Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-12-2010) 05-04-2011, n. 13639 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.V. ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 10 dicembre 2009, che aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico in primo grado da quel GUP, in esito a giudizio abbreviato, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, secondo l’ipotesi di accusa da lui consumato nella qualità di amministratore di fatto della Srl Eudel Products Italia, dichiarata fallita dal Tribunale di Torino il 6 novembre 2001.

In particolare si contestavano al L. diversi episodi di distrazione per somme ragguardevoli, secondo l’ipotesi di accusa trasferite dalla società fallita alla Srl Vela senza giustificazione adeguata, nonchè apparentemente a società turche ed alla Srl Delta Parts, ma in realtà a membri della famiglia L. o a suoi fiduciari; nonchè l’appostazione nei bilanci di ingenti crediti in realtà insussistenti.

La corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado, disattendendo i motivi di appello con ampia ed articolata motivazione.

Deduce il ricorrente:

1) l’inadeguato scrutinio delle risultanze processuali in relazione ai motivi di appello, che a più attento esame avrebbero consentito di rilevare come non vi fossero elementi dimostrativi della sua qualità di amministratore di fatto;

2) inadeguata motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità per ipotizzati fatti distrattivi, che tale connotato a suo dire non avevano, atteso che i rapporti tra la fallita e la Vela erano reali e non fittizi, come lo stesso consulente del P.M. aveva rilevato valutando come non inverosimili le giustificazioni addotte dall’imputato, ancorchè non ne fosse risultata possibile la verifica;

3) difetto di motivazione in ordine al dolo della bancarotta documentale, ritenuta in difetto di adeguata motivazione;

4) analoga censura formula per l’imputazione di aver cagionato il dissesto della società commettendo il reato di false comunicazioni sociali. A prescindere dalla contestazione della inesatta valutazione dei fatti, deduce il ricorrente come la corte territoriale non avesse dato adeguata contezza in ordine alla sussistenza del dolo.

I motivi di ricorso sono corredati da ampia produzione di atti e documenti tratti dal fascicolo processuale del merito, allegati allo scopo sia di illustrare le tesi difensive, che confortare i vizi motivazione dedotti.

Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la sentenza impugnata abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici e contraddizioni.

Del resto dalle produzioni documentali non risultano le contraddittorietà ed illogicità dedotte, perchè anzi si tratta di materiale istruttorio e probatorio già preso in esame dai giudici del merito, che non contraddice le conclusioni della sentenza impugnata, ma al più ribadisce i motivi di appello già motivatamente disattesi dalla corte territoriale, così prospettando un nuovo esame del merito, che come s’è testè osservato, è inammissibile.

Allo declaratorio relativa consegue lo condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommo di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Lo Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanno il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dello sommo di Euro 1000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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