Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 24-03-2011) 06-04-2011, n. 13713 Misure cautelari

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clusioni del P.G. Dott. SALZANO Francesco intese all’annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’arresto eseguito a fini estradizionali di R.O. in data 12- 01-2011 a seguito di mandato di cattura internazionale emesso dall’Autorità Giudiziaria Moldav, in esecuzione di sentenza del 28- 10-2008 della Corte di Appello di Bender (Moldavia) recante condanna alla pena di anni otto di reclusione per furto aggravato e rapina a mano armata, ex art. 183 c.p., comma 2, moldavo, il Presidente della Corte di Appello di Venezia ex art. 716 c.p.p., comma 3 convalidava l’arresto, risultando ravvisabile il pericolo di fuga e disponeva l’applicazione della misura coercitiva della custodia in carcere con riferimento all’instaurando giudizio di estradizione, con ordinanza in data 13-01-2011. Avverso tale decisione il R., a mezzo, del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all’art. 125, art. 714, comma 2, art. 715, art. 292, comma 2, lett. c) e c) bis anche quanto alla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., in assenza del presupposto "pericolo di fuga", solo apparentemente motivato, peraltro, su presunzioni e mere clausole di stila, nonostante risultasse che il ricorrente avesse lavoro e costituito in Italia una famiglia con stabile rapporto con una concittadina da cui era nata una figlia, così trascurando di indicare le specifiche e concrete ragioni per le quali l’esigenza dell’asserito pericolo di fuga non potesse essere soddisfatto con altra misura.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Effettivamente il provvedimento impugnato, in palese violazione dell’obbligo di motivazione previo controllo dei presupposti legittimanti la convalida dell’arresto di p.g. eseguito in via di urgenza si è rimesso a formule di stile, quanto a gravità del fatto ed entità della pena, in se ammissibili se accompagnate da una specifica ancorchè sintetica verifica di ragioni supportanti la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, non certo assolto da una "laconica" espressione attinente asserita "mobilità sul territorio" dell’estradando.

E’ noto, infatti, che la legge, nel richiamare il cennato pericolo con riferimento all’art. 715 c.p.p., comma 2, lett. c intende investire il giudice dell’obbligo di una motivata verifica delle condizioni legittimanti la applicazione di misure cautelari che, in relazione al procedimento di estradizione, sono intuibilmente collegata anche funzionalmente alla tutela del detto pericolo.

L’assumerne l’esistenza, trascurando un doveroso vaglio delle condizioni soggettive, peraltro evincibili in atti e debitamente segnalate dalla difesa a contrastare detta concretezza del pericolo di fuga, rappresenta una palese violazione di legge, cui si accompagna quella di assoluto difetto di esplicazione delle ragioni per cui ogni altra misura sarebbe stata ragionevolmente insoddisfacente a tutelare l’esigenza ex art. 274 c.p.p., lett. b).

Tanto si risolve, infatti, in violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c) bis, come esattamente segnalato dalla difesa nel ricorso in esame. Si impone, per tanto, l’annullamento dell’impugnata ordinanza con rinvio per nuova deliberazione alla Corte di Appello di Venezia.

Ciò posto, giova ribadire che, in tema di mandato di arresto a fini estradizionali, l’annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell’ordinanza con la quale il Presidente della Corte di Appello ha convalidato l’arresto provvisorio ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo.

Tuttavia, l’intervento rescindente della Corte di cassazione toglie al provvedimento annullato la possibilità di essere posto a base di una restrizione della libertà personale, con conseguente immediata liberazione della persona detenuta (cfr. In termini, tra le altre, Cass. pen. sez. 6^, 4-12-2009 n. 2266, Flati).

Alla stregua di tanto, va disposta l’immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.

Va richiesta la Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 626 c.p.p. e per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

ANNULLA l’ordinanza impugnata e RINVIA per nuova deliberazione alla Corte di Appello di Venezia.

DISPONE l’immediata liberazione del ricorrente se non detenuto per altra causa;

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all’art. 626 c.p.p. e per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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