T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 31-03-2011, n. 302 Espropriazione per p.u.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato il 4 – 12 dicembre 2009, depositato il successivo 21, il ricorrente impugna: (a) la delibera consiliare n. 27 del 16 settembre 2009 con la quale il comune di Sperlonga: * ha approvato "il progetto redatto in forma definitiva dell’intervento in località Bazzano – Aree di sosta P/17 – P/18"; * ha adottato la variante urbanistica, disposto l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarata la pubblica utilità delle aree interessate dal progetto; * ha approvato il quadro economico allegato al progetto; (b) la delibera di giunta n. 184 del 20 novembre 2001 di approvazione del progetto preliminare; (c) il D.P.G.R. Lazio n. 642/2000 di approvazione del "Piano per la Mobilità e Accessibilità a Supporto della Fruizione Turistica". Deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 12, D.P.R. n. 327/2001 – violazione dell’art. 3, comma 1, L. n. 241/1990 e s.m.i. – eccesso di potere – difetto di motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, in relazione all’omessa comunicazione, nelle forme di legge, della delibera del consiglio comunale n. 27 del 16.09.09 – violazione degli artt. 91 e 93, D. Lgs. n. 163/2006 – eccesso di potere – difetto di motivazione – erronea valutazione dei fatti – contraddittorietà dell’azione amministrativa – illogicità manifesta della delibera del consiglio comunale n. 27 del 16.09.09 – violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione – violazione dell’art. 97 della Costituzione, nonché dell’art. 1, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 69/2009.

2. Con atto per motivi aggiunti, notificato il 23 -31 dicembre 2009, depositato il 18 gennaio 2010 il ricorrente ha poi impugnato: – la nota prot. n. 22550 del 2 dicembre 2009, avente ad oggetto la conclusione del "procedimento di approvazione di variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e seguenti del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001"; – la nota prot. n. 22557 del 2 dicembre 2009, avente ad oggetto la conclusione del procedimento relativo alla "dichiarazione di pubblica utilità dell’opera art. 16 comma 4 del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001". Ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 19, comma 4, D.P.R. n. 327/2001 – eccesso di potere, illogicità contraddittorietà manifesta – violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 12, D.P.R. n. 327/2001 – violazione dell’art. 3, comma 1, L. n. 241/1990 e s.m.i. – eccesso di potere – difetto di motivazione violazione degli artt. 91 e 93 D. Lgs. 163/2006 – eccesso di potere – difetto di motivazione – contraddittorietà – illogicità manifesta – violazione artt. 97 Costituzione e 1 L. n. 241/1990.

3. Con atto depositato il 30 dicembre 2009 si è costituito il comune di Sperlonga che ha eccepito l’incompetenza ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Con memoria depositata in data 28 gennaio 2010 ha quindi eccepito l’inammissibilità ed opposto l’infondatezza del ricorso.

4. A seguito dell’ordinanza n. 38/2010 con la quale è stata dichiarata la competenza della Sezione, le parti hanno depositato documentazione e memorie in vista della trattazione della misura cautelare. Con ordinanza n. 225 del 13 maggio 2010, la Sezione ha accolto la richiesta tutela cautelare.

5. Con atto per motivi aggiunti, spedito per la notifica il 5 giugno 2010, depositato il successivo 11, il ricorrente ha quindi impugnato: (a) la delibera consiliare n. 8 del 30 marzo 2010 con la quale è stata definitivamente approvata la variante urbanistica connessa all’esecuzione dell’intervento in località Bazzano – Aree di sosta P/17 – P/18 ed accessi all’arenile A/26 – A/27; (b) la nota prot. n. 10131 del 6 maggio 2010 avente ad oggetto "il procedimento di approvazione di variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del combinato disposto degli artt.li 9 e seguenti del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 e s.m.i.". Ha argomentato la domanda deducendo: violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 16 e 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – erronea valutazione – travisamento dei fatti – motivazione illogica e contraddittoria – illegittimità derivata in relazione ai vizi già fatti valere con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti.

