Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14377 Sanzioni fiscali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova del il 21/12/2005 che aveva accolto il ricorso della S.T.S. srl avverso i decreti dirigenziali del superiore Ministero con cui erano state irrogate le sanzioni amministrative di Euro 752.063,00 ed Euro 37.541,00 essendo stato accertato in data (OMISSIS) che la stessa aveva esportato merci in (OMISSIS) senza la prescritta autorizzazione.

Il Tribunale aveva osservato che il D.L. n. 220 del 1990 sanzionava le transazioni o gli atti di disposizione dei beni iracheni alla data dell’emanazione del decreto (6/08/1990) laddove l’esportazione era successiva.

Il Ministero ricorrente pone a fondamento del ricorso un unico motivo fondato sulla violazione di legge.

La contribuente ha resistito con controricorso e ha proposto appello incidentale condizionato.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 220 del 1990, art. 1 conv. in L. n. 278 del 1990 nel senso che la norma doveva essere interpretata nel senso che era rilevante la destinazione delle merci e non già la circostanza che le stesse fossero o meno già di proprietà dello Stato Iracheno.

Il ricorso è fondato nei limiti delle successive osservazioni.

Il D.L. n. 220 del 1990, art. 1 prevede "Sono vietati gli atti di disposizione e le transazioni, a qualsiasi titolo effettuati, concernenti beni mobili anche immateriali, beni immobili, aziende o altre universalità di beni, valori o titoli di natura finanziaria o valutaria comunque denominati, allorchè detti beni, valori o titoli appartengano, anche tramite intermediari, alla repubblica dell’Iraq o a qualsiasi soggetto, agenzia, ente od organismo partecipato, controllato o diretto dalla repubblica dell’Iraq medesima".

Non vi è nessun elemento testuale per ritenere che il divieto si applichi, come ritenuto nella sentenza, solo ai beni già appartenenti all’Iraq alla data di entrata in vigore del D.L. in questione (appartengono non è sinonimo di acquistati o acquisiti entro il …) ma, per la naturale efficacia della legge che dispone per l’avvenire, anche a beni acquistati successivamente.

Sarebbe poi irrazionale un "embargo" riferito solo ai beni posseduti dallo Stato sanzionato, e non alle sue acquisizioni successive.

Nè la circostanza che il D.L. n. 220 del 1990 possa avere previsto il solo congelamento dei beni già posseduti può dedursi, come appare fare la sentenza impugnata, ritenendo che il vuoto sia stato riempito dal successivo D.L. n. 247 del 1990, in quanto questo ultimo si occupa invece della esportazione di merci straniere in Iraq e allarga, altresì, le disposizioni del D.L. n. 220/1990 alle attività compiute da cittadini italiani all’estero.

Orbene il Tribunale, nel momento in cui ritiene irrilevante la questione dell’acquisto della proprietà a norma dell’art. 1510 c.c. (a prescindere dalla fondatezza o meno della questione) non fa corretto uso dei superiori principi, onde la sentenza impugnata deve essere cassata, con necessità di rinvio al Tribunale di Genova in diversa composizione perchè si adegui al seguente principio di diritto: "la disposizione del D.L. n. 220 del 1990, art. 1 non può essere intesa riferita ai soli beni acquisiti entro la data di entrata in vigore del medesimo atto normativo, ma deve intendersi riferita anche ai beni acquisiti successivamente".

Per quanto concerne il ricorso incidentale condizionato proposto dalla contribuente, (in cui si deducono estinzione del credito, illegittimità delle sanzioni ecc), lo stesso non era necessario essendo la parte totalmente vittoriosa ed essendo sufficiente la riproposizione delle relative ragioni.

L’eccedenza del mezzo non può comportarne l’inammissibilità ma solo l’assorbimento.

Essendo state le superiori questioni ritenute dal Tribunale assorbite, sarà il giudice del rinvio a doverle esaminare e a provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce il ricorso principale e quello incidentale. Accoglie il ricorso del Ministero, dichiara assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Genova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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