Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 1997 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n.515 del 2006, che ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata Gruppo C. s.p.a., con atto notificato il 4 novembre 2005, avverso il silenzio rifiuto serbato dall’Ufficio territoriale del Governo di Roma sulla istanza della interessata volta ad ottenere le informazioni "antimafia" di cui all’art. 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Assume l’Amministrazione appellante l’insussistenza di termini perentori per la conclusione del procedimento finalizzato a rilasciare le informazioni di propria competenza, funzionali sulla base della richiamata normativa alla stipula dei contratti pubblici, donde l’erroneità della gravata sentenza che avrebbe ritenuto illegittimo il silenzio amministrativo, ordinando all’Amministrazione di provvedere sull’istanza della società C. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Si è costituita la società appellata per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.

All’udienza del 1 marzo 2011 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

L’appello va dichiarato improcedibile.

Con atto del 14 marzo 2006 (prot. n. 20493) il Prefetto di Roma, in evasione della istanza proposta il 28 luglio 2005 dalla società Gruppo C. s.p.a., ha decretato che "sussiste allo stato il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata di cui all’art. 10 del d.P.R. 3.6. 1998 n. 252 nei confronti della Società Gruppo C. spa, con sede in Roma via Giuseppe Marchi n. 10".

A fronte di tale provvedimento espresso adottato dalla odierna Amministrazione appellante si deve ritenere che sia venuto meno l’interesse di entrambe le parti al presente giudizio, riguardando lo stesso un tratto dell’azione amministrativa definitivamente superato dalla nuova configurazione del rapporto riveniente dal nuovo provvedimento di diniego; il giudizio sulla legittimità dell’originario silenzio deve pertanto concludersi con una pronuncia di improcedibilità, salve le sorti dell’eventuale nuovo ricorso che sia stato (se del caso) proposto avverso il sopravvenuto provvedimento di diniego.

Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo al particolare epilogo della presente controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 2403 del 2006, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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