Cons. Stato Sez. V, Sent., 31-03-2011, n. 1964 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 577/2009 il Tar per la Sardegna ha respinto il ricorso proposto dalla I.E.M. Società Consortile a r. l. avverso gli atti con cui il comune di Cagliari aveva deliberato di indire una procedura negoziata per l’affidamento in via provvisoria del servizio pubblico di gestione della rete locale di distribuzione del gas propano liquido (Gpl).

Con decisione n. 2028/2010 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello proposto dalla I. avverso la menzionata sentenza del Tar.

La I. ha proposto ricorso per revocazione della decisione del Consiglio di Stato per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il comune di Cagliari si è costituito in giudizio, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o respinto.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è la richiesta di revocazione di una decisione di questa Sezione del Consiglio di Stato, con cui è stato respinto un ricorso in appello proposto dalla I..

Secondo la ricorrente la decisione del giudice di appello sarebbe viziata da un errore di fatto, costituito dall’aver posto a fondamento della reiezione del ricorso la ritenuta indisponibilità della I. a continuare la gestione del servizio di distribuzione del gas, quando invece tale presunta indisponibilità è smentita dalla nota della I. del 18 agosto 2008, prodotta in giudizio.

Il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Alcun errore di fatto sussiste, infatti, nel caso di specie.

In primo luogo si rileva che la questione della indisponibilità della I. alla prosecuzione del rapporto con il comune di Cagliari era stata già posta dal Tar a fondamento della sentenza, poi appellata davanti al Consiglio di Stato.

Di conseguenza, ogni questione inerente la veridicità di tale indisponibilità poteva (e doveva) essere fatta valere con il ricorso in appello.

Inoltre, il giudice di appello si è limitato a rilevare che "risulta documentalmente che la società ISGAS, tramite i propri legali (in particolare avv. Luminoso), aveva comunicato all’amministrazione comunale che, interpretando "il rapporto in essere come gestione del servizio in via puramente di fatto e senza alcun titolo giuridico, riteneva di poter procedere alla cessazione della gestione e alla chiusura degli impianti" (vedi lettera datata 27 luglio 2007); così come pure riteneva che "sino a quando il comune non avrebbe adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di transazione del 19/5/2005 la ISGAS avrebbe il diritto di sospendere l’adempimento delle obbligazioni su di essa gravanti, ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile" (vedi lettera del 23 ottobre 2007). In considerazione di tale peculiare situazione ("indisponibilità" dichiarata da ISGAS alla prosecuzione del rapporto) il Comune si trovava, in sostanza, nelle condizioni di non poter neppure ipotizzare una eventuale ulteriore proroga del "sofferto" rapporto di concessione. Quindi, a fronte, infatti, di una probabile indisponibilità alla prosecuzione del servizio da parte del concessionario, il comune doveva necessariamente provvedere all’individuazione di un nuovo gestore."

I fatti citati in tale contestato passaggio della sentenza del Consiglio di Stato, che – si ripete – riproduce analogo passaggio della sentenza del Tar, corrispondono ai documenti prodotti in giudizio e sono costituiti dalla manifestata indisponibilità della I. a proseguire il rapporto con il comune di Cagliari.

Tale indisponibilità, espressa con le richiamate note del 2007, ha costituito uno dei presupposti per l’adozione delle deliberazioni impugnate in primo grado, adottate dal comune tra il 5 agosto 2008 e il 14 agosto 2008.

La ricorrente tenta ora di far emergere un presunto errore di fatto perché tale indisponibilità sarebbe in contrasto con la nota della stessa società del 18 agosto 2008.

Tale nota è, tuttavia, successiva ai provvedimenti impugnati in primo grado e non poteva essere valutata ai fini di verificare la legittimità di tali provvedimenti, adottati in un momento in cui la I. aveva manifestato la sua indisponibilità alla prosecuzione del servizio (il fatto che le note del 2007 provengano dai soli legali della I. è un elemento che risulta essere già stato valutato dal giudice e non può certo essere rimesso in discussione in questa sede).

Per questi motivi alcun rilievo è stato dato prima dal Tar e poi dal Consiglio di Stato al ripensamento della I., manifestato con la nota del 18 agosto 2008, inidonea a rimettere in discussione elementi valutati nel procedimento ormai già concluso con l’adozione degli atti impugnati; ciò rende evidente l’insussistenza dei presupposti per ottenere la revocazione della decisione di appello.

3. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza della ricorrente seguono le spese nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara inammissibile il ricorso per revocazione indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del comune di Cagliari, delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 10.000,00, oltre Iva e C.P.;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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