Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 1996 Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

dello Stato Colelli;
Svolgimento del processo

Con il ricorso in epigrafe, il Prof. A. espone quanto segue:

– di essere stato nominato nel 1982 direttore dell’Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) e, successivamente, di essere stato confermato sino al 31 dicembre 1995;

– di essere stato collocato in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, a far tempo dal 15 aprile 1994, per la durata del mandato;

– di aver richiesto, in data 9 maggio 1996, terminato il mandato parlamentare, di riprendere servizio, richiesta cui l’ICRAM aveva opposto la cessazione del rapporto di lavoro con decorrenza 13 dicembre 1995;

– di aver richiesto, in data 28 novembre 1996, di essere nuovamente nominato direttore dell’ICRAM;

– che a tale ultima richiesta l’ICRAM aveva opposto la necessità di predeterminare, da parte del competente consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per l’individuazione del nuovo direttore;

– di aver successivamente appreso che l’ICRAM aveva nominato quale direttore il dr. Attilio Rinaldi;

– di aver adito la tutela giurisdizionale avverso la predetta nomina;

– che il relativo contenzioso si è concluso con la decisione del Consiglio di Stato n. 6274/01, favorevole al ricorrente;

– che, in particolare, questa decisione ha rilevato l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, per avere proceduto alla nomina del dott. Rinaldi senza effettuare alcuna valutazione comparativa con l’odierno appellante. Conseguentemente, il Consiglio di Stato sanciva l’obbligo per l’Istituto appellato di procedere alla rinnovazione delle operazioni di nomina del direttore, previa valutazione comparativa fra i due candidati in lizza;

– che l’ICRAM, in esecuzione dell’obbligo di rinnovare il procedimento di nomina del direttore, aveva fissato, con delibera 3/104/2002, in data 7 febbraio 2002, i criteri di massima per la valutazione dei candidati.

In particolare, era stato stabilito che la valutazione comparativa dovesse essere operata con riferimento a sei criteri di valutazione e che il Consiglio di amministrazione dell’ente avrebbe proceduto ad attribuire a ciascuno dei due candidati, in relazione a ciascun criterio un giudizio sintetico (es.: "buono’, "ottimo’), indicando – altresì – quale aspetto del curriculum del candidato fosse stato preso in considerazione ai fini dell’espressione di quel giudizio;

– che, conclusosi il procedimento di comparazione dei titoli e delle professionalità possedute dall’appellante e dal dott. Rinaldi, quest’ultimo era stato ancora una volta nominato, ora per allora, direttore dell’Istituto.

I risultati delle rinnovate operazioni valutative venivano impugnate dal Prof. A. con il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tuttavia, avendo il dott. Rinaldi proposto formale opposizione, l’odierno appellante procedeva alla trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale.

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso, osservando:

– che non era censurabile l’operato dell’Istituto, il quale aveva proceduto alla rivalutazione dei due candidati in competizione senza procedere all’individuazione di un nuovo e diverso organo di valutazione. Nel giudizio del Tribunale amministrativo, la scelta di demandare nuovamente il giudizio al Consiglio di amministrazione dell’Istituto (Organo statutariamente deputato ad effettuare tale valutazione) non risultava lesiva del generale principio di imparzialità, anche perché il Consiglio di amministrazione aveva espresso per la prima volta un giudizio sui curricula dei candidati (giudizio che era stato – al contrario – omesso in occasione della nomina del 1997). Ad ogni modo, l’obbligo di demandare la rinnovazione della valutazione non era desumibile né dal contenuto conformativo della pronuncia del Consiglio di Stato del 2001, né da alcun principio generale regolatore della materia;

– che non erano censurabili le modalità con cui il Consiglio di amministrazione aveva proceduto a valutare i candidati, ricorrendo alla mera espressione di un giudizio sintetico. Secondo il Tribunale amministrativo, la modalità prescelta dall’Amministrazione non aveva in alcun modo violato l’onere di fornire una congrua motivazione a supporto della scelta effettuata, anche perché la modalità consentiva certamente di ricostruire l’iter logicovalutativo seguito dall’Amministrazione;

– che dalla documentazione in atti non emergeva alcuna violazione dei principi generali in tela di verbalizzazione delle operazioni valutative.

La sentenza in questione veniva gravata in sede di appello dal Prof. A., il quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione dei principi in tema di rinnovazione di procedure concorsuali;

2) Violazione della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione – Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, carenza di istruttoria, difetto dei presupposti – Violazione dei princìpi che regolano lo svolgimento dei procedimenti concorsuali pubblici;

3) Violazione e falsa applicazione dei princìpi in tema di verbalizzazione delle operazioni concorsuali – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per sviamento.

Si costituivano in giudizio l’ICRAM (in seguito: "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale" – ISPRA) e il dott. Rinaldi, i quali concludevano nel senso della reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del giorno 1° marzo 2011, presenti i procuratori delle parti costituite come da verbale di udienza, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe il Prof. A., già Direttore dell’ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare; in seguito: ISPRA – "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale’), chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con cui è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso gli atti con cui l’ente (procedendo alla rinnovazione della procedura resa necessaria dalla decisione del Consiglio di Stato 6274/2001) aveva confermato la nomina del dott. Rinaldi come direttore dell’Istituto.

2. Con il primo motivo di appello, il Prof. A. lamenta l’erroneità della sentenza per la parte in cui ha escluso l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione, la quale aveva demandato la rinnovazione delle operazioni di valutazione al medesimo organo (il Consiglio di amministrazione) che vi aveva già provveduto nel 1997, con determinazioni illegittime censurate dalla pronuncia di questo Consiglio di Stato, n. 6274/2001.

Sotto tale aspetto, il primo giudice non avrebbe tenuto in adeguata considerazione il principio secondo cui, in caso di obbligo di rinnovazione di operazioni valutative, le operazioni dovrebbero essere compiute da n organo diverso da quello inizialmente investito.

In definitiva, nel caso di specie, la nuova valutazione comparativa sui candidati in lizza non avrebbe potuto essere compiuta dal Consiglio di amministrazione dell’Ente (il quale non poteva garantire i necessari requisiti di imparzialità per essersi già pronunciato sui medesimi candidati), ma avrebbe dovuto essere demandata a una diversa commissione appositamente costituita.

Con il secondo motivo di appello, il Prof. A. lamenta l’erroneità della pronuncia in epigrafe per la parte in cui ha omesso di apprezzare il difetto di motivazione che viziava la comparazione fra i due candidati.

Ed infatti, la tabella di comparazione stilata dall’Amministrazione, essendo basata sulla sola espressione di giudizi aggettivali sintetici riferiti ad alcuni criteri di valutazione (sei), risulterebbe inidonea a dare contezza dell’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’effettuazione delle valutazioni in parola, palesandosi quale motivazione solo apparente.

Al riguardo l’appellante osserva che l’espressione di un semplice voto numerico (o di un giudizio aggettivale sintetico) risulterebbe del tutto incongrua, anche in considerazione del fatto che la piena conoscibilità dell’iter logico seguito sarebbe tanto più necessaria a fronte di operazioni valutative (quale quella all’origine dei fatti di causa) in cui l’Amministrazione è chiamata a spendere una lata discrezionalità.

Oltretutto, l’Amministrazione avrebbe erroneamente valutato la produzione scientifica del dott. Rinaldi, valutando in modo omogeneo ed indifferenziato i contributi a lui attribuibili in via esclusiva e quelli redatti in équipe.

Con il terzo motivo, infine, il Prof. A. lamenta che il primo giudice ha omesso di valutare l’illegittimità delle operazioni di verbalizzazione delle valutazioni. Infatti, il Consiglio di amministrazione non si è limitato a verbalizzare solo in un momento successivo le operazioni effettuate, ma si è spinto sino a redigere due distinti verbali, in epoche differenti, entrambi riferiti alla medesima seduta dell’organo collegiale, consentendo che in sede di seconda verbalizzazione si desse atto di circostanze non esplicitate tempestivamente in sede di prima verbalizzazione.

2.1. I motivi sin qui sinteticamente richiamati, che possono essere esaminati in modo congiunto, sono infondati.

2.1.1. In primo luogo, il Collegio osserva che le modalità con cui l’Amministrazione ha proceduto a valutare le professionalità e le complessive attitudini dei due candidati alla carica di direttore dell’Istituto appellato e a sintetizzarle attraverso l’espressione di giudizi sintetici risultano esenti dai rubricati profili di illegittimità.

Al riguardo si osserva:

– che la modalità valutativa in questione (tradottasi nell’espressione dei seguenti giudizi: "sufficiente’, "buono’, "ottimo’, "eccellente’) risulta sostanzialmente assimilabile all’espressione di un voto sintetico: la quale, secondo il prevalente e qui condiviso orientamento di questo Consiglio di Stato, risulta di per sé idonea a soddisfare il dovere di motivazione incombente sull’amministrazione. Si è osservato al riguardo che l’espressione di un voto (ovvero – come nel caso di specie – di un giudizio aggettivale sintetico) esprime e sintetizza il giudizio tecnicodiscrezionale operato dall’amministrazione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (Cons. Stato, V, 7 settembre 2009, n. 5227). Si è altresì osservato che la motivazione in tal modo sinteticamente espressa, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dall’amministrazione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato, in specie quando la commissione ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione dei candidati (Cons. Stato, VI, 27 agosto 2010, n. 5988).

