Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16079 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

"L’Agenzia delle Entrate prepone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso IRAP. Il contribuente non si è costituito.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattare in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con i tre motivi l’Agenzia, sotto i profili dell’omessa pronuncia, della violazione di legge e del vizio di motivazione, deduce che il contribuente, agente di commercio, in quanto imprenditore, sarebbe soggetto ad IRAP a prescindere da qualsiasi indagine in merito all’esistenza di una struttura autonomamente organizzata.

I tre motivi sono manifestamente infondati in quanto le Sezioni Unite di questa Corte; hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ad interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’importa asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle precette condizioni (SS.UU. 12108/09)";

che il controricorrente ha, presentato memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, dando peraltro atto della rituale costituzione in giudizio del V., mediante controricorso;

che pertanto il ricorso va rigettato;

che appare equo, considerato che viene richiamata giurisprudenza successiva al ricorso, compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compente le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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