Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2010) 05-04-2011, n. 13605 Esecuzione di pene detentive

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Dott. GALATI Giovanni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ordinanza in data 10 febbraio 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Potenza decideva sulle istanze di concessione del differimento della esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 c.p., anche nelle forme della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1 ter, e di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1, proposte da S.G., nato a (OMISSIS), detenuto dal 15.5.2008 in espiazione della pena di anni 9 di reclusione residuo di quella di anni 15 inflittagli con sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli del 14.6.2006, irrevocabile il 4.3.2008, perchè riconosciuto responsabile dei delitti di omicidio aggravato e violazione della legge sulle armi.

Il tribunale respingeva la prima richiesta per difetto del requisito della incompatibilità delle condizioni di salute del S. con l’espiazione in regime carcerario e dichiarava inammissibile la seconda in quanto l’applicazione dell’istituto della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter o.p., comma 1, quale introdotto della L. 5 dicembre 2005, n. 25, era esplicitamente esclusa nei confronti dei condannati, oltre che per i reati contro la personalità individuale e per quelli elencati nell’art. 51 c.p.p., comma 3, anche per delitti, come l’omicidio per il quale il richiedente si trova in espiazione di pena, indicati nell’art. 4 bis O.P., a prescindere dall’accertamento della sussistenza o meno di collegamenti con la criminalità. 2. – Avverso tale ordinanza, per la sola parte concernente la dichiarata inammissibilità della istanza di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Luigi Ferrante, difensore del detenuto, adducendo a ragione il vizio di cui all’art. 606, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione dell’art. 47 ter o.p., comma 1.

Sostiene il ricorrente che il richiamo contenuto nella L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1 bis, all’art. 4 bis comporta che la detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni condannati per il delitto di cui all’art. 575 c.p., compreso nell’art. 4 bis cit., comma 1 ter, possa non essere applicata solo quando sussistano collegamenti tra il condannato richiedente e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, collegamenti che nel caso del S. non risultano essere emersi nè nel corso del procedimento sfociato nella sentenza di condanna, nè in successive informative delle forze dell’ordine.

Con successiva memoria ai sensi dell’art. 611 c.p.p., depositata il 1.7.2010, il ricorrente replicava al contenuto esplicativo della requisitoria del procuratore Generale evidenziando come il delitto di omicidio non sia compreso tra quelli contro la personalità individuale di cui al libro 2, Titolo 12, capo 3 del c.p. bensì tra quelli di cui al capo 1 del libro 2, Titolo 12, del codice penale.

3.- Il Procuratore generale presso questa Corte dott. Giovanni Galati, depositava il 1.7.2010 requisitoria con la quale chiedeva pronunciarsi declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. -Il ricorso è infondato e deve, conseguentemente, essere respinto. La scelta interpretativa prospettata dal ricorrente è infondata in quanto priva di alcun aggancio con la lettera e lo spirito della L. n. 354 del 1975, art. 47 ter, comma 1, quale introdotto della L. n. 251 del 2005, art. 7, comma 2, che esplicitamente esclude dalla applicabilità dell’istituto di cui si tratta i detenuti in espiazione di pena per i reati contro la personalità individuale, quelli di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e quelli di cui all’art. 4 bis o.p. facendo riferimento ai titoli di reato, ritenuti di particolare gravità, senza operare alcun richiamo all’esistenza o meno di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (Cass., Sez. 1, sent. 1710.2007 n. 42992, Rv. 238121; Cass. Sez. 1, sent. 6.5.2010, n. 20278, Rv. 247214).

E’ infatti da escludere che, in relazione alla detenzione domiciliare c.d. per gli ultrasettantenni, il riferimento operato ai reati di cui all’art. 4 bis O.P., o meglio il sancito divieto di applicazione nei confronti dei condannati per i reati di cui all’art. 4 bis cit., debba essere interpretato come un pleonastico richiamo alla operatività, anche per tale istituto, della complessiva disciplina stabilita dall’art. 4 bis ai fini della concedibilità dei benefici penitenziari. Se infatti il legislatore avesse voluto semplicemente rendere applicabile anche a tale figura di detenzione domiciliare la disciplina generale stabilita dall’art. 4 bis O.P., comprensiva anche degli eventuali accertamenti circa la attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, non avrebbe avuto necessità di specificare alcunchè, posto che la detenzione domiciliare di cui trattasi, essendo misura inserita nell’art. 47 ter e, quindi, compresa nel capo 6 dell’Ordinamento Penitenziario, sarebbe automaticamente rientrata nell’ambito di operatività dell’art. 4 bis.

Ne consegue che il divieto di applicazione dell’istituto di cui all’art. 47 ter O.P., comma 1, nei confronti dei condannati per i delitti compresi nell’elencazione contenuta nell’art. 4 bis O.P., al pari di quelli relativi ai condannati per i reati contro la personalità individuale, ai condannati per i reati di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, ai condannati che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che abbiano riportato condanne con l’aggravante della recidiva di cui all’art. 99 c.p., è dotato di forza e cogenza proprie ed espressamente stabilisce una specifica ipotesi preclusiva all’ammissione alla particolare forma di detenzione domiciliare di cui trattasi.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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