6. Il ricorrente ed il comune hanno depositato memorie, rispettivamente, in data 24 giugno e 2 luglio 2010.

7. Con motivi aggiunti, spediti per la notifica il 14 luglio 2010, depositati il successivo 15, il ricorrente ha poi impugnato: – la nota prot. n. 14510 del 1 luglio 2010 avente ad oggetto: "Notifica elenco beni da espropriare con contestuale offerta indennità d’espropriazione art. 20, D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i."; ha argomentato: illegittimità derivata in relazione ai vizi già fatti valere con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti.

8. Con decreto n. 321 del 15 luglio 2010 è stata respinta l’istanza di tutela cautelare anticipata.

9. Il comune ha contrastato la fondatezza anche di detti motivi aggiunti.

10. Con motivi aggiunti, spediti per la notifica il 9 novembre 2011, depositati il successivo 10, il ricorrente ha infine impugnato la nota prot. n. 20431 del 16 settembre 2010 avente ad oggetto: "Notifica indennità provvisoria art. 20 D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i.".

11. Le parti hanno quindi prodotto memorie e repliche finalizzate alla prospettazione di ulteriori argomenti a supporto delle rispettive tesi.

12. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato chiamato e, dopo la discussione, è stato introdotto per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con l’atto introduttivo il ricorrente ha impugnato: (a) la delibera consiliare n. 27 del 16 settembre 2009 con la quale il comune di Sperlonga: * ha approvato "il progetto redatto in forma definitiva dell’intervento in località Bazzano – Aree di sosta P/17 – P/18"; * ha adottato la variante urbanistica, disposto l’apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarato la pubblica utilità delle aree interessate dal progetto; * ha approvato il quadro economico allegato al progetto; (b) la delibera di giunta n. 184 del 20 novembre 2001 di approvazione del progetto preliminare; (c) il D.P.G.R. Lazio n. 642/2000 di approvazione del "Piano per la Mobilità e Accessibilità a Supporto della Fruizione Turistica".

1.1 In punto di fatto ha esposto: (a) di essere proprietario, pro quota indivisa, del terreno di cui al foglio 13, particelle 18, 19, 20, 24, 26, 28 e 56, nonché al foglio 14, particella 4; (b) che il "Piano della mobilità ed accessibilità a supporto della fruizione turistica", adottato ed approvato con D.P.G.R. 642 del 2000, ha contemplato l’utilizzazione delle particelle nn. 28 e 56 (pari a mq. 9.000) per la realizzazione di un parcheggio per 300 posti auto; (c) che, con delibera di giunta n. 184 del 20 novembre 2001, il comune ha approvato il progetto preliminare per la costruzione di strutture destinate a parcheggio; (d) che l’amministrazione, ha comunicato (note prot. nn. 21257 e 21249 del 3 settembre 2008) l’avvio del procedimento per l’approvazione della variante urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione del parcheggio – aree di sosta P/17 e P/18 – ed accessi all’arenile A/26 e A/27 di cui al citato D.P.G.R.; (e) di aver depositato osservazioni il 3 ottobre 2008, prospettando svariati profili di illegittimità sul progetto in corso di approvazione, non ultima la difformità, rispetto al progetto preliminare, di quello definitivo soprattutto nella parte in cui "ha ampliato l’area destinata a parcheggio divenuta pari a 48.000 mq. circa, individuando un’area di intervento quasi cinque volte più vasta rispetto alle previsioni urbanistiche e accompagnando tale previsione al progetto di destinare ulteriori aree a verde pubblico.".

2. Con un primo motivo ha argomentato la violazione dell’articolo 16, commi 12 e 13, del d.P.R. 327/2001 correlata alle predette osservazioni con particolare riferimento: – alle proposte, presentate per dotare l’area di strutture deputate a rendere gli stessi servizi all’utenza turistica, relative ad un intervento, quale la realizzazione di un parcheggio, suscettivo di attuazione anche da parte del titolare dell’area; – alla difformità rispetto agli strumenti urbanistici e di programmazione, all’individuazione delle aree per la realizzazione del parcheggio ed al sovradimensionamento delle stesse e rispetto al "piano di mobilità" e alle esigenze per i periodi di massima affluenza, alle quali concorrerebbero anche le dotazioni esistenti; – al sovradimensionamento dell’esproprio, connotante sia la progettazione preliminare che quella definitiva, l’irragionevolezza del quale emergerebbe dal raffronto tra i dati progettati e la quantificazione desumibile dal "piano di mobilità" nonché dalla circostanza per la quale, dalla relazione si ricaverebbe che solo il 10 % dell’area da espropriare sarà destinata a parcheggio. Ha concluso prospettando che: – l’indicata corrispondenza dell’intervento non sussisterebbe, atteso il contrasto con le previsioni del "piano di mobilità", sia per il fabbisogno (320 posti auto e 90 posti moto come da progetto, stimato invece per 300 parcheggi complessivi dal "piano di mobilità") sia per l’estensione dell’area da destinare alla struttura; – alcuna motivazione sarebbe stata fornita in esito alla rappresentata capacità ricettiva del litorale ed alle dotazioni presenti, nonché alla possibile realizzazione dell’intervento da parte del privato; – singolare sarebbe infine, il riferimento al piano territoriale paesistico, ancora in fase di perfezionamento perché solo adottato, piano del quale non sarebbero stati specificamente esternati i profili atti a giustificare l’ampliamento dell’area da espropriare per la realizzazione del parcheggio.

