Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-11-2010) 05-04-2011, n. 13664 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di M.V. ha presentato ricorso avverso il decreto 12.1.2010 della corte di appello di Reggio Calabria, con la quale era stata rigettata l’impugnazione del decreto 20.1.06, applicativo della misura della sorveglianza speciale di P.S..

Il ricorrente si duole della mancata declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, in quanto, in pendenza del giudizio di appello, il tribunale aveva accolto l’istanza di revoca della misura per sopravvenuta cessazione della pericolosità sociale del M..

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto correttamente il giudice di appello ha rilevato che il provvedimento di revoca per sopravvenuta mancanza di pericolosità sociale ha efficacia irretroattiva, lasciando quindi inevasa la cognizione in ordine alla originaria pericolosità, ritenuta sussistente al momento della sottoposizione del M. alla misura di prevenzione.

Tale vuoto decisionale è stato quindi colmato dalla corte di appello con la decisione nel merito dell’impugnazione, la quale sarebbe stata doverosamente dichiarata inammissibile, sul piano procedurale, solo nell’ipotesi di rituale rinuncia.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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