Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 1995 Armi da fuoco e da sparo Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con due distinti ricorsi di primo grado, riuniti con la sentenza in epigrafe, l’odierno appellante L.P. ha impugnato:

a) il decreto del Prefetto di Bari in data 27 dicembre 2002, con cui è stata respinta l’istanza del responsabile nazionale della direzione eco ambientale della LIDA, associazione di protezione ambientale, volta ad ottenere, in favore del ricorrente, guardia giurata volontaria ambientale ed ecologica, il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta;

b) il decreto del Prefetto di Bari in data 15 gennaio 2003 che ha respinto l’istanza di rilascio della predetta licenza, questa vola chiesta personalmente dal ricorrente.

2. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto i ricorsi in base al rilievo testuale che secondo l’art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il prefetto ha facoltà di concedere licenza di portare rivoltelle o pistole "in caso di dimostrato bisogno". Questo bisogno deve essere assoluto e certo e l’autorità gode, nell’apprezzarlo, di amplissima discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale sotto i profili della illogicità manifesta o della assoluta mancanza di motivazione.

L’autorizzazione in questione, osserva il Tribunale amministrativo, ha carattere eccezionale perché è principio generale che la tutela dell’incolumità personale e dei beni contro i delitti è affidata alle forze di polizia, mentre l’autotutela è consentita in casi di necessità essendo altrimenti preclusa.

Ciò posto- ha rilevato il giudice – considerato che il ricorrente ha chiesto il porto di pistola in relazione alla propria attività di guardia giurata volontaria in materia ambientale, non è illogica la tesi prefettizia secondo cui le guardie giurate volontarie, durante il servizio in questione, non devono essere armate, essendo chiamate a svolgere un’attività di mera collaborazione con gli organi istituzionalmente preposti alla prevenzione e repressione delle violazioni alle norme vigenti in materia ambientale ed ecologica.

Il Tribunale amministrativo regionale ha anche rilevato un profilo di sopravvenuto difetto di interesse, in quanto nelle more del giudizio di primo grado è stata pubblicata la l.r. Puglia 28 luglio 2003 n. 10, che, nel disciplinare il servizio volontario di vigilanza ecologica, ha vietato espressamente che nell’espletamento dei propri compiti le guardie giurate ecologiche (G.E.V.) possano essere armate (art. 12, comma 3, l.r. Puglia n. 10 del 2003).

3. Ha proposto appello l’originario ricorrente L.P., lamentando che:

a) sussiste l’oggettiva necessità di ottenere il porto d’armi in considerazione dell’attività svolta – in piena autonomia e non in collaborazione con le forze di polizia – e la soggettiva necessità in quanto nel corso della sua attività più volte egli si è venuto a trovare in situazioni che ne hanno messo a repentaglio l’incolumità;

b) la l.r. Puglia n. 10 del 2003 è inapplicabile nel caso di specie, atteso che riguarda le sole g.e.v. (guardie ecologiche volontarie) istituite e regolate dalla l. 1 febbraio 1992, n. 157 (sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio) e dalle norme di attuazione regionali, mentre il ricorrente è guardia giurata volontaria ittico venatoriazoofila, prevista dai rr.dd. 18 giugno 1931, n. 773 (art. 138) e 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico delle leggi sulla pesca).

4. L’appello va respinto.

Il ricorrente ha la qualifica di guardia particolare giurata volontaria per la vigilanza ecologica e zoofila per la provincia di Bari, autorizzato ai sensi dell’art. 138 r.d 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.)e dell’art. 163, comma 3, lett. a) e b), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Le guardie particolari destinate alla vigilanza o alla custodia di proprietà mobiliari o immobiliari di enti pubblici o privati possono portare armi solo se munite della relativa licenza, la quale non è correlata o condizionata alla qualifica di guardia particolare e, pertanto, sottostanno agli stessi diritti e doveri che riguardano tutti i cittadini, potendo conseguire la licenza ai sensi dell’art. 42 t.u.l.p.s.

La Sezione, in fattispecie analoghe concernenti richiesta di porto di pistola motivata dallo svolgimento di attività di guardia giurata volontaria ittica e venatoria, ha ritenuto legittimo il diniego non emergendo in concreto profili di rischio tali da far emergere il "comprovato bisogno" di circolare armato, al quale l’art. 42 t.u.l.p.s. condiziona il rilascio del porto d’armi: ciò in quanto il riconoscimento quali guardie giurate volontarie ai sensi degli artt. 134 e 138 t.u.l.p.s. non comporta automaticamente la concessione del porto di difesa personale ai sensi dell’art. 42, essendo comunque indispensabile il requisito del "dimostrato bisogno" di andare armato (Cons. Stato, VI, 22 marzo 2010 n. 1631; 22 maggio 2006 n. 2953; 10 febbraio 2006 n. 530). Il che va apprezzato in relazione alle concrete circostanze del servizio medesimo, indipendentemente dalla sua tipologia.

Nel caso di specie, gli elementi addotti dal ricorrente non comprovano un suo oggettivo bisogno del porto di pistola, come del resto emerge anche dall’istruttoria svolta dall’Amministrazione (comunicazione del Commissariato di p.s. di Corato), e atteso che i fatti riferiti e documentati non sono in sé idonei a dimostrare un pericolo oggettivo e specifico.

Si deve inoltre escludere che il ricorrente abbia la qualificazione di polizia giudiziaria, che l’art. 27, co,,a 1, lett. a), l. n. 157 del 1992 riconosce solo ai dipendenti degli enti locali delegati dalle Regioni, e non anche alle altre categorie di guardie volontarie venatorie, individuate alle successive lett. b) e c).

Né ha tale qualifica in virtù dell’art. 6, comma 2, l. 20 luglio 2004, n. 189, sul maltrattamento degli animali e l’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (che riconosce le funzioni di polizia giudiziaria alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, per la vigilanza sul rispetto della stessa legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina), considerato anche che la relativa istanza di riconoscimento risulta respinta con decreto del Prefetto di Bari 8 giugno 2005 su cui pende ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.

Pertanto l’ampio esercizio di discrezionalità svolto dal Prefetto ai sensi dell’art. 42 r.d. n. 773 del 1931 non presenta vizi di illogicità, irragionevolezza, travisamento.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese a carico dell’appellante nella misura di euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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