2.1 Il motivo è infondato.

2.2 In via preliminare deve evidenziarsi che ai fini dello scrutinio del motivo rileva non solo la delibera impugnata ma anche, la relazione del responsabile del procedimento di cui alla nota del 24 agosto 2009 (allegato 7 della produzione del resistente, depositata il 18 marzo 2010), presupposta dalla delibera e dalla quale emerge che l’intervento si articola in due stralci, l’uno destinato alla realizzazione del parcheggio l’altro, in variante, finalizzato alla "sistemazione e riqualificazione paesaggistico/urbanistica dell’area residuale…", "… necessario sia per mettere in comunicazione l’area di parcheggio con l’arenile tramite opportuni percorsi pedonali sia per creare una sorta di "polmone verde" di riqualificazione ambientale a ridosso dell’arenile stesso".

2.3 Dalla documentazione versata (cfr. relazioni al progetto) dal ricorrente si desume poi che:

(a) "Per una migliore funzionalità dell’intervento e per garantire il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione e rinaturalizzazione dell’area di Bazzano, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno estendere le attività di progettazione anche sulle aree ricadenti tra l’arenile e quelle già individuate nel citato Piano per la mobilità (det. dirigenziale 128/2008 del Settore V Lavori pubblici)";

(b) "Per quanto concerne le aree interessate dal 2° stralcio funzionale è necessario procedere ad una variante urbanistica… La suddetta proposta di modifica della destinazione di Piano riveste interesse pubblico in quanto propone un sostanziale incremento della dotazione complessiva degli spazi da destinare ai servizi e agli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444 del 2 aprile 1968.";

(c) "La realizzazione del suddetto parco costiero, a contatto diretto con la spiaggia, passa attraverso la riorganizzazione dell’ambito posto tra l’arenile e le aree di sosta ed è parte integrante del progetto da attuare nel secondo stralcio funzionale.".

2.4 Dette testuali indicazioni configurano quindi un intervento che, sì come complessivamente articolato è stato predisposto, non solo, per l’attuazione del cd. "piano di mobilità" ma anche, per finalità di valorizzazione paesistico – ambientale connesse alla realizzazione del parcheggio e degli accessi all’arenile ricondotte alla creazione di un "parco costiero", con incremento della dotazione complessiva degli spazi da destinare ai servizi e agli standards urbanistici.

3. Ciò premesso quanto all’oggetto ed alle finalità dell’intervento, l’infondatezza delle censure che sostanziano il motivo in esame riposa sulle seguenti considerazioni.

