Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-12-2010) 05-04-2011, n. 13633 Bancarotta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 16.11.2009, la Corte d’Appello di Roma ha confermato (salvo che nel riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti), la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 28.11.2006 nei confronti di C.F., imputato di bancarotta impropria, patrimoniale e documentale, a seguito del fallimento di (OMISSIS) Srl, dichiarato il 23.2.2000.

L’accusa riguarda il mancato rinvenimento di alcune automobili già appartenute alla società fallita e la mancata consegna della documentazione contabile societaria, in ordine alla quale il prevenuto aveva sporto la denuncia di smarrimento, denuncia ritenuta dalla Corte territoriale infedele e strumentale ad occultare le proprie responsabilità.

Avverso la sentenza ha interposto ricorso la difesa del C. eccependo:

– la mancanza di valida motivazione sulla destinazione dei beni non rinvenuti dal momento che la Guardia di Finanza aveva esaminato il corredo contabile con verifica recente nel tempo e l’aveva ritenuto completo e coerente, sicchè logica era la prospettazione difensiva secondo cui l’impossibilità della dimostrazione discendeva dall’indisponibilità della contabilità;

– illogicità della motivazione quanto alla bancarotta fraudolenta documentale non parendo ragionevole la deduzione della condotta illecita desunta dal numero degli scatoloni che contenevano il compendio documentale.
Motivi della decisione

Il primo motivo è infondato, poichè il mancato rinvenimento di beni (che si assumono sottesi alla voce "immobilizzazioni materiali", apparente nell’ultimo bilancio di esercizio, circostanza verificata dalla guardia di Finanza), non esime l’amministratore (unico) della società fallita da puntuale giustificazione della destinazione fornita ad essi.

La prova, d’altra parte, non si palesa (in via astratta) di grande difficoltà in ragione della prossimità dell’epoca in cui occorse la cessione dei veicoli rispetto alla verifica della loro (ingiustificata) mancanza: la constatazione dell’esistenza dei cespiti da parte della PG datò del 18.11.1997, mentre l’interpello del Curatore – come si legge nella decisione impugnata – fu rivolto nel corso del 2000 e già a quel momento non vi era più traccia della citata dotazione.

Correttamente è stata ascritta la responsabilità per l’illecito fallimentare: come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’amministratore della società fallita ha l’obbligo giuridico di dimostrare e giustificare la destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio dell’ente; il mancato reperimento dei beni, sicuramente acquisiti dalla società fallita (o del loro controvalore in danaro), a fronte della mancanza di indicazioni da parte dell’amministratore sulla destinazione dei beni stessi (o sull’impiego del danaro eventualmente ricavato dalla vendita), consentono di ritenere legittimamente raggiunta la prova della distrazione.

Anche il secondo mezzo non viene accolto.

L’argomentazione della Corte territoriale può apparire, in parte, debole poichè sembra dedurre elemento di prova a carico dell’imputato nell’iniziativa della denuncia di smarrimento assunta soltanto all’indomani dell’incontro con il Curatore, coincidenza valutata troppo sospetta per essere annoverata ad una logica condotta di mera casualità; ma si può ipotizzare, con ragionevolezza, che proprio l’interpello possa avere indotto il prevenuto alla migliore ricerca del dato documentale ed averlo portato alla scoperta della perdita del compendio contabile (invero, anche la voluminosità del corredo contabile non è elemento in sè ragionevolmente ostativo alla attendibilità della dichiarazione di smarrimento della documentazione).

Tuttavia a questa aporia sovviene l’argomentazione portata dalla prima pronuncia, che integra adeguatamente i passaggi del ragionamento della sentenza impugnata, nel richiamare le ulteriori e decisive falsificazioni della contabilità, che aveva omesso la pesante pendenza debitoria verso gli istituti previdenziali e verso l’erario (cfr. Sent. Trib., pag. 8).

Circostanza che fornisce la prova dell’addebito portato dal capo di imputazione e giustifica il giudizio di penale responsabilità del ricorrente anche per questo versante.

Donde il rigetto del ricorso e la conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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