Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-12-2010) 05-04-2011, n. 13669 Sanzioni sostitutive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia ricorre avverso la Sentenza che, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato a S.G. (imputato di due episodi di furto, uniti da continuazione) la pena della multa, conseguente alla sostituzione dell’originaria sanzione detentiva.

Avverso questa decisione il ricorso adduce:

– erronea applicazione della legge penale, non essendo ammessa la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per chi, come l’imputato, era stato condannato nei cinque anni antecedenti alla presente vicenda, a pena detentiva superiore complessivamente a tre anni;

– erronea applicazione della legge penale per non avere rispettato, nel contesto del reato continuato, il limite minimo di aumento (che non può esser inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave).
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

S. è stato condannato a pena detentiva di sei mesi di reclusione.

La sanzione è stata convertita in Euro 45.000 di multa, essendo state dichiarate equivalenti le circostanze generiche alle contestate aggravanti.

Dalla lettura del provvedimento non può non rilevarsi l’assoluta carenza di verifica circa la sussistenza delle condizioni soggettive previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 59 per la sostituzione della pena detentiva e, conseguentemente, anche della recidiva che nella sua forma più grave, inglobava condanne inflitte nell’arco di cinque anni e per complessivo ammontare di pena detentiva superiore a tre anni di reclusione. Del pari l’aumento per la continuazione è stato di un mese di reclusione, quando la pena stabilità per il reato più grave (individuato nel capo 1 dell’epigrafe) era di otto mesi e, dunque, inferiore alla prescrizione dettata dall’art. 81 cpv. c.p., u.c., come modificato dalla L. n. 251 del 2005 (1/3 di 8 = 2,6).

La sentenza viene, quindi, annullata e senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo, per il giudizio.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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