3.1 Quanto al primo profilo, con il quale si assume che non sarebbe stato accordato il dovuto rilievo, in termini di motivazione, alla circostanza che un intervento di tal genere potrebbe esser realizzato anche dal proprietario dell’area, deve opporsi che nella delibera impugnata vi è espressa indicazione, tra l’altro, della necessità dell’intervento pubblico per "… consentire una completa riqualificazione paesaggistica dell’area interposta tra le aree per "Attrezzature e Servizi per la mobilità" a ridosso della S.R. Flacca e l’arenile pubblico e per renderla consona all’utilizzo turistico che costituisce il fulcro… dell’attività economica della zona". La predetta delibera poi si collega e si completa, per l’aspetto in esame, con la citata nota del responsabile del procedimento; entrambi gli atti per giustificare l’ascrizione alla sfera pubblica, richiamano anche le esigenze di sicurezza stradale nonché la programmazione triennale delle opere pubbliche. Ora, tali elementi, integrano l’esistenza di una motivazione, anche adeguata, quanto alle ragioni che hanno indotto il comune ad optare per la soluzione dell’intervento pubblico che nel caso, poi, rinviene un’altra particolare giustificazione nella circostanza, già evidenziata, per la quale la consistenza dell’attività turistica conseguente all’attuazione del cd. "piano di mobilità", ha determinato la creazione, in variante, del cd. "parco costiero". In altri e conclusivi termini nella vicenda si è in presenza di una iniziativa progettuale che non interessa la sola creazione di un parcheggio, il che esclude la condivisibilità del profilo e dei supporti giurisprudenziali invocati a sostegno, interessanti fattispecie diverse da quella in esame.

3.2 Identico esito va rassegnato per il profilo del sovradimensionamento dei parcheggi, quindi della difformità rispetto alle previsioni di piano. Dalla nota del responsabile del procedimento, si desume che: "Il numero dei posti auto indicati nelle schede progetto allegate al Piano per la Mobilità,…, non può rappresentare in ogni caso "un vincolo" o una "soglia dimensionale" da assumere nella predisposizione di dettaglio tenendo altresì conto della minima differenza rilevata (320 – 300)". Detta indicazione quindi giustifica il denunziato scostamento ricostruendo in maniera particolare il rapporto tra programmazione generale e progressiva specificazione dell’intervento e, tale ricostruzione non è stata censurata, così come pure nulla è stato rappresentato circa la minima differenza tra il programmato ed il progettato. Sul rapporto poi tra quantificazione dei posti e reali esigenze, deve rilevarsi che: – pur avendo il ricorrente fornito un principio di prova sull’erosione dell’arenile sottostante (cfr. relazione sub documento n. 10 allegata al ricorso) quanto alle capacità ricettive, lo stesso fa riferimento, nelle osservazioni, ai dati di p.r.g. nel mentre il comune, in sede di controdeduzioni, ha richiamato "le capacità ricettive stimate degli stabilimenti balneari esistenti anche in funzione delle previsioni del vigente Piano di Utilizzazione degli Arenili" (adottato nel 2001 ed approvato con D.P.G.R. n. 311 del 3 luglio 2002, vedasi relazione di cui al predetto documento 10); il che certifica la rilevanza di un presupposto diverso da quello indicato nelle osservazioni e tanto implica che il relativo profilo non risulta correttamente rapportato ai dati valutati dal comune; – quanto alla consistenza delle esigenze di parcheggio, il ricorrente ha richiamato dati non congruamente rappresentati ed attendibili, il che vale per il numero delle auto stimato in via fotografica rispetto ai periodi di massima affluenza balneare, così come pure per quello (400) indicato come già assicurato dalle strutture in attività, richiamato nelle osservazioni ma non convenientemente provato in giudizio; – all’eccessiva misura dell’esproprio va poi opposto che il ricorrente la rapporta unicamente all’attuazione del "piano di mobilità", quindi alla realizzazione del parcheggio e degli accessi agli arenili, nel mentre, come visto, nel caso è anche contemplata la creazione del cd. "parco costiero" per "connettere gli interventi per la mobilità con la fruizione ricreativa dell’area", ragione questa per la quale, "… la proposta di ampliamento riveste notevole interesse pubblico in quanto propone un sostanziale incremento degli spazi da destinare ai servizi ed agli standards urbanistici."; – infine, alla rappresentata inidoneità del riferimento al P.T.P.R., solo adottato, deve opporsi che detto strumento di pianificazione è stato richiamato non in relazione alla vicenda espropriazione – creazione del parcheggio, ma con riguardo alla rinaturalizzazione dell’area, intervento questo anche riferito all’ambito 13, sub – ambito 13/4, del vigente P.T.P.R. (cfr. relazioni – generale e paesaggistica – allegate al ricorso).

4. Con il secondo motivo il ricorrente, denunzia la violazione dell’articolo 17, comma 2, del d.P.R. 327/2003 perché il comune avrebbe "… ingiustificabilmente omesso di comunicare la delibera n. 27 del 16.09.09…, con ciò non rendendolo edotto del contenuto della detta delibera.". La censura è infondata. Ed, infatti, in disparte la considerazione per la quale il contenuto delle censure certifica la conoscenza della delibera ancor prima della comunicazione di cui alla nota prot. n. 22550 del 2 dicembre 2009 (ricevuta dal ricorrente il successivo 7), la norma invocata riconnette l’obbligo di comunicazione "… alla data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo…", evento questo riferibile alla delibera consiliare n. 8 del 30 marzo 2010 impugnata con i motivi aggiunti.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 91 e 93 del codice di contratti opponendo che il comune: (a) si sarebbe discostato dal progetto preliminare, sì come dimostrato dalle previsioni del "piano di mobilità" (realizzazione di un parcheggio per 300 posti auto su due porzioni di terreno di circa mq. 4.500 ciascuna) disattese, prima dalla progettazione preliminare (previsione per 480 posti auto), poi da quella definitiva (320 posti auto e 90 posti moto) con evidenti ed ingiustificate ripercussioni in termini di superficie da espropriare (da 22.000 mq del preliminare a 48.000 mq in sede di progettazione definitiva); (b) integrando la realizzazione del parcheggio con l’area da destinare a verde pubblico avrebbe realizzato un progetto definitivo difforme da quello preliminare con alterazione della predetta, triplice fase progettuale; (c) infine con la predisposizione unitaria del I e del II stralcio avrebbe inteso "… sanare i vizi e le difformità urbanistiche già presenti nelle soluzioni contenute nel progetto preliminare.".

5.1 Anche detto motivo è nel complesso infondato.

5.2 In via preliminare occorre richiamare quanto già indicato nelle superiori considerazioni, vale a dire che con la delibera impugnata, il comune ha delineato un intervento articolato in due stralci, l’uno ritenuto conforme da un punto di vista urbanistico e destinato ad attuare il "piano di mobilità" l’altro, configurato in variante ed occasionato dal primo, preordinato alla creazione del cd. "parco costiero". I due stralci, per quanto emerge dagli atti acquisiti, sono pertanto funzionalmente saldati nella misura in cui la realizzazione del parcheggio e degli accessi implica anche la necessità di riorganizzare l’ambito "posto tra l’arenile e le aree di sosta". Ciò detto, per la difformità ricondotta al numero dei posti di parcheggio è sufficiente richiamare quanto già sopra esposto e cioé che nella fattispecie il comune, secondo una ricostruzione non censurata, ha considerato i dati del "piano di mobilità" come non vincolanti, suscettivi quindi di variazione in sede esecutiva; il che si giustifica anche logicamente ove si consideri che, l’ammontare dei posti nel caso dipende dalla sistemazione dell’area di sosta (consistente nella definizione delle corsie di servizio per le autovetture con posa in opera di un misto calcareo di cava) e dalla realizzazione di percorsi pedonali. Quanto all’estensione dell’area da espropriare va poi ribadito che la stessa dipende, non solo dall’attuazione del piano ma anche, dalla necessità di rinaturalizzare l’area, esigenza questa occasionata dalla realizzazione del parcheggio e degli accessi agli arenili. Infine quanto alle fasi di progettazione interessanti la realizzazione dei parcheggi e degli accessi, in disparte quanto già detto in relazione al numero complessivo dei posti auto, deve rilevarsi che le stesse in generale si riconnettono all’esigenza di una successiva e progressiva individuazione, per distinti aspetti, dell’opera e delle connesse attività. In altri termini, i contenuti delle predette fasi progettuali non possono che esser influenzati dal tipo di intervento nel caso non particolarmente connotato per i profili richiamati dalle norme invocate, ove si consideri che lo stesso per come delineato dalle relazioni, al di là dell’unica "opera" costituita dal sottopasso, prevede la sistemazione dell’area e la creazione di una viabilità di servizio (di ingresso ed immissione sulla SR Flacca) su terreno stabilizzato e con un sistema di contenimento delle rampe da realizzare con l’utilizzo di gabbioni metallici sistemati a gradoni.

