Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-07-2010, n. 16069 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate impugna, con due motivi, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, indicata in epigrafe, che, respingendo l’appello dell’Ufficio, ha confermato l’inapplicabilità della sanzione pecuniaria per infedele dichiarazione al socio di una società di persone, relativamente al proprio reddito di partecipazione – fermo il rigetto, nel merito, del ricorso, in ordine alla percezione di tale reddito. Nel provvedimento ora impugnato si legge che "l’interpretazione dei primi giudici trova pieno accoglimento da parte di questo collegio in quanto ormai consolidata giurisprudenza ritiene che le penalità siano attribuibili solo alla società, come giustamente asserito in prime cure, giudicandosi invece che le pene pecuniarie siano comminate anche ai soci solo nella eventualità che la dichiarazione dei redditi sia stata fatta successivamente alla rettifica senza l’opportuno adeguamento della dichiarazione alle imposte rettificate e, quindi, solo in questo caso, attribuibile ai soci l’infedele dichiarazione".

Deducendo, col primo motivo, "violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 46 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", la ricorrente contrasta, in diritto, l’impostazione del giudice a quo, espressamente invocando Cass., 5^, 17492/2002, che ha affermato l’applicabilità delle sanzioni al socio accomandante; col secondo motivo, enunciando il vizio di "motivazione insufficiente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5", essa critica il richiamo, nel provvedimento impugnato, ad una presunta consolidata giurisprudenza.

Motivi della decisione

Si premette che, alla udienza di discussione del 3 dicembre 2009, su preliminare richiesta della difesa della ricorrente, si è rinviata la trattazione, per consentire – sulla scorta di apposita certificazione dell’Ente Poste – di documentare la ricezione del ricorso, notificato appunto a mezzo posta. Alla udienza odierna erroneamente si è dato atto della mancata produzione di tale documentazione – onde, appunto, la richiesta del P.M. – da parte dell’Avvocatura dello Stato, che, invece, aveva provveduto, già in data 24 dicembre 2009, al deposito di copia conforme dell’atto, da cui risulta il ritiro, in data 1 marzo 2008, del piego raccomandato da parte dell’intimato. Onde, poichè la sentenza impugnata è stata depositata il 19 dicembre 2006 ed il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 2 febbraio 2008 – e, dunque, nel rispetto del termine lungo -, risulta positivamente dimostrata l’ammissibilità della impugnazione.

Ciò posto, il ricorso è fondato.

Merita infatti risposta affermativa il quesito formulate, in relazione al primo motivo – con assorbimento del seconde, in cui il dedotto vizio di motivazione non assume autonomo rilievo, indipendentemente dalla mancanza del c.d. momento di sintesi -, dalla ricorrente "dica la Corte se al socio di una s.n.c. non sia mai applicabile una sanzione per infedele dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 46 in quanto questi non può che adeguarsi alla dichiarazione resa dalla società, ovvero se la predetta sanzione sia ad esso applicabile per omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sull’esattezza dei bilanci della società".

In senso positivo, a partire da Cass., Sez. un., 127 e 128/1993, si è sempre espressa – contrariamente all’opinione (solo) affermata nella sentenza impugnata – la giurisprudenza di legittimità (Cass., 1^, 4579/1994; 5^, 2699/2002, 19192/2006, 12177/2009), cui, in totale mancanza di argomenti contrari, il collegio intende dare continuità.

Ed infatti, "il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone (nella fattispecie, società in nome collettivo), ed imputato al socio ai fini dell’i.r.pe.f., a norma del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5 (poi sostituito dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5), in proporzione della relativa quota di partecipazione, comporta anche l’applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 6 in quanto ai soci di società di persone è consentito il controllo dell’amministrazione sociale, e la verifica dell’effettivo ammontare degli utili conseguiti. La sanzione non viene quindi irrogata sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l’elemento della colpevolezza introdotto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5 consistendo la colpa, per i soci non amministratori, nell’omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultazione dei documenti contabili, e del diritto ad ottenere il rendiconto dell’attività sociale, mentre la colpa, per i soci amministratori, deriva dai poteri di gestione, direzione e controllo dell’attività sociale" (Cass., 5^, 19192/2006 citata).

Di qui l’accoglimento del ricorso – dovendosi appena rammentare la continuità normativa e l’identità di sanzione tra l’abrogato art. 46 citato, comma 4, ed il sopravvenuto D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 1, comma 2 – con la cassazione della sentenza impugnata e la pronunzia nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto: pronunzia che è, come ben si intende, di rigetto del ricorso introduttivo, anche sotto il profilo sanzionatorio.

Le spese del giudizio di appello e della presente fase vanno poste, per il criterio della soccombenza, a carico dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta integralmente – anche con riguardo alle sanzioni – il ricorso introduttivo; condanna l’intimato alle spese del giudizio di appello e della presente fase, liquidate, le prime, in Euro 2.000,00, di cui 800,00 per diritti e 1.200,00 per onorario, e, le seconde, in Euro 4.200,00, di cui 200,00 per esborsi, con accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *