Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 06-04-2011, n. 13721 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

B.A. propone corso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Messina ha confermato quella del tribunale della medesima città che in data 7 dicembre 2006 lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2 perchè, quale titolare di imprese, ometteva di versare all’Inps le somme trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti per il periodo ottobre 2004 di Euro 62,84, così come specificato nel verbale di accertamento Inps del 25 febbraio 2005.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7 nonchè del D.L. n. 463 del 1983, art. 2 comma 1 bis, convertito in L. n. 638 del 1983, modificato con D.Lgs. n. 211 del 1994 sostenendo essere invalida la notifica tramite spedizione a mezzo del servizio postale con consegna ad un incaricato e di conseguenza impossibilità di eccepire l’avvenuta estinzione del credito per compensazione.

Sotto altro profilo si rileva che la osservanza delle disposizioni relative al termine dei tre mesi dall’accertamento, configura una condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria e non già una causa di non punibilità come ritenuto dalla corte di merito. Di conseguenza mancando la prova che al momento del deposito della denunzia il verbale di contestazione fosse stato regolarmente notificato, non si poteva neppure ritenere trascorso il termine dei tre mesi decorrenti dal 12 marzo 2005 al momento in cui era stata effettuata la denuncia.

2) violazione o falsa applicazione dell’art. 192, mancanza, contraddittorietà illogicità della motivazione in quanto la corte di appello, pur ritenendo astrattamente plausibile la compensazione del debito di ritenute con il credito vantato per agevolazioni contributive, ha ritenuto sfornito di supporto probatorio tale assunto non considerando tuttavia la documentazione prodotta (D.M. 10) contenente la dichiarazione di compensazione, nè il riconoscimento della validità di tale documento proveniente dallo stesso ispettore dell’Inps innanzi al giudice monocratico.
Motivi della decisione

In ordine al primo motivo appare correttamente motivata in realtà la decisione di appello alla luce del costante orientamento di questa Corte – da ritenersi assolutamente prevalente – secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ( D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmente fissato, dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2, comma 1, lett. b), al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, (ex plurimis Sez. 3, n. 20251 del 16/04/2009 Rv. 243628). Si è precisato, infatti, con argomentazioni che in quanto condivise si richiamano in questa sede, che, ai fini dell’individuazione del momento consumativo non rileva la data della notifica dell’intimazione di pagamento nei tre mesi successivi alla contestazione, termine la cui rilevanza è limitata all’eventuale sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma 1 bis, del citato D.L.).

Appare invece fondato il secondo motivo di ricorso.

La corte di appello, infatti, contraddittoriamente ha ritenuto sufficiente ad escludere l’elemento soggettivo del reato la compensazione del debito con il credito vantato nei confronti del Inps, negando tuttavia l’esistenza di una prova diretta.

In questo senso non si fa effettivamente carico, infatti, di esaminare il valore probatorio della documentazione prodotta (D.M. 10 in cui la compensazione risulta effettuata).

La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio su questo secondo aspetto.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Messina, altra sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *