine di sei mesi dall’avviso della segreteria, la dichiarazione di persistente interesse alla decisione di merito, è riservato in maniera esplicita al solo ricorrente, con la conseguenza che la mancata presentazione di detta istanza comporta l’estinzione del giudizio, che non può essere evitata da una contraria volontà della parte appellata, che non ha formulato autonome domande con appello incidentale (Consiglio Stato, sez. IV, 17 dicembre 2003, n. 8268);

Ritenuto, pertanto, che il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per perenzione;

Ritenuto che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara estinto per perenzione il giudizio di cui al ricorso in appello indicato in epigrafe

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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