T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 31-03-2011, n. 2846

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Prof. S., professore associato di Patologia Chirurgica presso l’Università "La Sapienza", titolare dell’incarico di direzione della Unità di Programma Tecniche Endoscopiche presso la Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, con il ricorso principale depositato l’ 11 giugno 2010 ha impugnato, chiedendone la sospensione, l’atto con cui sono stati disposti i "turni ordinari e di pronta disponibilità di endoscopia" per il mese di giugno 2010 (in particolare per il giorno 23 ore 1420), nonché di ogni altro atto a quest’ultimo presupposto, coordinato o connesso. Il ricorrente lamentava di essere stato incluso in maniera illegittima in tali turni in quanto titolare di funzioni di direzione di unità equiparata a unità complessa.

Con decreto presidenziale del 16.6.2010 è stata respinta l’istanza proposta dal ricorrente di misure cautelari monocratiche, non sussistendo le ragioni di estrema gravità e urgenza previste dalla legge.

L’Università degli Studi di Roma "La Sapienza" si costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di questioni relative all’organizzazione dell’attività assistenziale presso l’azienda Policlinico.

Si è costituita, altresì, la Azienda ospedaliera contestando la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 30 giugno 2010 è stata richiesta la cancellazione dal ruolo delle sospensiva, non essendovi più alcun pericolo di danno.

Con atto di motivi aggiunti depositato il 16 luglio 2010 sono stati impugnati i provvedimenti conosciuti dal ricorrente il 4 luglio con il quale erano stati disposti i turni ordinari e di pronta disponibilità di endoscopia per i mesi di luglio, agosto e settembre, lamentandone la illegittimità in relazione altresì alla circostanza che provenivano da un Dipartimento ad attività integrata diverso da quello di sua appartenenza.

Con ordinanza del 4 agosto 2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio rilevava che il ricorrente non aveva più interesse all’istanza cautelare annessa al ricorso introduttivo, avendo l’atto con lo stesso impugnato ormai esaurito i suoi effetti; rilevava inoltre che la istanza cautelare introdotta con l’atto di motivi aggiunti meritava accoglimento nella parte in cui l’atto impugnato, predisponendo turni ordinari per il mese di agosto, si poneva in contrasto con la pacifica chiusura del Centro di Endoscopia sito nel Dipartimento di chirurgia P. Valdoni per il periodo 9 – 21 agosto 2010.

Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 6 ottobre 2010 il ricorrente contestava il provvedimento da lui conosciuto in data 1 ottobre 2010 con il quale erano stati disposti i "turni ordinari e di pronta disponibilità di endoscopia" per il mese di ottobre 2010, nonché di ogni altro atto a quest’ultimo presupposto, coordinato o connesso, allegando le medesime censure già evidenziate nelle impugnazioni precedentemente proposte.

Con ordinanza del 29.10.2010 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, avendo il provvedimento impugnato con motivi aggiunti perso efficacia, in quanto inerente i turni di guardia del mese di ottobre 2010, respingeva la domanda cautelare e fissava per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 2 marzo 2011.

Con atto notificato il 3 novembre 2010 il ricorrente presentava ulteriori motivi aggiunti avverso il provvedimento conosciuto dal ricorrente in data 2 novembre 2010 con il quale erano disposti i turni ordinari e di pronta disponibilità di endoscopia per il mese di novembre, formulando analoghe censure.

Con atto depositato il 24 gennaio 2011 il ricorrente presentava ulteriori motivi aggiunti impugnando i provvedimenti conosciuti dal ricorrente rispettivamente in data 3 dicembre e 2010 e 12 gennaio 2011, relativi ai turni ordinari e di pronta disponibilità di endoscopia per i mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011, proponendo le medesime censure.

Infine, con atto depositato il 2 febbraio 2011 il ricorrente presentava ulteriore atto per motivi aggiunti avverso il provvedimento 31 gennaio 2011, relativo ai turni del mese di febbraio 2011.

All’udienza pubblica del 232011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Università, in quanto gli atti impugnati riguardano l’organizzazione dell’attività assistenziale svolta dal prof S. presso l’Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I.

Il ricorso è infondato.

Sia nel ricorso principale che nei vari atti di motivi aggiunti, il ricorrente sostiene la illegittimità dei turni di reperibilità, in quanto essendo responsabile di Unità di programma in tutto equiparata alla Unità operativa complessa non avrebbe dovuto essere compreso nei turni di guardia e reperibilità.

Nei vari atti di motivi aggiunti è stata proposta una ulteriore censura in relazione alla predisposizione di tali turni di reperibilità dal responsabile di un Dipartimento ad Attività integrata diverso da quello di appartenenza.

Le censure proposte sono infondate.

Nell’ordine logico delle questioni deve essere esaminata quella relativa alla incompetenza del direttore del Dipartimento ad Attività integrata Chirurgia generale e specialità chirurgiche rispetto alla predisposizione dei turni.

Ai sensi del d.lgs. n° 517 del 1999, la struttura organizzativa della aziende ospedaliere universitarie, come il Policlinico Umberto I, è caratterizzata dai Dipartimenti ad attività integrata, che sono articolati ai sensi dell’art 3 di tale decreto legislativo in strutture complesse e semplici.

All’interno del Dipartimento di Chirurgia generale e specialità chirurgiche vi sono numerose Unità complesse anche di Chirurgia generale e l’Unità di programma, il cui incarico di direzione è equiparato dal d.lgs. n° 517 del 1999 alle Unità complesse, di tecniche endoscopiche in Chirurgia generale.

Il dipartimento di Chirurgia Valdoni a cui il ricorrente afferma di essere appartenente non è una dipartimento ad attività integrata, struttura organizzativa essenziale dell’Azienda ospedaliera universitaria, ma un dipartimento dell’Università La Sapienza, come affermato dalla difesa della Azienda ospedaliera e confermato nella documentazione depositata dal ricorrente (cfr nota del 1372010 di chiusura del servizio di endoscopia, depositata in atti).

Il prof. S., dunque, è responsabile dell’Unità di programma di Chirurgia Endoscopica che fa parte del Dipartimento ad attività integrata Chirurgia generale e specialità chirurgiche, all’interno del quale vi sono numerose Unità operative complesse e ad esse equiparate ai sensi, tra cui le unità di programma.

I vari turni di reperibilità sono stati sottoscritti, altresì, dal Coordinatore dell’Area della Malattie dell’Apparato digerente, Area compresa all’interno del DAI Chirurgia generale con delibera del 17 maggio2010. In tale delibera, il presupposto della eliminazione di un DAI (Malattie dell’apparato digerente) ricondotto all’interno del DAI di Chirurgia generale e la individuazione all’interno di quest’ultimo di una area autonoma è rappresentato dalla necessità di garantire la integrazione funzionale e gestionale con le altre strutture dipartimentali al fine della erogazione del servizio.

Il ruolo di "coordinatore" dell’Area ha evidentemente la funzione di organizzare l’attività che può coinvolgere anche più dipartimenti o Unità operative diverse afferenti a struttura dipartimentali differenti.

Infine, gli atti impugnati sono stati, altresì, sottoscritti, dal direttore di Presidio sanitario, che all’interno dell’Azienda ha compiti attinenti all’organizzazione dei servizi sanitari.

Ne deriva che gli atti impugnati provengono da soggetti legittimati ad adottarli e comunque dalla direzione dell’Azienda ospedaliera.

Altresì infondata è la censura relativa alla mancata esclusione del ricorrente dai turni impugnati in quanto responsabile di Unità di Programma.

I turni di reperibilità impugnati hanno, infatti, ad oggetto una reperibilità diurna nell’ambito di un normale orario di servizio.

La eventuale regolamentazione di un particolare orario di servizio rientra nel potere organizzativo dell’azienda, anche rispetto ai titolari di incarichi apicali.

Si tratta, infatti, della espressione di un generale potere organizzativo del datore di lavoro che si può esplicare nei limiti previsti dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva e che nel caso di specie sono state pienamente rispettate.

L’esigenza dell’Azienda ospedaliera è quella di garantire la continuità nelle dodici ore di lavoro diurno del servizio di endoscopia.

L’atto impugnato, dunque, non disciplina i "turni di guardia" ma solo la normale organizzazione dell’ attività assistenziale da svolgersi nell’ambito del Dipartimento ad Attività Integrata di Chirurgia generale. I turni di guardia veri e propri, d’altra parte, sono stati disposti (come risulta dalla produzione documentale dell’Amministrazione) in un ordine di servizio diverso da quello in impugnativa.

Dalle norme del CCNL 20022005 della Dirigenza Medica risulta infatti che i dirigenti medici dei servizi ospedalieri assicurano la propria presenza nell’ambito del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne; che il servizio di "guardia medica" assicura la continuità assistenziale "nelle ore notturne e nei giorni festivi" che il servizio di pronta disponibilità comporta la immediata reperibilità del dirigente ma sempre con riferimento all’orario di lavoro notturno e festivo (cfr altresì Tar Lazio III n° 2459 del 2007).

