Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-11-2010) 05-04-2011, n. 13662 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el PG; di inammissibilità.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di A.G. ha presentato ricorso – integrato da successiva memoria – avverso l’ordinanza di archiviazione 6.11.09 del Gip del tribunale di Roma, nel procedimento nei confronti di P.C., relativo all’ipotesi di reato di cui agli artt. 110, 582 e 583 c.p., originato da denuncia querela, presentata dall’ A.. Il ricorrente censura l’abnormità dell’atto per violazione del contraddittorio, in quanto il giudice ha totalmente ignorato le prospettazioni dell’opponente, non consentendogli di esporre, nel corso delle udienze camerali, le deficienze logiche e le carenze investigative della richiesta del p.m. e ha emesso l’ordinanza carente di motivazione.

Il ricorso è del tutto privo di fondamento.

Le censure mosse alla conduzione dell’udienza e alla motivazione, non dimostrano la sussistenza di atto abnorme nei suoi profili segnati dalla giurisprudenza della S.C., nè la violazione della disciplina del contraddittorio, in quanto risulta agli atti che il giudice, a seguito della rituale richiesta, ha sentito all’udienza 13.10.09, la persona offesa e ne ha verbalizzato le dichiarazioni.

Nel corso dell’audizione e nel corso dell’intero procedimento camerale, il Gip ha svolto, in applicazione dei poteri riconosciuti dall’ordinamento al giudice che dirige l’udienza, la funzione di garantirne il corretto svolgimento e di stabilire, caso per caso, pertinenza e utilità delle dichiarazioni degli interessati.

Quindi, a conclusione dell’udienza successiva, si è riservata la decisione e quindi ha disposto l’archiviazione.

Le ragioni della decisione sono state esposte in maniera del tutto adeguata e nessuna censura è ipotizzabile in sede del giudizio di legittimità, nei limiti previsti dall’art. 409 c.p.p., comma 6.

E’ evidente quindi che sono del tutto al di fuori dei limiti dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la doglianze espresse nell’impugnazione in esame.

L’impugnazione va quindi dichiarata inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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