Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-03-2011, n. 1990 Comune

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con un primo ricorso, iscritto al n. di R.G. 1637/1994 della Sezione Staccata di Salerno del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, la B.N.D., filiale di Salerno, impugnava:

a) il provvedimento di cui alla nota del 28 marzo 1994, prot. n. 10365, a firma del Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Nocera Inferiore, con il quale "si comunicava che la somma relativa al pagamento dei ratei per la sistemazione debitoria dell’A.C. Nocerina spa non poteva essere ammessa alla massa passiva della liquidazione";

b) (motivi aggiunti) la delibera di C.C. n. 58 del 29 settembre 1990 di "riconoscimento dei debiti fuori bilancio al 27 aprile 1989".

Il Tribunale amministrativo regionale adito, con sentenza n. 773 del 2005, dichiarava inammissibile sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti per originaria carenza di interesse perché gli atti impugnati erano privi di efficacia lesiva. Invero, il provvedimento indicato sub a) non aveva la valenza di atto conclusivo del procedimento configurato dalla normativa di riferimento ( d.P.R. n. 378/93), avendo la Commissione Straordinaria di Liquidazione soltanto compiti di carattere propedeutico all’approvazione definitiva del piano di estinzione da parte del Ministero dell’Interno, atto conclusivo del procedimento. Tant’è che, come riferito dall’Amministrazione resistente con apposita memoria, detta articolazione ministeriale aveva adottato la definitiva determinazione di competenza, peraltro avversata con separato ricorso (n.1780/1996 RG Sezione Staccata di Salerno).

Con tale ultimo ricorso la B.N.D. spa (poi B.A.P.V. spa) ha impugnato il provvedimento della Commissione straordinaria di liquidazione del comune di Nocera Inferiore n. 15784 del 10 aprile 1996 recante l’esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla ricorrente e della delibera della commissione straordinaria recante approvazione del piano di estinzione dei debiti nella parte in cui non ha inserito nella massa passiva il credito della ricorrente.

In data 28 dicembre 2004 il comune ha versato in atti il D.M. 12 luglio 1996 con cui il Ministero dell’interno ha approvato il piano di estinzione delle passività pregresse del comune di Nocera Inferiore, come predisposto dall’organo straordinario di liquidazione.

Con sentenza n. 1277 del 2005 la sezione staccata di Salerno del TAR Campania ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto, anche se fosse stato annullato l’atto prodromico gravato in quella sede, e cioè la determinazione della commissione straordinaria di liquidazione, sarebbe restato pur sempre in piedi l’atto terminale del procedimento, costituito per l’appunto dal decreto ministeriale citato, non impugnato.

Con due distinti ricorsi la B.A.P.V. s.pa. ha impugnato sia la sentenza n. 773 del 2005 (RG 10376/2005) che la sentenza n. 1277/2005 (RG 10377/2005).

Il motivo fondamentale di impugnazione, in entrambi i ricorsi, è rappresentato dall’affermazione che il decreto ministeriale di approvazione non è altro che un provvedimento di controllo afferente l’efficacia e l’eseguibilità del piano di estinzione, che di per sé è già compiuto e perfetto, essendo pacificamente riconosciuto che "l’approvazione non è elemento costitutivo dell’atto sottoposto a controllo, ma attiene alla sua efficacia (Cons. St. sez. VI, 28 ottobre 1986, n. 832).

Si è costituito in giudizio il Comune di Nocera Inferiore, che ha depositato memorie difensive.

All’udienza del 10 dicembre 2010 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

I ricorsi indicati in epigrafe debbono essere riuniti in ragione dell’identità delle parti e della circostanza che gli atti impugnati appartengono alla medesima serie procedimentale.

Gli appelli sono infondati.

Il comma 6 dell’art. 9 del d. P.R. 24 agosto 1993, n. 378 dispone: "I creditori non inseriti nella massa passiva del piano di estinzione possono fare richiesta all’organo straordinario della liquidazione dando dimostrazione del credito da loro vantato nei confronti dell’ente, sino a che non interviene l’approvazione con decreto del Ministro dell’interno del piano di estinzione. Sino a quel momento l’organo della liquidazione, se ritiene giustificata la pretesa del creditore, apporta al piano di estinzione le relative modificazioni e le trasmette alla commissione di ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell’interno Direzione generale dell’Amministrazione civile, per il seguito di competenza".

La Sezione ritiene che in sede di approvazione del piano di estinzione, il Ministero dell’interno abbia il potere di modificare quanto predisposto dall’organo straordinario, anche attraverso la collaborazione della commissione di ricerca: ciò significa che il Ministro dell’interno ha veri e propri compiti di amministrazione attiva, con la conseguenza, così come affermato dal giudice di primo grado, che i suoi atti non sono dei meri visti e che l’annullamento della deliberazione della commissione straordinaria non si estenderebbe al decreto ministeriale.

In conclusione gli appelli vanno respinti.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), previamente riuniti gli appelli indicati in epigrafe, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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