Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-06-2011, n. 14481

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

K.A. ricorre avverso il provvedimento con il quale il giudice di pace ha rigettato il suo ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Caserta il 20.11.2008 L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi dedotti attengono a censure di violazione di legge ma non sono corredati del quesito di diritto prescritto dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis.

Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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