Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14390

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il contribuente propose ricorso avverso avvisi di accertamento t.a.r.s.u. per gli anni dal 1996 al 2001.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello del Comune, dalla commissione regionale.

Avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi.

Il contribuente non si è costituito.

Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma sintetica.
Motivi della decisione

Con memoria ex art. 378 del 18.5.2011, il Comune di Gragnano ha prodotto "atto di transazione" 25.7.2008, in cui si da atto della comune determinazione delle parti di abbandonare la controversia a spese compensate.

Atteso che – alla luce di quanto emerge dall’indicata produzione (ammissibile ex art. 372 c.p.c., comma 2), risulta venuto meno l’interesse dell’ente ricorrente alla prosecuzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. 13565/05, 11176/04, 1205/03) – s’impone l’adozione della correlativa declaratoria;

Per la natura della controversia e la volontà espressa dalle parti in sede di transazione, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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