5.3 Gli altri due profili, meritano distinta trattazione anche in considerazione degli esiti cautelari con i quali è stata, in quella sede, apprezzata la possibile fondatezza della "denunciata difformità tra il progetto preliminare e il progetto definitivo"; anche detti profili vanno disattesi. Ed, infatti, posto che gli stessi originano dalla progettata creazione del "parco costiero" occorre chiedersi se nel caso, il comune avrebbe dovuto sottoporre a distinta e nuova valutazione un intervento, non più limitato alle iniziative coerenti con il piano di mobilità, ma comprensivo delle stesse e del "parco costiero". Ad avviso del Collegio il modus procedendi seguito dal comune si sottrae alle censure sollevate. Ed, infatti, l’indubbio collegamento tra le iniziative non depone tuttavia per l’attrazione, nel "piano di mobilità", del "parco costiero" la cui realizzazione avrebbe imposto un percorso atto ad includere entrambe le iniziative in un nuovo e complessivo progetto. Nello specifico la creazione di detto parco richiedeva solo il mutamento di destinazione urbanistica per il quale il comune avrebbe potuto tranquillamente adottare una distinta ed autonoma delibera di variante, mutamento nel caso invece derivante dall’utilizzo della variante specifica e semplificata di cui all’articolo 19 del d.P.R. 327/2001 (II stralcio).

5.4 Inammissibile è infine la parte del motivo in esame dedicata alla violazione delle norme concernenti le "… procedure di affidamento dei relativi incarichi", perché non compiutamente argomentata.

6. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia l’eccesso di potere sotto svariati profili. Anche tale doglianza va disattesa in quanto fondata su ragioni ed argomentazioni già sfavorevolmente scrutinate quali: – la non corretta valutazione della capacità ricettiva, profilo questo da disattendere attesa la rilevanza accordata dal comune, non al p.r.g., ma al piano di utilizzazione degli arenili; – l’atteggiamento vessatorio emergente dall’opposizione alle iniziative similari del ricorrente, aspetto questo con coerente con l’estensione dell’intervento pubblico destinato alla creazione non solo del parcheggio e degli accessi all’arenile, ma anche del parco costiero, rilevante ovviamente anche in rapporto alla misura dell’espropriazione connessa funzionalmente ad entrambi gli stralci.

7. Le indicazioni di cui sopra implicano anche l’infondatezza del settimo motivo e ciò perché le relative censure sono sostanziate da profili già precedentemente disattesi.

8. Con i primi motivi aggiunti il ricorrente ha esposto che l’amministrazione, dopo la notifica dell’atto introduttivo, ha inviato: (a) la nota prot. n. 22550 del 2 dicembre 2009, avente ad oggetto la conclusione del "procedimento di approvazione di variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e seguenti del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 e s.m.i. (…); (b) la nota prot. n. 22557 del 2 dicembre 2009, avente ad oggetto la conclusione del procedimento relativo alla "dichiarazione di pubblica utilità dell’opera art. 16 comma 4 del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 e s.m.i.; (c) copia della menzionata delibera n. 27 del 16 settembre 2009.

8.1 Con il primo motivo, premesse le note evenienze relative al sovradimensionamento, rispetto al "piano di mobilità", del parcheggio e dell’area da espropriare, ha dedotto che: – anche il I stralcio di cui alla delibera n. 27 del 16 settembre 2009, avrebbe imposto l’adozione di una variante ai sensi dell’articolo 19 del d.P.R. 327/2001; – nel caso, essendo la nota prot. n. 22550 datata 2 dicembre 2009, non sarebbero ancora trascorsi i termini previsti dall’articolo 19, comma 4, del d.P.R. citato, relativi al tempo accordato alla regione o all’ente da questa delegato, per manifestare il dissenso. Entrambe le censure sono infondate: – la prima, perché si basa su elementi noti ed addotti per argomentare la tesi della difformità, rispetto al cd. "piano di mobilità", del I stralcio, profilo già disatteso in ragione di quanto su esposto; – la seconda, perché la nota di comunicazione reca un testuale riferimento al primo comma dell’articolo 19, tant’è che alla disposizione invocata si riconnette la successiva delibera – notificata con nota del 6 maggio 2010 – del consiglio comunale n. 8 del 30 marzo 2010, con la quale è stata definitivamente approvata la variante urbanistica connessa all’esecuzione dell’intervento in località Bazzano – Aree di sosta P/17 – P/18 ed accessi all’arenile A/26 – A/27.

