T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 31-03-2011, n. 299

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il decreto n.17 del 22 aprile 2002 con cui il comune resistente ha ingiunto alla ricorrente di rilasciare l’area di mq 750 circa antistante il proprio fabbricato in quanto ritenuta demaniale marittima, di rimuovere la recinzione, di demolire il fabbricato sito sulla sua proprietà privata in quanto ricadente nella fascia di 30 mt dal confine demaniale marittimo.

Con ordinanza collegiale R.O. 579/2002 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Deduce il ricorrente eccesso di potere e violazione di legge. Vanno accolte le censure relative ai vizi partecipativi per violazione di cui all’art. 7 della legge 241/1990 in quanto risulta che l’amministrazione non abbia posto il ricorrente in condizione di partecipare all’attività amministrativa e di poter preventivamente tutelare propri interessi.

Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 1000 a favore del ricorrente ed a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese liquidate in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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