Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 06-04-2011, n. 13740 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 23.6.2010 il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, convalidava l’arresto di E.C. C. e di M.A.C., effettuato per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Riteneva il Tribunale che l’arresto fosse stato legittimamente eseguito.

2) Propongono, con separati atti ma di identico contenuto, ricorso per cassazione E.C.C. e M.A.C., per violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 125, 381, 382 e 391 c.p.p..

Secondo la giurisprudenza di legittimità l’ordinanza di convalida dell’arresto deve essere motivata sia in relazione alla sussistenza degli estremi della flagranza, sia in ordine alla sussistenza di una delle ipotesi di arresto, sia infine sul rispetto dei termini di convalida.

Il Tribunale, invece, si limita apoditticamente ad affermare che l’arresto è stato legittimamente eseguito.

3) I ricorsi sono infondati.

3.1) Non c’è dubbio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dai ricorrenti, "l’ordinanza di convalida dell’arresto in flagranza deve essere motivata, innanzi tutto, in ordine alla sussistenza degli estremi della flagranza e poi in ordine alla configurabilità di una delle ipotesi di arresto e al rispetto dei termini della procedura di convalida". (cfr. Cass. pen. Sez. 6 n. 3550 del 20.3.1991).

In tema di convalida dell’arresto, quindi, il "giudice, oltre a procedere ad una verifica formale circa la osservanza dei termini previsti dall’art. 386 c.p.p., comma 3 e art. 390 c.p.p., comma 1, deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito arresto ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza in relazione allo stato di flagranza e all’ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza tuttavia prendere in considerazione l’aspetto della gravita indiziaria e delle esigenze cautelari (riservato alla valutazione di applicabilità delle misure cautelari) e senza sconfinare in apprezzamenti riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito. La verifica e la valutazione in oggetto va fatta con riferimento all’uso ragionevole dei poteri discrezionali utilizzati dalla polizia giudiziaria e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l’arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione" (cfr. Cass. pen. sez. 4 n. 17435 del 6.4.2006).

E’ assolutamente pacifico, inoltre, che anche il provvedimento di convalida dell’arresto possa essere motivato per relationem. Tale motivazione è da considerare legittima, quando: 1) faccia riferimento recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica e, eventualmente, di gravame, e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione" Cfr.

Cass. sez. un. n. 17 del 21.6.2010 – Primavera ed altri.

3.1.1) Tanto premesso, il Tribunale non si è limitato, come assumono i ricorrenti, ad affermare, attraverso un modulo già predisposto, che l’arresto era stato legittimamente eseguito, ricorrendo le condizioni, ex artt. 388, 381 e 382 c.p.p..

Dall’ordinanza risulta, invero, che il giudice, sia pure attraverso una motivazione per relationem, ha effettuato la verifica in ordine alla legittimità dell’arresto operato dai Carabinieri. Dopo avere in premessa evidenziato che dalla lettura degli atti del procedimento a carico di M.A.C. ed E.C.C. risultava che l’arresto era stato eseguito in data 21.6.2010 per il reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e L. 20 febbraio 1958, n. 8, art. 3 assumeva che erano state rispettate le condizioni previste dagli artt. 388, 381 e 382 c.p.p. come risultava ampiamente dalla comunicazione notizia di reato. Il giudice quindi, rinviando, a tale comunicazione mostrava di averne preso cognizione e di averla valutata, ritenendola coerente con la decisione di convalidare l’arresto. In effetti nella comunicazione, contenente il verbale di arresto, si dava atto di tutte le indagini espletate, degli elementi a carico degli indagati, della flagranza del reato ("il M. veniva bloccato dopo aver prelevato le ragazze, mentre le stava riaccompagnando a casa nei pressi dell’abitazione, mentre l’ E. veniva bloccato davanti il portone d’ingresso mentre attendeva l’arrivo del suo complice, dopo aver eseguito già un controllo delle ragazze alle precedenti ore 17,20 sulla strada in cui si prostituivano"), della gravita del fatto, dell’arresto eseguito alle ore 23,20 del 21.6.2010, della comunicazione dello stesso al P.M. il quale disponeva il giudizio direttissimo per il 23.6.2010, dell’avviso al difensore di ufficio.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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