Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 06-04-2011, n. 13736 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Catania, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte Suprema di cassazione, ha rigettato la richiesta di equa riparazione proposta da M.C.M.L. per la custodia cautelare subite dal 10.2.2004 al 16.7.2004 per i reati di partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina e per traffico di ingente quantità di cocaina in concorso con altri; reati dai quali era stata assolta ai sensi dell’art. 530 cpv. c.p.p. per non avere commesso il fatto. La Corte territoriale ha ritenuto utilizzabili, ai fini della decisione, le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dal coimputato F.G.J.G.; propalazioni dichiarate, invece, inutilizzabili in sede dibattimentale nei confronti dei coimputati, ex art. 513 c.p.p., per essersi il F. avvalso della facoltà di non rispondere.

L’ordinanza ha, poi, rilevato che a carico della M. vi erano anche le dichiarazioni accusatorie di tale S.G.L. R., il quale aveva riferito di avere trasportato per conto della ricorrente ovuli di cocaina in Italia; elemento di prova ritenuto dal Tribunale insufficiente ai fini della affermazione di colpevolezza.

L’ordinanza ha affermato che i gravi indizi di colpevolezza che avevano motivato la misura cautelare applicata nei confronti della M. avevano trovato causa nei comportamenti della stessa, costituiti dai frequenti contatti telefonici con il F. ed altro coimputato, nel fatto di essersi accompagnata ai predetti in frequenti viaggi aerei, anche in occasione del trasporto di sostanze stupefacenti da parte del F..

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore della M., che la denuncia per manifesta illogicità della motivazione.

Si deduce, in sintesi, che l’ordinanza impugnata incorre negli stessi vizi motivazionali del provvedimento annullato, rilevati dalla sentenza di questa Corte. Non si chiarisce in particolare se la richiedente avesse qualche contezza degli illeciti commessi e tenesse ciononostante una condotta marcatamente censurabile, nonchè il contributo causale della condotta della M. alla applicazione della misura cautelare.

Si deduce che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni del F., in quanto inutilizzabili nell’ambito del processo penale a carico della M., risultano inutilizzabili anche nel procedimento di equa riparazione.

Si osserva che, in ogni caso, le dichiarazioni dei coimputati, per essere utilizzate quale mezzo di prova, necessitano di riscontri specifici.

Si deduce inoltre che la frequentazione di coimputati non è di per sè idonea a dimostrare l’elemento della colpa grave; elemento che, per escludere il diritto all’equo indennizzo, deve essere eziologicamente connesso alla applicazione della misura cautelare.

Il ricorso non è fondato.

Osserva in primo luogo la Corte che l’ordinanza ha correttamente affermato in punto di diritto l’utilizzabilità, nel procedimento per riparazione della ingiusta detenzione, degli elementi di prova dichiarati inutilizzabili nel procedimento di cognizione, allorchè la ragione della inutilizzabilità non riguarda la illegalità del mezzo di prova acquisito, bensì attiene a ragioni riguardanti la formazione della prova in dibattimento.

Tale affermazione in punto di diritto, pertanto, non è in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte citata dalla ricorrente (sentenza n. 1153/2009), che riguardava invece una specifica ipotesi di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni telefoniche ex art. 271 c.p.p. e, quindi, una prova acquisita illegalmente.

Ed, intatti, è stato già affermato da questa Suprema Corte in ordine a questione analoga che "in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini della valutazione circa la sussistenza del dolo o della colpa grave che ostano alla riparazione, il giudice può tener conto degli atti che nell’ambito del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inutilizzabilità meramente fisiologica".

(sez. 4, 23.4.2009 n. 38181, Ferrigno, RV 245308).

Orbene, nel caso in esame, l’elemento di prova valutato dalla Corte territoriale non era affetto da inutilizzabilità patologica, trattandosi delle dichiarazioni accusatorie del coimputato F. G.J.G., trafficante internazionale di stupefacenti, che erano state acquisite in modo del tutto rituale ed erano pienamente utilizzabili nel corso delle indagini preliminari, allorchè sono state disposte le misure cautelari.

Tali dichiarazioni sono divenute, invece, inutilizzabili nei confronti della M. solo successivamente, nella fase dibattimentale, ai sensi dell’art. 513 c.p.p, in quanto il coimputato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’ordinanza inoltre da conto degli elementi di riscontro individualizzanti alle dichiarazioni accusatorie, costituite dalle informazioni relative alle liste passeggeri acquisite presso le compagnie aeree, i tabulati telefonici ed altro.

Sulla base di tali elementi la Corte territoriale, senza effettuare alcuna illegittima rivalutazione della sentenza penale di assoluzione, ha rilevato l’esistenza di una serie di comportamenti posti in essere dalla M., caratterizzati quanto meno dalla colpa grave, che hanno posto in essere una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, dando causa all’emissione della misura cautelare, con la conseguenza che deve essere escluso il diritto all’equa riparazione ex art. 314 c.p.p., comma 1 (cfr. sez. 4, 23.10.2008 n. 43302, Tucci, RV 242034). Le argomentazioni sul punto sono di ineccepibile logicità.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *