T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 31-03-2011, n. 2835

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espongono i ricorrenti di essere proprietario (il primo) ed affittuaria (la seconda) di talune aree site in Giugliano (Campania) oggetto di occupazione per i lavori di sistemazione di una discarica per rifiuti.

Nel soggiungere di aver espresso l’intendimento di cedere volontariamente i beni oggetto di procedura ablatoria, rammentano che l’Ente espropriante provvedeva ala determinazione dell’indennità dovuta al proprietario (Euro 7.476,44) ed al fittavolo (Euro 4.272,25).

Lamenta ora parte ricorrente la mancata convocazione per la formalizzazione dell’atto di cessione e la conseguente liquidazione dell’indennità spettante, malgrado le sollecitazioni in data 11 luglio 2007 e 9 dicembre 2009.

Con atto di diffida notificato il 25 maggio 2010, l’Unità Stralcio per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania veniva formalmente invitata a concludere il procedimento per la formalizzazione dell’atto di cessione volontaria delle particelle oggetto di espropriazione.

Il contegno osservato dall’Amministrazione si porrebbe, secondo quanto sostenuto dalle ricorrenti, in violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e sarebbe altresì viziato per eccesso di potere e violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 della Costituzione, in ragione del carattere di obbligatorietà che assisterebbe il compimento della procedura espropriativa con l’atto di cessione del bene occupato e la conseguenziale liquidazione della spettante indennità.

Ribadita l’esigenza che il procedimento de quo debba concludersi con la cessione volontaria, osservano peraltro le ricorrenti che l’occupazione sarebbe comunque divenuta illegittima in ragione del decorso del termine di cinque anni senza emanazione del decreto di esproprio.

Conclude parte ricorrente insistendo affinché, in accoglimento del presente mezzo di tutela, venga dato atto dell’illegittimità del contegno omissivo nella vicenda tenuto dalla competente Amministrazione ed a quest’ultima venga ordinato di provvedere alla conclusione del procedimento ed alla liquidazione dell’indennità spettante alla parte ricorrente a seguito di cessione volontaria.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 23 marzo 2011.
Motivi della decisione

Va innanzi tutto osservato come, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195 (convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010 n. 26) siano state istituite per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento protezione civile, una "Unità stralcio" e una "Unità operativa", utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione delle Missioni previste dal decretolegge 23 maggio 2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 123, che cessano alla data del 31 dicembre 2009.

La stessa disposizione prevedeva che le predette unità sarebbero cessate alla data del 31 gennaio 2011 (termine, peraltro, suscettibile di proroga, per non più di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

L’art. 15, comma 1, dell’ O.P.C.M. 28 gennaio 2011 n. 3920 ha, quindi, previsto che, "in considerazione della necessità… di assicurare l’adempimento di alcuni dei compiti già posti in capo alle strutture di cui all’articolo 2 del decretolegge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è istituita, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, apposita Unità TecnicaAmministrativa.

Il comma 2 dell’articolo da ultimo citato ha demandato alla costituita Unità TecnicaAmministrativa la gestione delle attività concernenti, fra l’altro:

– i rapporti attivi e passivi già facenti capo alle Unità Stralcio ed Operativa di cui all’articolo 2 del sopra richiamato decretolegge 30 dicembre 2009, n. 195, assicurando, ove necessario, l’eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali (lett. a);

– le attività solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attività dei soggetti creditori (lett. c).

Le indicazioni sopra esposte consentono al Collegio di individuare, ogni evidenza, la competenza a provvedere, a fronte delle sollecitazioni ritualmente rivolte dalla parte ricorrente al fine della liquidazione degli importi in capo alla medesima spettanti a titolo di indennità per la cessione volontaria dei beni oggetto della procedura ablatoria indicata in narrativa, in capo all’Unità TecnicaAmministrativa istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile ai sensi dell’art. 15 dell’ O.P.C.M. 3920/2011.

Dato atto della rituale proposizione dell’odierno mezzo di tutela, secondo quanto stabilito dall’art. 117 c.p.a. ed ulteriormente osservato come le istanze e la formale diffida a provvedere dalla parte ricorrente presentate nei confronti dell’Amministrazione siano, alla stregua di quanto evidenziato dagli atti di causa, allo stato rimaste senza riscontro alcuno, si impone – in accoglimento del ricorso – l’adozione di ordine, nei confronti del responsabile p.t. della suindicata Unità TecnicaAmministrativa, di provvedere entro un termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, ordina al responsabile p.t. dell’Unità TecnicaAmministrativa costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’art. 15 dell’ O.P.C.M. 3920/2011, di provvedere con formale e motivata determinazione a fronte della diffida dalla parte ricorrente notificata come in narrativa indicato.

Condanna il responsabile p.t. della suindicata Unità TecnicaAmministrativa al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti per complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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