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della dirigenza medico veterinaria del servizio sanitario nazionale, parte normativa quadriennio 20022005, all’art 14 prevede l’orario di lavoro dei dirigenti: nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando, con le procedure individuate dall’art. 6, comma 1 lett. B), in modo flessibile l’impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all’espletamento dell’incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

Ai sensi dei commi successivi, l’orario di lavoro dei dirigenti di cui al comma 1 è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all’incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.

La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell’arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia, ai sensi dell’art. 16. Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L’azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell’intero arco delle 24 ore.

Con l’articolazione del normale orario di lavoro nell’arco delle dodici ore di servizio diurne la presenza medico veterinaria è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Nelle ore notturne e nei giorni festivi le emergenze vengono assicurate mediante l’istituto della pronta disponibilità di cui all’art. 17 fatte salve altre eventuali necessità da individuare in sede aziendale con le procedure indicate nell’ art. 6.

Tutti i dirigenti medici di cui al comma 1, indipendentemente dall’esclusività del rapporto sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti dagli artt. 16 e 17.

L’art 15 disciplina l’orario dei dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa: "nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’azienda, i direttori di struttura complessa assicurano la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti ed organizzano il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti di cui all’art. 14, per l’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall’art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. I direttori di struttura complessa comunicano preventivamente e documentano – con modalità condivise con le aziende ed enti – la pianificazione delle proprie attività istituzionali, le assenze variamente motivate (ferie, malattie, attività di aggiornamento, etc.) ed i giorni ed orari dedicati alla attività libero professionale intramuraria".

Gli art 16 e 17 disciplinano il servizio di guardia e di pronta disponibilità.

Ai sensi dell’art 16 il servizio di guardia è quello di continuità assistenziale svolto nelle ore notturne e nei giorni festivi In particolare, nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all’art. 6, comma 1 lett. B), mediante:

a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;

b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;

c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.

Ai sensi dell’art 17 il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito, con le procedure cui all’art. 6, comma 1, lett. B), nell’ambito del piano annuale adottato dall’azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti – esclusi quelli di struttura complessa – in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.

Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell’art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina.

Tali norme sono applicabili anche al personale delle aziende ospedaliere universitarie ai sensi dell’art 5 comma 2 del d.lgs. 21121999 n. 517: "ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale".

Dalla disciplina contrattuale deriva chiaramente che i turni dai quali è escluso il responsabile di Unità complessa sono quelli notturni e festivi, i quali possono essere svolti o come guardia medica o come servizio di pronta disponbilità.

Nella specie, i turni oggetto di impugnazione riguardano sempre l’orario diurno 1420.

Si rientra, dunque, nella disciplina organizzativa del servizio nell’ambito del normale orario di lavoro in giorni feriali; si è, invece, totalmente al di fuori dei turni di guardia medica e di pronta disponibilità.

Rientrando nella regolamentazione del normale orario di servizio, i turni impugnati sono espressione del potere organizzativo discrezionale dell’Azienda, esercitato in maniera legittima, in quanto comunque correlato alla posizione dirigenziale dell’istante e non estesa all’imposizione di prestazioni lavorative in turni di guardia notturni o festivi.

Infatti, il responsabile di Unità complessa (o di programma) non ha l’obbligo dei turni di guardia e di pronta disponibilità di cui agli 16 e 17 del CCNL, può però essere sottoposto, in relazione alle esigenze di servizio, ad una regolamentazione del proprio orario di lavoro, al fine di assicurare la continuità dei servizi al pubblico. La legittimità di tali poteri in capo all’azienda trova conferma nella circostanza dedotta dallo stesso ricorrente del suo prestare servizio per le sedute di endoscopia, servizio altresì regolamentato in turni di cui non si contesta la legittimità solo perché, secondo la ricostruzione del ricorrente, sarebbe disposto all’interno di una altra struttura del Policlinico.

Ai turni di pronta disponibilità si riferisce, infatti, la nota del 27112009, a cui fa riferimento la difesa ricorrente, che, infatti, esclude da tali turni i dirigenti responsabili di unità complesse e di programma.

Con ulteriore censura lamenta il ricorrente che con il turno pomeridiano supererebbe i limiti di orario previsti.

Tale censura è infondata.

Come detto la regolamentazione dei turni impugnata riguarda il normale orario di lavoro, peraltro non espressamente disciplinato per i dirigenti di unità complessa, che potrà essere articolato in modo da garantire il rispetto dell’orario complessivo di lavoro.

Il ricorso principale e tutti gli atti di motivi aggiunti sono quindi infondati e devono essere respinti.

In considerazione della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro duemila.
P.Q.M.

Respinge il ricorso principale e tutti gli atti di motivi aggiunti proposti.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali pari ad euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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