Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 06-04-2011, n. 13737

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G. Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 27 agosto 2009 il Tribunale di Cagliari rigettava la richiesta di riesame, proposta nell’interesse di B. M., confermando l’ordinanza emessa il 13 agosto 2009 dal GIP presso il Tribunale di Cagliari, con la quale era stata disposta nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 609 bis, comma 2, n. 1 e art. 609 octies in danno di F.R.. Con istanza del 17 febbraio 2010 il B. chiede di essere rimesso nel termine di cui all’art. 311 c.p.p. al fine di poter proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari.

Dopo una premessa in fatto, assume che solo successivamente, in data 8 febbraio 2010, a seguito di appello ex art. 310 c.p.p. avverso l’ordinanza con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare, la difesa aveva potuto prendere visione per la prima volta dell’intero fascicolo del P.M., rilevando che il verbale delle sommarie informazioni rese da M.B. in data 13.8.2009 non era stato trasmesso in precedenza al Tribunale del riesame.

La mancata trasmissione di tale atto (contenente elementi di fatto certamente favorevoli all’indagato, in quanto erano contraddette le dichiarazioni della F. in ordine alla presenza del M. nel circolo al momento della perpetrazione della violenza e quindi veniva minata l’attendibilità della parte offesa) costituiva violazione dell’art. 309, commi 5 e 10 e determinava la perdita di efficacia della misura. Essendo, con riferimento alla violazione dell’art. 309 c.p.p., spirato il termine per impugnare l’ordinanza del Tribunale del riesame del 27 agosto 2009, notificata il 29.8.2009, e, derivando la mancata osservanza da forza maggiore (essendo l’atto in questione rimasto custodito nel fascicolo del P.M.), chiede la restituzione ex art. 175 c.p.p. nel termine medesimo.

Con requisitoria scritta in data 2.8.2010 il P.M. chiede il rigetto dell’istanza, essendo l’istante fin dal 17 agosto 2009 a conoscenza della mancata convalida del fermo del coindagato P.U. proprio sulla base delle dichiarazioni rese da M.B. il 13 agosto; la difesa, pertanto, aveva la possibilità di verificare l’assenza di dette dichiarazioni nel fascicolo trasmesso al riesame.

2) L’istanza va dichiarata inammissibile.

La forza maggiore che, a norma dell’art. 175 c.p.p., comma 1, consente la restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza è costituita da un particolare impedimento che si presenta come assoluto – sì da rendere vano ogni sforzo dell’uomo per superarlo – e derivante da cause a lui non imputabili. Nel caso di specie, quindi, si sarebbe dovuto trattare di un evento così grave da impedire la proposizione dell’impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale.

Ma, secondo la stessa prospettazione difensiva, la mancata conoscenza delle dichiarazioni rese da M.B. non ha avuto alcuna incidenza sul rispetto del termine per impugnare (il ricorso per cassazione poteva essere presentato in qualsiasi momento, non essendo stati addotti impedimenti di sorta), ma solo sulla deduzione dei motivo di gravame (violazione dell’art. 309, commi 5 e 10).

Non a caso la giurisprudenza formatasi in relazione all’art. 183 bis del codice abrogato riteneva che la possibilità della rimessione in termine relativa a caso fortuito o forza maggiore riguardasse "la dichiarazione di impugnazione e non i motivi di essa" (cfr. Cass. pen. sez. 1 n. 4071 dell’11.12.1986).

2.1) La richiesta di restituzione nel termine deve quindi essere dichiarata inammissibile, con condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dì elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l’istante al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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