Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-02-2011) 06-04-2011, n. 13734 Dichiarazione di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza dell’8/10/09, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di B. V. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Caserta, sezione distaccata di Santa Maria Capua Vetere, perchè depositato fuori termine.

Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto, con il seguente motivo:

– ha errato la Corte distrettuale nel ritenere tardivo il gravame avanzato nell’interesse del B., in quanto il decidente aveva indicato in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione, termine che, dunque, andava a compiersi l’1/6/08, a cui vanno aggiunti giorni 45, così che l’appello doveva considerarsi ritualmente depositato in data 16/7/08, proprio il giorno in cui lo stesso gravame è stato depositato.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta, nella quale conclude per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Dal vaglio a cui è stata sottoposta la impugnata ordinanza emerge, con netta evidenza, l’errore in cui è incorsa la Corte distrettuale, identificando il dies a quo, dal quale fare decorrere il termine per la impugnazione, nel giorno di notifica al prevenuto contumace dell’estratto della sentenza, senza tenere in conto che per il difensore di fiducia, detto termine, veniva a consumarsi alla data del 16/7/08, visto che il decidente, pronunciandosi il 3/3/08 aveva fissato per il deposito della motivazione il termine di giorni 90, a cui andavano sommati, ex lege, giorni 45, ai sensi dell’art. 585 c.p.p..

Conseguentemente la ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per il relativo giudizio.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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