Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 07.07.2007 e depositato in data 17.07,2007, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
I.Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 24 e 25 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 – Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed arbitrarietà dell’azione amministrativa – Carenza dei presupposti di legge e difetto di istruttoria – Violazione degli artt.97 e ss. Cost.;
II.Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del giusto procedimento di legge – Vizio di motivazione – Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità ed arbitrarietà dell’azione amministrativa – Carenza dei presupposti di legge e difetto di istruttoria;
III.Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art.32 bis del vigente Regolamento del Comune di Gragnano – Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, perplessità ed arbitrarietà dell’azione amministrativa – Carenza dei presupposti di legge e difetto di istruttoria e motivazione – Violazione degli artt.97 e ss. Cost;
IV.Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art.24 della legge n.426 dell’11.06.1971 – Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, perplessità ed arbitrarietà dell’azione amministrativa – Carenza dei presupposti di legge e difetto di istruttoria e motivazione – Violazione degli artt. 97 e ss. Cost.;
V.Carenza di motivazione – Violazione dell’art.3 della Legge n.241/90 – Eccesso di potere per omessa attività istruttoria – Illogicità, arbitrarietà e perplessità – Violazione e falsa applicazione degli artt.97 e ss. Cost.
Si costituiva ad adiuvandum E.M., proprietario dell’immobile nel quale parte ricorrente svolgeva l’attività di ristorazione.
Si costituiva altresì il Comune di Gragnano che resisteva al ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dall’interventore ad adiuvandum, E.M., non potendosi considerare incidenti sulla legittimità del provvedimento impugnato le successive vicende occorse all’immobile, nel quale la ricorrente esercitava l’attività di ristorazione oggetto dell’atto gravato.
Il ricorso, nel merito, è inondato e va respinto.
Parte istante impugna l’atto con il quale il Comune di Gragnano ha revocato l’autorizzazione sanitaria rilasciata in suo favore (aut. san. n.1317 del 15.12.1999) sul presupposto dell’assenza, per l’immobile adibito ad attività di ristorazione ed oggetto di istanza di sanatoria edilizia straordinaria (condono edilizio) ai sensi della Legge n.47/85 (prot. n.4812 del 29.03.2006), del certificato di agibilità secondo quanto accertato dalla Polizia Municipale di Gragnano in data 30.09.2004.
Va, altresì, rilevato che a seguito di richiesta presentata dal proprietario dell’immobile in data 18.10.2006, era stata rigettata la richiesta di rilascio del certificato di agibilità (cfr. comunicazione ex art.10 bis del 17.11.2996 prot. n.26683) e che parimenti era stata rigettata la successiva richiesta di certificato di agibilità provvisoria (prot. n.3863 del 13.02.2007), con atto reso dal Comune in data 19.10.2007, notificato in data 30.10.2007, e gravato con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Ciò posto, il Tribunale osserva che le censure di legittimità articolate da parte ricorrente e dall’interventore ad adviuvandum, in punto di deficienze motivazionali ed istruttorie dell’atto impugnato oltre che di violazione di legge, sono destituite di fondamento ove si tenga conto dei seguenti enunciati giurisprudenziali, dai quali non vi è motivo di discostarsi:
"La conformità dei manufatti alle norme urbanisticoedilizie costituisce il presupposto indispensabile per il legittimo rilascio del certificato di agibilità, come si evince dagli art. 24, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e art. 35, comma 2, l. n. 47/1985, del resto, risponde ad un evidente principio di ragionevolezza escludere che possa essere utilizzato, per qualsiasi destinazione, un fabbricato in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione è preordinata la disciplina urbanisticoedilizia (Consiglio Stato, sez. V, 30 aprile 2009, n. 2760, conforme, Id.,, sez. V, 16 agosto 2010, n. 5701)";
"L’art. 3 comma 7, l. 25 agosto 1991 n. 287, nel disporre che le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica ed igienicosanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, richiede ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni che l’autorità amministrativa verifichi non solo la presenza dei presupposti e requisiti in materia di attività commerciale, ma accerti anche la conformità dei locali, da utilizzare per l’autorizzanda attività, alle norme predette sotto il profilo sia ediliziourbanistico che igienicosanitario; di conseguenza è illegittima l’autorizzazione rilasciata relativamente ad un’attività di somministrazione di bevande da svolgersi in un locale non conforme alla disciplina edilizia e urbanistica né ricondotto a conformità per effetto dell’accoglimento dell’istanza di condono presentata ma non ancora definita, e che è oggetto di una certificazione provvisoria di agibilità non prevista dall’ordinamento che, comunque, può riguardare solo manufatti conformi alla disciplina edilizia ed urbanistica, e sulla cui base, pur avendo essa efficacia temporaneamente definita (un anno), è stata rilasciata l’autorizzazione senza particolari prescrizioni temporali e quindi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio" (Consiglio Stato, sez. V, 28 maggio 2009, n. 3262).
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a) rigetta il ricorso;
b)condanna la parte ricorrente e l’interventore, in solido tra loro, al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di giudizio che liquida in complessivi E.2.000,00# (euro duemila/00#)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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