T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 31-03-2011, n. 2844

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il difensore di parte ricorrente, in fase preliminare della pubblica udienza del 23 marzo 2011, ha evidenziato che è cessata la materia del contendere;

Considerato che il C.S.M. ha effettivamente riavviato il procedimento, con la comunicazione ex art. 10 – bis della l. n. 241/90 (obbligo derivante dalla sentenza in epigrafe), preannunciando l’adozione di un ulteriore provvedimento negativo;

Ritenuto pertanto che null’altro resti al Collegio se non dare atto della improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto infine di compensare le spese;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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