Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-11-2010) 05-04-2011, n. 13661 Ricusazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il difensore di L.G. ha presentato ricorso avverso l’ordinanza 3.12.09 della corte di appello di Milano, con la quale è stata dichiarata inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione proposta, in data 23.11.09, nei confronti del giudice di pace di Monza.

Il ricorso merita accoglimento.

La corte territoriale ha ritenuto tardiva la dichiarazione, a norma dell’art. 38 c.p.p., comma 2, in base al rilievo che, essendo divenuta nota al L. la causa di ricusazione nel corso dell’udienza 20.11.09 (venerdì), la dichiarazione non era stata proposta nè dall’imputato, contumace nè dal difensore prima della conclusione dell’udienza medesima, conclusasi alle ore 13,57.

Risulta dagli atti che l’istanza suddetta è stata presentata in data 23.11.09 (lunedì), nel termine di tre giorni dall’ultima udienza.

Va rilevato che nel contesto di tempo e di luogo risulta che era stato del tutto impossibile per la parte osservare il termine sancito dal cit. art. 38, comma 2, mediante la presentazione dell’istanza nella cancelleria del giudice competente: oltre all’ora di chiusura dell’udienza (13,57), si è frapposta all’osservanza del termine la localizzazione del giudice competente (corte di appello) in altra città (Milano).

In tale situazione, va ritenuto operativo l’altro termine previsto dal medesimo comma dell’art. 38 c.p.p.. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, qualora non sia possibile oggettivamente rispettare i diversi termini previsti dall’art. 38 cit, deve operare la disposizione contenuta nella prima parte del comma 2 di tale articolo, che consente di presentare la dichiarazione di ricusazione entro tre giorni da quando la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota (sez. 5, n. 26994 del 26.5.09; id n. 34877 del 5.4.04).

Pertanto l’ordinanza impugnata va annullata nella parte dichiarativa dell’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione con rinvio alla corte di appello di Milano per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata nella parte dichiarativa dell’inammissibilità della dichiarazione di ricusazione presentata il 23.11.09 da L.G. e rinvia alla corte di appello di Milano per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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