Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 1992 Indennità varie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dall’I.N.P.D.A.P. per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 29 ottobre 2004, n. 12052.

La sentenza a riconosciuto agli odierni appellati il diritto alla riliquidazione delle pensioni integrative a carico del Fondo interno ex gestione ENPAS, ricomprendendo nella retribuzione pensionabile l’indennità di posizione istituita dalla legge 2 ottobre 1997, n. 334, condannando, quindi, l’I.N.P.D.A.P. all’adeguamento della pensione integrativa, con computo degli interessi.

2. L’appello dell’I.N.P.D.A.P. merita accoglimento.

2.1. In primo luogo, risulta fondato il motivo di appello con il quale si fa valere la peculiare posizione del signor Lucio Furio Orano. Anche a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla natura dell’indennità di posizione dirigenziale, la pretesa che il signor Orano ha avanzato è infondata in quanto egli risulta transitato alla USL RM 1 di Roma a decorrere dal 1 luglio 1980 ed in tale posizione è stato collocato a riposo a far data dal 1° novembre 1984.

Come correttamente rileva l’appellante, il personale già ricompreso nell’Area dell’Assistenza sanitaria o il personale optante per tale Area non risulta destinatario dell’art. 13 della legge 9 marzo 1989, n. 88, né delle successive disposizioni normative, quali appunto quelle relative all’indennità di posizione dirigenziale di cui si discute nel presente giudizio.

Al signor Orano, quindi, non essendo più appartenente al ruolo della gestione previdenziale ex Enpas, è stato applicato il CCNL del comparto Servizio Sanitario Nazionale, con attribuzione, a decorrere, dal 1° novembre 1989, in forza dell’art. 2, comma 5, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, dell’indennità relativa alla qualifica posseduta all’atto di cessazione del servizio ed i relativi miglioramenti.

2.2. L’appello risulta, comunque, fondato anche con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti in primo grado.

Il Collegio condivide, infatti, la tesi sostenuta dall’I.N.P.D.A.P. secondo cui l’indennità di posizione istituita dall’art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 non ha natura stabile e strutturata e, non può, quindi, rientrare (nonostante la legge la qualifica come "pensionabile") nel concetto di retribuzione che rileva ai fini dell’applicazione della c.d. clausola ora prevista dall’art. 30 del regolamento di previdenza I.N.P.D.A.P..

Tale indennità, correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali, invero, è stata prevista per i soli anni 1996 e 1997 ed è dalla stessa norma istitutiva definita quale "anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale". Si tratta, quindi, di un emolumento di carattere transitorio, che non ha natura certa e stipendiale, ma resta legata a futuri accordi contrattuali. Essa, quindi, pur essendo pensionabile per coloro che l’hanno effettivamente percepita, non può essere presa in considerazione ai fini dell’applicazione della c.d. clausola ora di cui all’art. 30 del regolamento di previdenza I.N.P.D.A.P..

L’art 30 del regolamento attribuisce rilevanza, infatti, ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico del personale già collocato a riposo, non a qualsiasi incremento retributivo comunque ottenuto dal personale ancora in servizio, ma solo alle variazioni retributive certe e definitive, che incidono sulla qualifica e sulla posizione del dipendente.

3. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio,
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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