Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-07-2010, n. 16076 IMPOSTE E TASSE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione da parte del contribuente della cartella esattoriale emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, notificala il 31 luglio 2002 a seguito di iscrizione a ruolo resa esecutiva in data 29 dicembre 2000, contestata per tardività della notifica eseguita oltre il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ma la decisione era riformata in grado di appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente propone ricorso con unico motivo. Resiste il concessionario con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, e D.Lgs. n. 192 del 2001, art. 1, comma 1, lett. b), lamentando che il giudice di merito abbia ritenuto applicabile il testo del citato art. 25 vigente al momento della notifica della cartella e non quello vigente al momento della esecutività del ruolo. 11 motivo è infondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui "In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni.

Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di Conversione n. 156 del 2005, che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. In questo caso occorre distinguere: a) le ipotesi di "rettifica cartolare" (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nel testo vigente ratione temporis); b) le ipotesi di "controllo formale" (o, più rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nel testo vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente ratione temporis). La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impositore" (Cass. n. 16826 del 2006).

Nel caso di specie, essendo stato il ruolo reso esecutivo in epoca successiva al 30 settembre 1999 si applica lo ius novum, con la conseguenza che la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno di presentazione della dichiarazione. Essendo la cartella in questione riferita all’anno d’imposta 1996, la notifica eseguita il 31 luglio 2002 è tempestiva.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato. La formazione dell’enunciato principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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