Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14401 Tassa rimozione rifiuti solidi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.N.V. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del contribuente, esercente il commercio ambulante con posto fisso presso mercati settimanali, è stata confermata la legittimità della cartella di pagamento emessa dal Comune di Torino a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2002. 2. Il Comune resiste con controricorso, illustrato con memoria.

3. Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia totale carenza di motivazione "in ordine alla censura del ricorrente riguardante l’assenza, nelle deliberazioni comunali, della esposizione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe di cui al D.Lgs. N. 507 del 1993, art. 69, comma 2 e delle modalità di determinazione della tariffa, così come prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65".

Con il secondo motivo è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, per la mancata disapplicazione, da parte del giudice a quo, delle delibere comunali per i motivi di cui al primo motivo.

Con il terzo motivo, poi, si denuncia ulteriormente la contraddittorietà della motivazione, sempre con riguardo alla valutazione degli atti amministrativi anzidetti, ai fini della loro eventuale disapplicazione.

Infine, con il quarto motivo, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 69 per avere il giudice a quo ritenuto legittimi il regolamento e le deliberazioni comunali nella parte inerente la determinazione della tariffa per la categoria applicata al ricorrente (n. 31), anche sotto il profilo che tale tariffa è stabilita per giorno settimanale.

2. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si rivelano inammissibili e, comunque, infondati.

Sono inammissibili in quanto consistono in doglianze generiche e fanno riferimento all’omesso esame di censure del ricorrente che, in violazione del principio di autosufficienza, non vengono riportate, nel loro esatto contenuto testuale, nel ricorso, al fine di consentire a questa Corte di valutarne la decisività e la fondatezza.

Sono, poi, in ogni caso, infondati, in base al principio secondo il quale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la deliberazione comunale relativa alle tariffe può sì essere disapplicata da parte del giudice tributario, ma tale disapplicazione può conseguire solo alla dimostrazione della sussistenza di ben precisi vizi di legittimità dell’atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), non essendo sufficiente a tal fine la generica contestazione della validità dei criteri seguiti dal comune nell’adottare la delibera stessa (Cass. nn. 13848 del 2004, 14316 del 2009).

Va, infine, rilevato che il giudice d’appello, in merito alla questione della commisurazione della tariffa da applicare al ricorrente, ha affermato, senza che ciò formi oggetto di specifica censura in questa sede, che il contribuente è carente di interesse a dedurre l’applicazione della tassa giornaliera, in quanto ove ciò avvenisse, "sarebbe penalizzato dal pagamento di una tassa più gravosa di quella imposta", "giacchè la tassa giornaliera è gravata dalla maggiorazione percentuale del 50% D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 77, comma 2". 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Il ricorrente va conseguentemente condannato alle spese, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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