Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-02-2011) 06-04-2011, n. 13729 Sicurezza pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.R. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 15/2/2010, depositata in cancelleria il giorno stesso, senza indicazione di ora, con la quale il G.I.P. presso il tribunale di Roma convalidava il decreto del questore di Roma – notificato l’11/2/2010, alle ore 14,30 (come si legge nell’ordinanza impugnata, mentre secondo il ricorso l’orario sarebbe quello delle 11,30) – con cui si disponeva il prolungamento per ulteriori due anni del divieto di accedere ai luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive alle quali partecipino squadre di calcio, militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici nonchè l’obbligo di presentazione presso un ufficio di P.S. in concomitanza con tutti gli incontri delle squadre dell’A.S. Roma disputate in Europa. A sostegno del ricorso tre motivi.

Con il primo si eccepisce la violazione di legge e ci si duole per la mancata osservanza delle prescrizioni della L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 3, e succ. modifiche, in materia di termini, nel procedimento di convalida, tra notifica del decreto del questore, richiesta da parte del P.M. di convalida del provvedimento al gip ed emissione della convalida. Si sostiene, infatti, che il decreto del questore è stato notificato in data 11/2/2010, alle ore 14,30, mentre la richiesta di convalida da parte del P.M. risulta effettuata il giorno successivo, alle ore 12,20, mentre per l’ordinanza del Gip, emessa il giorno 15/2 non si conosce l’ora del suo deposito in cancelleria. Quindi, secondo il ricorrente, la mancata indicazione dell’orario di deposito sulla ordinanza di convalida, non consente di verificare il rispetto del termine di 48 ore concesso al Gip per la convalida del decreto del Questore e perciò, data l’impossibilità di ricorrere a presunzioni, comporta la necessità di annullare senza rinvio l’ordinanza di convalida.

Con il secondo motivo si lamenta l’omessa motivazione per l’estensione dalla misura anche agli incontri amichevoli e per beneficenza.

Con il terzo l’assenza di specificità con riferimento alle competizioni sportive alle quali è inibito l’accesso.

Il ricorso è fondato.

Assorbente è l’esame del primo motivo.

Esaminando i dati di fatto sul quale è basato, si deve ritenere pacifico che il decreto del Questore è stato notificato in data 11/2/2010, ore 14,30, mentre la richiesta di convalida risulta presentata all’ufficio del gip in data 12/2, alle ore 12,20 (secondo l’indicazione dell’ordinanza di convalida), e il provvedimento di convalida risulta depositato il 15/2/2010. Ciò posto, come rilevato dal Procuratore Generale della Corte, appare decisivo per l’accoglimento del ricorso considerare che nella specie si è verificato sia il superamento del termine di 48 ore assegnato al Gip per la convalida, sia quello di 96 ore complessivo per ultimare la procedura di convalida. Infatti, l’intero procedimento di convalida scadeva alle ore 14,30 del 15 febbraio.

La mancata indicazione dell’ora di deposito in cancelleria dell’ordinanza di convalida non consente di controllare il rispetto del termine indicato a proposito del quale, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 4441 del 29/11/2005 Rv. 232711), non può operare alcune presunzione sulla tempestività della convalida stessa (nello stesso senso da ultimo Sez. 3, n. 1606 del 15/10/2009 Rv. 245860).

Sulla base delle ragioni indicate il ricorso appare fondato, e occorre perciò concludere che il decreto del questore, per la parte relativa all’obbligo di presentazione, va ritenuto caducato. Da qui l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato (Sez. 3 n. 20785 del 15.4.2020 Rv 247185).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l’impugnata ordinanza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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