Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 1991 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Margelli;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 13165 dell’8 novembre 2004, che ha respinto il ricorso proposto dall’architetto G.D. avverso il provvedimento col quale la Commissione costituita ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 lo ha escluso dal novero dei candidati al conferimento del titolo di dottore di ricerca.

Assume l’appellante che la sentenza è erronea per essere pervenuta al rigetto del ricorso sulla base della tradizionale insindacabilità, salvo i casi della ingiustizia manifesta e della palese irragionevolezza, dei giudizi valutativi espressi dalle Commissioni giudicatrici, senza però affrontare uno dei motivi principali, espressamente articolato nel ricorso, afferente la circostanza secondo cui il Collegio dei docenti avrebbe inammissibilmente valutato un elaborato non definitivo del ricorrente, ammesso come altri candidati alla proroga del termine per la presentazione della propria tesi finale. Di qui l’appello e la reiterata domanda di annullamento del giudizio negativo espresso dalla Commissione nazionale predetta.

Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 17 dicembre 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

L’appello è infondato e va respinto.

Ai sensi dell’art. 7 d.P.R. 11 luglio 1980, n.382, il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico. I detti risultati vengono accertati da una commissione nazionale costituita annualmente, con decreto del Ministro, per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale.

L’appellante reitera in questa sede i motivi di censura già dedotti in primo grado, soffermandosi però, più che sui contenuti della valutazione negativa espressa dalla Commissione giudicatrice nazionale, su un error in procedendo in cui questa sarebbe incorsa nella formulazione del giudizio finale di inidoneità: cioè di aver ritenuto definitivo il giudizio espresso dal Collegio dei docenti sulla tesi scritta, laddove detto giudizio si era formato su un elaborato provvisorio del candidato, ammesso da apposito atto ministeriale al beneficio della proroga della consegna della dissertazione scritta. In definitiva, il ricorrente assume che il giudizio della Commissione giudicatrice nazionale sia stato inammissibilmente influenzato, in negativo, dalle conclusioni erroneamente tratte dal Collegio dei docenti su di un elaborato provvisorio e trasfuse nella relazione di presentazione del candidatoalla Commissione.

La censura non appare fondata.

Nello stesso ricorso di primo grado, il ricorrente dà atto che nella relazione del Collegio dei docenti si dice espressamente che "il lavoro svolto, pur incompleto nella sua presentazione, ma suscettibile potenzialmente di sviluppi e perfezionamenti, possieda in sé carattere di compiutezza e come tale vada valutato". Da tanto si desume che il Collegio dei docenti ha rappresentato alla Commissione giudicatrice una valutazione scevra da condizionamenti in relazione al carattere non definitivo dell’elaborato scritto; pertanto il giudizio negativo dell’organo tecnico non appare essere stato negativamente influenzato dal carattere editoriale della dissertazione scritta prodotta dall’interessato quanto piuttosto dai suoi concreti contenuti, giudicati di non rilevante interesse scientifico.

Per contro, come correttamente osservato dal primo giudice, nelle censure svolte dal ricorrente non risultano evidenziati profili di manifesta illogicità o irragionevolezza nel giudizio espresso dalla Commissione sull’insieme delle prove sostenute, ed in particolare sulla tesi scritta del candidato, ritenuta precisamente "non originale nella sua impostazione, di fatto esterna nello svolgimento della materia del dottorato, compilativa ed incompleta nell’elaborazione".

Tale valutazione, oltre a risultare immune da vizi logici, non è stata specificamente censurata dal ricorrente, il quale non ha neppure prospettato, con argomenti afferenti il contenuto dell’elaborato, in quale misura la produzione del testo definitivo della dissertazione avrebbe potuto sovvertire il giudizio negativo della Commissione (vieppiù considerando che, secondo la richiamata disposizione regolamentare, i risultati raggiunti dai candidati alla fine del corso di dottorato in tanto sono utili per il conseguimento del titolo in quanto sono giudicati di rilevante valore scientifico dalla Commissione giudicatrice).

In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese di lite del grado possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolarità della controversia trattata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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