Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 1994 Parchi naturali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto da G.G. (in proprio e in qualità di presidente del consiglio regionale della Federcaccia Calabria) e da R.C. (in proprio e quale consigliere nazionale di presidenza della Federcaccia nonché consigliere della sezione provinciale di Cosenza della Federcaccia), per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione I, 7 ottobre 2005, n. 1647.

2. La sentenza ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l’annullamento del d.P.R. 14 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 marzo 2003, recante "Istituzione del parco nazionale della Sila e dell’Ente Parco".

3. L’appello non merita accoglimento.

3.1. Vanno respinte in primo luogo le censure concernenti l’eccessiva estensione del Parco che violerebbe le soglie massime che la legislazione regionale e la legislazione statale consentono siano destinate, nell’ambito del territorio agrosilvopastorale, a protezione della fauna selvatica.

Il Collegio ritiene, infatti, che le quote di territorio che la legislazione statale e regionale destina a protezione della fauna selvatica, non rappresentino limiti massimi invalicabili in grado di condizionare il potere dell’Amministrazione di individuare i confini delle arre da destinare a parco nazionale.

Si tratta, al contrario, di soglie minime di protezione, che, come tali, possono essere superate, specie laddove, come nella fattispecie, vengano in considerazione territori di particolare importanza sotto il profilo faunistico e naturalistico.

In altri termini, fermo restando l’obbligo di destinare (anche in assenza di aree di particolare pregio naturalistico) alla protezione della fauna selvatica almeno una percentuale (dal 20 al 30%) di territorio regionale, nulla impedisce allo Stato o alla Regione di estendere la percentuale di protezione e di sottrarre all’attività venatoria, nella delimitazione dei confini dei Parchi nazionali, aree più estese rispetto a quelle minime previste da tali norme.

3.2 Appurato che i limiti all’attività venatoria non operino in sede di istituzione dei Parchi, risulta infondata anche la censura con cui si contesta una presunta contraddittorietà tra diversi organi della Regione Calabria. In particolare, risulta del tutto irrilevante la contraria opinione che la Viunta Regionale possa aver espresso in una precedente delibera poi superata dalle determinazioni oggi impugnate.

3.3. La sentenza di primo grado va condivisa anche laddove ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la censura relativa all’inclusione del contro storico del Comune di Longobucco nei confini del Parco, nonostante l’opposizione del Sindaco e delle associazioni locali.

Non si ravvisa, infatti, né è stato dimostrato, alcun interesse concreto ed attuale dei ricorrenti e delle associazioni venatorie da essi rappresentate all’esclusione del centro storico di Longobucco dai confini del Parco.

3.4. Merita conferma anche il giudizio di irricevibiilità delle censure con le quali si è dedotta la violazione dei principi fondamentali che presiedono ai procedimenti di istituzione dei Parchi, prevedendo la consultazione e la partecipazione degli enti locali. Si tratta, infatti, di censure che, come correttamente rilevato dal Tribunale amministrativo, non risultano proposte nel ricorso introduttivo, ma solo nella memoria del 4 luglio 2005 (e dunque sono tardive).

In ogni caso sarebbero anche infondate nel merito, atteso che il provvedimento impugnato risulta essere stato adottato all’esito di un confronto tra il Ministero e i rappresentati dei Comuni e delle Provincie interessate e della Regione Calabria.

Alla luce della considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali a favore della Regione Calabria e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge, a favore di ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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