T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 31-03-2011, n. 2838

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con le sentenze di cui viene chiesta l’esecuzione, questo Tribunale aveva accolto i ricorsi proposti dal ricorrente avverso il decreto del Ministro della Salute 26 maggio 1987 ed il decreto dello stesso Dicastero del 13 aprile 1993, limitatamente alla metodica terapeutica Z., senza con ciò ammetterne la praticabilità, ma rimettendo al Ministero intimato ogni valutazione definitiva sulla base di una istruttoria adeguata.

In esecuzione del giudizio di ottemperanza, promosso dal ricorrente sulla sentenza n. 2965 del 2000, il Ministero adottava il provvedimento in data 8 novembre 2005 che, a modifica della nota 29 gennaio 2004, prot. n. 5715, precisava che: "il divieto di preparazioni di prodotti galenici magistrali a base di benfluorex e di tutti gli altri principi attivi espressamente indicati nel D.M. 26 maggio 1987 e nel D.M. 13 aprile 1993 non si estende alla "Metodica Terapeutica Z.".

Sennonché, con telegramma del luglio 2010, diretto ai NAS dei Carabinieri, l’Ufficio Qualità dei Prodotti dell’AIFA ha disposto l’immediato divieto di vendita e di utilizzo su tutto il territorio nazionale di preparati magistrali contenenti "Benfluorex".

Ravvisando in tale iniziativa la violazione del giudicato, derivante dalle citate sentenze, l’istante, con ricorso notificato il 13 gennaio 2011, ha adito questo Tribunale.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che con l’atto (telegramma) contenente l’ordine di immediato divieto di vendita e di utilizzo su tutto il territorio nazionale di preparati magistrali contenenti "benfluorex", non può essere ritenuto elusivo del giudicato di cui alle sentenze di questo Tribunale n. 2965 del 2000 e n. 7859 del 2005. L’Amministrazione, infatti, nel far proprio il contenuto della nota 18 dicembre 2009 del Comitato dei Medicinali per Uso Umano (CHMP) e della decisione della Commissione Europea dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) del 14 giugno 2010, che hanno raccomandato il ritiro nell’Unione europea di tutti i medicinali contenenti "benfluorex", perché "i rischi sono maggiori dei benefici", ha espresso una valutazione sugli effetti di detto farmaco fondata su nuovi elementi emersi successivamente alle sentenze sopra indicate e da queste non considerati.

Consegue da ciò che tale atto non concreta la violazione del giudicato di cui si chiede l’esecuzione in quanto risulta espressione di un rinnovato apprezzamento, basato sulla predetta nota del CHMP e sulla decisione della Commissione Europea dei Medicinali, autonomamente lesivo degli interessi del ricorrente e, come tale, eventualmente soggetto ad impugnativa nell’ambito di un ulteriore giudizio di cognizione.

Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

In ragione della peculiarità della fattispecie, il Collegio dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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