8.2 Il ricorrente ha quindi richiamato tutte le censure introduttivamente poste; le stesse devono ritenersi infondate alla luce delle superiori conclusioni.

9. Con motivi aggiunti, spediti per la notifica il 5 giugno 2010, depositati il successivo 11, il ricorrente ha poi impugnato: (a) la delibera consiliare n. 8 del 30 marzo 2010 con la quale è stata definitivamente approvata la variante urbanistica connessa all’esecuzione dell’intervento in località Bazzano – Aree di sosta P/17 – P/18 ed accessi all’arenile A/26 – A/27; (b) la nota prot. n. 10131 del 6 maggio 2010 avente ad oggetto "il procedimento di approvazione di variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del combinato disposto degli artt.li 9 e seguenti del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001 e s.m.i.".

9.1 Il ricorrente ha innanzitutto argomentato l’insussistenza dei presupposti di cui all’articolo 19, comma 4, del d.P.R. 327/2001 perché detta norma, nel subordinare "… l’implicita approvazione, da parte dell’Amministrazione Regionale, della variante urbanistica, alla preventiva trasmissione, non soltanto della delibera comunale di approvazione del progetto, ma anche di tutti i documenti connessi al procedimento." avrebbe comportato il necessario invio, alla regione, delle osservazioni comunque acquisite al procedimento.

9.2 Il motivo è infondato. In primo luogo va evidenziato che dalla delibera impugnata si ricava, testualmente, che "… con nota comunale prot. n° 3068 del 09.02.2010… sono stati trasmessi alla Regione… tutti gli elaborati e la documentazione relativi all’adozione della variante urbanistica in questione;"; il che, in mancanza di ogni contraria e specifica indicazione, si oppone all’assunto per il quale, le osservazioni non sarebbero state trasmesse alla regione. Alla tesi esposta poi, non giova neanche il riferimento a quella parte della delibera nella quale si indica "… che nel periodo di pubblicazione… non sono pervenute osservazioni" e ciò perché, detta attestazione certifica una evenienza rapportata, appunto, al periodo di pubblicazione, nel mentre l’apporto partecipativo è cronologicamente precedente alla delibera 27/2009 ed alla fase di pubblicazione. Infine, ed in via risolutiva, diversamente da quanto prospettato, la norma invocata, nel contemplare la "… ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione…" va, ad avviso del Collegio, interpretata nel senso che dalla documentazione trasmessa dal comune dovranno emergere tutte le vicende implicate dall’approvazione del progetto preordinato all’adozione della variante allo strumento urbanistico. In altri termini è essenziale ma anche sufficiente, l’acquisizione delle osservazioni, la valutazione delle stesse nonché la rappresentazione del tutto all’organo deputato all’approvazione. Il che è accaduto nella fattispecie nella quale – in disparte quanto già detto sulla trasmissione di tutta la documentazione – possono ritenersi sicuramente comunicati alla regione anche gli esiti della vicenda partecipativa ove si consideri che nella delibera consiliare 27/2009, si richiamano: – le "memorie ed osservazioni pervenute dalle parti interessate congiuntamente con nota acclarata al protocollo n° 23397 del 03.10.2008"; – la nota "comunale prot. 16037 del 24.08.2009 con cui il responsabile del procedimento ha trasmesso i citati atti al Consiglio Comunale con le proprie osservazioni in merito a quanto dedotto dalle parti per le determinazioni finali relative alla procedura posta in essere;".

9.3. I restanti motivi vanno respinti, potendosi richiamare le conclusioni sopra rassegnate.

10. Con altri motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 14510 del 1 luglio 2010 ad oggetto: "Notifica elenco beni da espropriare con contestuale offerta indennità d’espropriazione art. 20, D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i.". Detti motivi aggiunti, proposti in forma di illegittimità derivata correlata ai vizi già fatti valere con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, vanno respinti in ragione di quanto già indicato. Esito analogo va quindi rassegnato con riferimento agli ulteriori motivi aggiunti con i quali il ricorrente, ha impugnato la nota prot. n. 20431 del 16 settembre 2010 recante: "Notifica indennità provvisoria art. 20 D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i.".

11. Il ricorso ed i motivi aggiunti vanno quindi nel complesso respinti; detto esito esime dalla definizione delle eccezioni sollevate dal resistente.

12. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della particolarità e della complessità della vicenda trattata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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