Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 2009 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Ente Foreste della Sardegna, con atto in data 16 gennaio 2006, bandiva una selezione interna per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 13, lettera d) della L.R. n. 24/99, per la copertura di n. 80 posti vacanti nel IV livello impiegati.

Il ricorrente presentò domanda di partecipazione alla selezione, ma fu escluso ai sensi dell’art. 2 del bando perché non dipendente in organico dell’Ente Foreste della Sardegna.

Con ricorso al TAR per la Sardegna il ricorrente dedusse le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’avviso di selezione interna del 16 gennaio 2006; violazione dell’art. 13 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 3; violazione dell’art. 1 del Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento del personale per la campagna antincendi boschivi 2005 presso l’Ente Foreste della Sardegna ai sensi della legge regionale 21 aprile 2003, n. 3;

2) violazione e falsa applicazione dell’accordo sindacale sottoscritto in data 23 gennaio 2003;

3) eccesso di potere e violazione di legge sub specie dell’art. 3 della Legge n. 241/90 per motivazione carente, insufficiente e contraddittoria.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso osservando come l’art. 12 della legge regionale 24/1989 (come sostituito dall’articolo 8 della legge regionale n. 12/2002, il quale dispone che "la dotazione organica dell’Ente, fino all’approvazione del relativo regolamento, è costituita dalla somma delle unità di cui ai commi 1, 3 e 4, nonché dal contingente di personale che ha prestato servizio nei cantieri forestali dalla data della loro istituzione") sia espressamente volto a disciplinare il trasferimento dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2000 o, ancora, in servizio nei cantieri forestali dalla data della loro istituzione, mentre i ricorrenti sono stati assunti in qualità di operai comuni avventizi solo nell’aprile del 2006. Proprio perché non erano in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, essi non avevano neppure il requisito richiesto dall’articolo 2, comma 2, del bando di selezione: essere dipendenti in organico dell’Ente Foreste alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. Essi a tale data non erano in servizio e tantomeno di ruolo.

Il rigetto del ricorso è stato determinato anche dalla seguente ulteriore argomentazione.

La selezione in discorso è volta a coprire il 50% dei posti in organico dell’Ente; ciò comporta che non possono essere considerati, ai fini della quantificazione dei posti in organico, gli operai forestali assunti con contratto a turnazione. Se così si facesse i posti da coprire tramite concorso interno risulterebbero sicuramente maggiori rispetto al 50% degli effettivi posti in organico, a causa della considerazione che ogni posto in organico viene ricoperto, nell’arco di un anno, con due contratti a termine di sei mesi, con la conseguenza che si avrebbe il raddoppio dei posti in pianta organica.

Il ricorrente ha riproposto i motivi dedotti in primo grado chiedendo l’annullamento della sentenza.

Si è costituito in giudizio l’Ente Foreste della Sardegna chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorrente afferma che "la natura del rapporto, a tempo determinato o indeterminato, o addirittura l’essere in effettivo servizio o meno a una certa data, non esclude il requisito dell’inserimento in organico del lavoratore. L’inserimento in organico prescinde altresì dall’effettivo attuale impiego in servizio del personale interessato, che comunque costituisce l’organico dell’ente, tanto da essere considerato ai fini dello svolgimento dell’attività programmata per il futuro.

Il sig. S., perciò, alla scadenza del termine per la partecipazione alla selezione interna era inserito in organico, non rilevando in senso contrario il fatto di essere stato chiamato a svolgere i propri compiti nell’aprile 2006, dopo una pausa di alcuni mesi ricadenti tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006".

È di tutta evidenza che il ricorrente, alla data di scadenza prevista dal bando, non era in servizio, svolto in qualsiasi forma.

Egli sostiene, però, di essere nell’organico dell’ente, e tanto sarebbe sufficiente per poter partecipare alla selezione.

Ma la nozione di "organico" suggerita dal ricorrente risulta così inusuale che solo una definizione legislativa, e non regolamentare, poteva legittimarne l’esistenza.

In realtà il ricorrente era inserito in un elenco dal quale l’amministrazione poteva attingere per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Ma prima e dopo il periodo di prestazione nessun legame poteva ritenersi sussistente tra il ricorrente e l’amministrazione e, tanto meno, un rapporto organico che costituiva il presupposto indispensabile per partecipare alla selezione.

Il ricorso va respinto con compensazione delle spese di giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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