T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 31-03-2011, n. 303 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 La ricorrente, con atto notificato il 13 dicembre 2010 – depositato il successivo 16 – espone che: (a) la giunta provinciale di Frosinone con delibera 97/2007 decideva di stabilizzare il personale "in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni, anche non continuativi, o in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006"; (b) dopo aver approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2007/2009 ( delibera 121/2007) ed aver indicato che la relativa spesa non avrebbe aumentato gli attuali costi del personale ( delibera 38/2008), la giunta conferiva mandato al competente dirigente di espletare le procedure concorsuali, avviate con determina n. 3548 del 16 settembre 2008 interessante specificamente il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di avvocato a tempo pieno ed indeterminato; (c) si collocava al primo posto della graduatoria di merito approvata con determina n. 4548 in data 2 dicembre 2009; (d) nonostante si siano verificate tutte le condizioni fissate, l’amministrazione non ha ancora dato esecuzione all’atto di approvazione della graduatoria con la dovuta assunzione. Ciò premesso la stessa agisce per la dichiarazione dell’obbligo di procedere alla esecuzione della determina n. 4548 del 2 dicembre 2009 e per la conseguente assunzione, argomentando: violazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. – violazione delle deliberazioni G.P. nn. 97/2007 e 38/2008 nella parte in cui esse hanno stabilito di procedere alla stabilizzazione degli avvocati in servizio a tempo determinato – eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà manifeste.

2 Con atto depositato in data 3 febbraio 2011 si è costituita in giudizio la provincia di Frosinone che ha opposto l’infondatezza ed eccepito l’inammissibilità.

3 Le parti hanno quindi depositato memorie e documentazione.

4 Il ricorso è stato chiamato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2001 nel corso della quale il patrono della ricorrente ha anche contrastato l’eccezione sollevata dalla resistente; dopo la discussione è stato introdotto per la decisione.

5 Il ricorso è inammissibile alla luce del costante orientamento giurisprudenziale applicabile alla fattispecie in esame segnata dalla domanda della ricorrente tesa all’affermazione dell’obbligo della provincia di prestare esecuzione all’approvazione della graduatoria con l’assunzione, quindi, la costituzione del relativo rapporto di lavoro.

5.1 Nello specifico può richiamarsi: (a) "In regime di pubblico impiego privatizzato, in base all’art. 63 d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti a ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l’assunzione al lavoro, giacché la riserva residuale alla giurisdizione amministrativa, di cui al comma 4 dell’art. 63 cit., concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro che si concludono con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione." (Cassazione civile, sez. un., 26 febbraio 2010, n. 4648); (b) "La riserva alla giurisdizione del g.a. delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, operata dall’art. 63 t.u. di cui al d. lgs. 165/2001, non può considerarsi estesa a ricomprendere l’azione di chi rivendica in sostanza la spettanza di un determinato posto di lavoro (l’assunzione)." (T.a.r. Campania Napoli, sez. III, 27 settembre 2010, n. 17536); (c); "Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione delineato dall’art. 68, d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito prima dall’art. 29, d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e poi, dall’art. 63, d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, sono state devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A. (salvo quelle relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti, nonché quelle concernenti il personale in regime di diritto pubblico). Orbene, la menzionata ampia giurisdizione comporta che il giudice ordinario adotti nei confronti delle P.A. tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura della situazione giuridica, senza che sia consentito operare distinzioni tra norme sostanziali e procedurali, con la rilevabilità anche dei vizi formali. Né potrebbe ammettersi un’autonoma tutela dell’interesse procedimentale mediante l’impugnativa del silenzio rifiuto presso il giudice amministrativo, anche per i casi in cui difetta di giurisdizione su ogni controversia relativa ai rapporti di lavoro privatizzato, dal momento che l’interesse al giusto procedimento è assorbito dalla posizione sostanziale, completamente protetta ormai dal giudice ordinario. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, dei ricorsi proposti per contestare il silenzio serbato dall’Amministrazione in ordine ad istanze o diffide formulate nei riguardi di pretese qualificabili come diritti soggettivi e non riconducibili ad ambiti di giurisdizione esclusiva amministrativa." (T.a.r. Lazio Roma, sez. I, 09 dicembre 2009, n. 12630).

6 Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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