Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 06-04-2011, n. 13711 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Propone ricorso il P.g. della Corte d’Appello di Brescia avverso la sentenza di applicazione pena emessa il 5/3/2010 dal giudice di quel Tribunale a carico di A.F. rilevando che, in relazione al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 2 e 7 contestato fosse stata comminata la pena accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo inferiore a quello minimo di legge, risultante dalla sommatoria delle sanzioni minime prevista per le violazioni contestate.

Chiede pertanto la determinazione della sanzione accessoria in mesi nove di reclusione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato. Nel giudizio di merito si è giunti all’applicazione della pena per i reati di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, commi 2 e 7, in relazione ai quali sono previste distinte sanzioni amministrative, operandosi la determinazione finale di tale sanzione nella misura di mesi sei, pari al minimo previsto dal comma 7 della disposizione citata, quindi omettendo a riguardo l’applicazione dell’analoga sanzione prevista per l’ulteriore contravvenzione.

Costituisce principio pacifico che, in riferimento a tali sanzioni non sia prevista l’applicazione della disposizione di cui all’art. 81 c.p., che si limita alle sole sanzioni penali, per funzioni di tutela del bene primario della libertà, dovendosi invece provvedere nel caso che ci occupa al cumulo materiale (Sez. 4, n. 15283 del 24/03/2009, dep. 09/04/2009, imp. Simoncioni, Rv. 243877); la sentenza impugnata va quindi annullata, in accoglimento del ricorso proposto, limitatamente alla disposizione attinente la sanzione amministrativa, che, considerata la quantificazione operata dal giudice di merito, contenuta nel minimo previsto per il comma 7 della norma incriminatrice, deve essere quantificata nel minimo anche per l’ulteriore violazione, seguendo analogo criterio di commisurazione.

Conseguentemente si determina in mesi tre la sanzione amministrativa applicabile in riferimento al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, così complessivamente indicando il periodo di sospensione della patente di guida disposto per le due imputazioni in mesi nove.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa quantificazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la violazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) che determina in mesi tre e quindi complessivamente nella durata di mesi nove.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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