E’ oltretutto rilevante osservare che la Corte costituzionale (con affermazione certamente rilevante per la materia che qui ne occupa) ha chiarito che il diritto vivente non impone alla commissione una specifica modalità di motivazione delle determinazioni assunte in merito alle prove concorsuali (Corte cost., sentenza 30 gennaio 2009, n. 20);

– che l’Amministrazione appellata ha in qualche misura provveduto a "rafforzare" l’espressione del giudizio sintetico, attraverso: a) la predeterminazione ex ante dei (sei) criteri oggetto di valutazione; b) l’indicazione ex post dei titoli che erano stati presi in considerazione a fronte di ciascuno dei richiamati criteri.

2.1.2. In secondo luogo, non possono trovare accoglimento i diversi argomenti volti ad affermare che il Consiglio di amministrazione dell’Istituto non avrebbe potuto procedere alla valutazione comparativa resa necessaria dalla sentenza di questo Consiglio n. 6274/2001.

Si osserva al riguardo:

– che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, in caso di obbligo di rinnovazione delle operazioni di valutazione, il giudice ha la facoltà (non l’obbligo) di disporre che la valutazione sia svolta da una diversa commissione o organo (Cons. Stato, V, 25 febbraio 2004, n. 764);

– che, nelle ipotesi in questione, l’eventuale preclusione a dar luogo alla rinnovazione dell’atto da parte dell’organo che vi abbia provveduto in prima battuta, può manifestarsi solo nelle ipotesi (che qui non sussistono) di statuizioni di annullamento disposte per sviamento di potere nell’esercizio della potestà valutativa, per un conclamato vizio di eccesso di potere per manifesta ingiustizia, o ancora per ipotesi di dolosa violazione delle regole garanti della par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, VI, 6 luglio 2010, n. 4300);

– che, in ogni caso, l’orientamento il quale ammette una diversa composizione delle commissioni e degli organi deputati al rinnovo delle operazioni di valutazione trova un’effettiva giustificazione sistematica solo laddove le operazioni valutative siano state svolte da organi straordinari dell’amministrazione (quali le commissioni di concorso), mentre non può trovare applicazione (salvo che il giudice non abbia espressamente disposto in tal senso) nel caso in cui sia un atto normativo a stabilire quale organo debba compiere la valutazione oggetto di rinnovazione (nel caso di specie: il Consiglio di amministrazione dell’Istituto).

2.1.3. Né a conclusioni diverse può giungersi in relazione al motivo di appello relativo all’incongrua valutazione che, nel caso di specie, sarebbe stata fatta della produzione scientifica attribuita al dott. Rinaldi.

Si osserva al riguardo che l’obiettivo divario esistente fra le valutazioni complessive espresse nei confronti dei due candidati rende palese che, anche laddove al dott. Rinaldi fosse stato attribuito un giudizio inferiore a quello di "eccellente" in relazione al criterio "valutazione riferito alla produzione scientifica’, ciò non avrebbe comunque potuto ribaltare gli esiti del giudizio complessivo.

Infatti, il dott. Rinaldi aveva riportato tre valutazioni di "eccellente" e tre di "ottimo’, attestandosi su una posizione saldamente poziore rispetto a quella del Prof. A., il quale aveva riportato tre valutazioni di "eccellente’, due di "buono" e una di "sufficiente’.

2.1.4. Infine, si osserva che non è meritevole di accoglimento il motivo di appello relativo alle presunte illegittimità che avrebbero caratterizzato le operazioni di verbalizzazione delle sedute del consiglio di amministrazione.

Al riguardo si osserva:

– che l’eventuale (e qui non sussistente) irregolarità delle operazioni di verbalizzazione non potrebbe comunque comportare l’illegittimità delle sottostanti operazioni valutative. Sotto tale aspetto, non rileva in alcun modo ai fini del decidere l’indimostrata affermazione (pag. 20 dell’atto di appello) secondo cui i presunti vizi di verbalizzazione dimostrerebbero che "la comparazione fra il Prof. A. ed il Dott. Rinaldi non si (sarebbe) svolta in modo adeguato, ma soltanto in modo formale";

– che nessuna preclusione formale o sostanziale sussiste circa la possibilità di rettificare o integrare il contenuto di un verbale in precedenza stilato, purché – ovviamente – non sussistano elementi i quali depongano nel senso che il contenuto del primo o del secondo verbale non sia veritiero (e l’appellante non deduce alcun argomento in tal senso, né risulta che abbia fatto valere alcun profilo di falsità dinanzi al giudice ordinario).

3. Per le ragioni che precedono il ricorso in epigrafe deve essere respinto

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge, nei confronti di ciascuna delle controparti costituite..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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